TABELLA DEI CONTENUTI
Introduzione
In generale il lavoratore è colui che fornisce il proprio servizio presso un datore di lavoro, mentre quest’ultimo si preoccupa di remunerare il lavoro svolto. Il lavoro può essere sia fisico o di concetto e questo avviene sotto la supervisione del titolare dell’impresa. Il contratto di lavoro riconosce la sua forma principale in quello a tempo indeterminato e full-time.
Ci però altre forme di contratto che si differenziano dalla forma tipica, con diverse peculiarità tra di loro. Sono previsti contratti con un termine di scadenza, contratti di lavoro intermittenti o part-time e molti altri. È opportuno quindi sapere le differenze tra i vari contratti lavorativi per capire quale fa al caso nostro nel caso di possibilità di scelta.
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato
La tipologia a tempo indeterminato è sicuramente la forma principale dei rapporti lavorativi da dipendente. Il contratto avviene tra lavoratore e datore di lavoro che ne assumono diritti e doveri, entrambi devono avere almeno 16 anni ed avere assolto l’obbligo scolastico.
Riguardo la forma di questo contratto, non è prevista una forma predefinita, non è obbligatoria quindi la forma scritta. La forma scritta è obbligatoria per particolari clausole qualora il contratto redatto le preveda (Es. il periodo di prova).
L’oggetto di tale contratto è il lavoro svolto mentre il motivo del contratto e lo scambio tra lavoro e denaro. Nella maggior parte dei casi sono i CCNL che richiedono la forma scritta del contratto di lavoro. il contratto di lavoro parte dopo che il datore ha svolto la comunicazione di assunzione attraverso il portale apposito con il modello unilav. Il portale di riferimento per questa comunicazione che deve essere fatta almeno il giorno prima dell’inizio del contratto è quello del centro per l’impiego competente.
Il contratto di lavoro di solito si rende formale con la consegna al dipendente di una lettera di assunzione.
Nella lettera saranno contenute le identità delle parti, il luogo di lavoro, l’orario, la data di inizio, l’inquadramento, la retribuzione e il contratto collettivo applicato. Il contratto di lavoro può prevedere la clausola del periodo di prova, che dovrà essere redatta per iscritto. La funzione del periodo di prova non serve solo al datore di lavoro per vedere se il dipendente è valido. La funzione infatti è reciproca, serve infatti anche al dipendente per vedere se si trova bene in quella posizione lavorativa.
Durante questo periodo le parti possono recedere dal contratto senza obbligo di dare preavviso, altrimenti obbligatorio. In ogni caso il contratto di lavoro può essere cessato per licenziamento, dimissioni, morte del lavoratore o per volontà reciproca di entrambe le parti.
Il contratto di lavoro a tempo determinato
Se il contratto a tempo indeterminato è la forma tipica del lavoro subordinato, ciò non toglie che esistono altre forme di contratto con delle particolarità. Il contratto di lavoro a tempo determinato per esempio è un tipo particolare di contratto che appone un termine di scadenza all’attività lavorativa. La sua scadenza, quindi, è stabilita al momento della costituzione del rapporto lavorativo.
I lavoratori assunti con contratto a termine non hanno alcuna discriminazione rispetto a quelli con contratto indeterminato. Infatti, avranno gli stessi obblighi, diritti, tutele e retribuzione rispetto ai colleghi con il tempo indeterminato. Il contratto a termine può anche essere prorogato il corso del rapporto ma non può superare i 36 mesi, proroghe comprese.
Questo limite è previsto dal decreto dignità per evitare eventuali abusi da parte delle aziende che si servono di questo contratto particolare. Quindi il contratto a tempo determinato ha dei limiti di durata ma anche nella quantità di contratti a termine presenti in azienda. Considerano il numero dei contratti a tempo indeterminato, rispetto a questi il numero dei contratti a termine non può essere superiore al 20%.
Anche se è previsto un termine anche per questo contratto valgono gli stessi motivi di cessazione del rapporto rispetto all’indeterminato. Restano salvi i motivi di cessazione per dimissioni, licenziamento, morte del dipendente o risoluzione consensuale.
Il contratto di lavoro a tempo parziale
Un’altra particolare forma del contratto di lavoro è quello a tempo parziale, quindi non a tempo pieno come la forma tipica del contratto. Il part-time è quindi un contratto che prevede un numero di ore inferiore rispetto al normale orario lavorativo previsto dalla legge o dal CCNL.
Ci sono tre tipi di questo particolare contratto
- Parziale orizzontale: In questo caso il lavoro viene svolto per tutti i giorni della settimana ma con un numero di ore giornaliere inferiore alla norma
- Parziale verticale: dove il lavoro viene svolto solo in determinati giorni a settimana per il numero standard di ore lavorative
- Forma mista di tempo parziale che raggruppa sia il part-time orizzontale che verticale
Riguardo la forma di questo contratto è obbligatoriamente scritta a testimonianza che è previsto un numero minore di ore lavorative. Nel contratto deve essere indicato inoltre quando avviene la prestazione lavorativa e il numero di ore stabilite. Nel caso di contratto part-time, le ore di lavoro che il lavoratore svolge in più rispetto alle ore previste vengono chiamate ore di lavoro supplementare. Queste ore sono pagate con una maggiorazione del 15% rispetto alla paga normale. Esistono anche delle clausole flessibili ed elastiche che si possono apporre al contratto di lavoro parziale.
Queste consentono la variazione dell’orario di lavoro in relazione al numero di ore e al giorno in cui avviene la prestazione lavorativa. Le cause di cessazione sono identiche agli altri tipi di contratto (Es. licenziamento, dimissioni e altri). Il contratto part-time può essere trasformato in contratto a tempo pieno e viceversa ed è concordata liberamente tra le parti.
Il contratto di apprendistato
Tra le forme particolari dei contratti, quello di apprendistato è quello che tipicamente è rivolto ai giovani. Questo contratto, infatti, oltre al lavoro e alla retribuzione prevede anche la formazione del lavoratore. Il contratto quindi oltre al normale fine di scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione prevede anche la formazione del dipendente.
Rimane quindi nel nostro ordinamento l’unico contratto di lavoro formativo, per questo favorito tramite incentivi e agevolazioni. Esistono tre tipi di contratto di apprendistato: quello che porta al conseguimento di una qualifica professionale, quello per formazione e ricerca e il contratto di apprendistato professionalizzante.
Per ognuna di queste categorie esistono differenti regole riguardo età del lavoratore e requisiti particolari oltre alle diverse finalità da raggiungere. In ogni caso la forma del contratto deve essere scritta e deve avere durata di almeno sei mesi. Inoltre, deve essere sempre individuato un tutor aziendale.
È previsto il divieto di retribuzione a cottimo del lavoratore ma questo può essere inquadrato in una categoria inferiore rispetto a quella spettante. Come abbiamo anticipato per favorire questo contratto sono previste agevolazioni economiche sul piano previdenziale per entrambe le parti. La sua durata è di massimo 36 mesi, con la possibilità entro questo termine di trasformarlo in contratto a tempo pieno e indeterminato.
Ciò non toglie che anche con la clausola dei 36 mesi, è considerato dalla legge un contratto a tempo pieno e indeterminato a tutti gli effetti.
Il contratto di lavoro a chiamata
Tra le forme più particolari dei contratti di lavoro troviamo il contratto di lavoro a chiamata o contratto di lavoro intermittente. Questo contratto non prevede un orario fisso lavorativo né dei giorni prestabiliti per il dipendente. Il dipendente si pone a disposizione del datore di lavoro che ne richiede le prestazioni quando ne ha bisogno e per motivi particolari.
Questi motivi specifici di solito sono riportati nei contratti collettivi nazionali. I settori dove viene maggiormente utilizzato per ovvi motivi sono quello del turismo o spettacolo e ristorazione. Presenta dei requisiti di età per poterlo applicare, di solito giovani con non più di 24 anni o persone che hanno superato i 55.
Il contratto deve essere redatto obbligatoriamente in forma scritta e può prevedere l’obbligo di disponibilità del dipendente. Questa disponibilità deve essere retribuita con una apposita remunerazione. Uno dei limiti principali del lavoro intermittente è che non può superare 400 giorni di lavoro in un triennio.
Se si supera tale limite il contratto si considera trasformato in uno a tempo pieno e indeterminato. Di seguito indichiamo il link per leggere l’articolo dedicato sul contratto di lavoro a chiamata.
Il contratto di somministrazione di lavoro
Il contratto di lavoro in somministrazione è l’evoluzione di quello che era in passato il lavoro interinale. In questo rapporto, un soggetto autorizzato dalla legge mette a disposizione forza lavoro ai datori di lavoro che ne fanno richiesta. Esiste un apposito albo per questi soggetti mediatori nella quale devono essere obbligatoriamente iscritti per svolgere questa funzione.
Quindi i soggetti che fanno parte di questo rapporto lavorativo sono tre: datore di lavoro, lavoratore e soggetto intermediario. I contratti invece da stipulare sono due: uno tra agenzia e datore di lavoro e uno tra agenzia e lavoratore. Il contratto tra agenzia e lavoratore può essere a tempo determinato o indeterminato. Il lavoratore che inviato dall’agenzia presta i propri servizi alle dipendenze e sotto la supervisione del datore di lavoro per tutta la durata del contratto. Nei restanti periodi il lavoratore rimane a disposizione dell’agenzia percependo una indennità di disponibilità.
Questo particolare contratto deve avere obbligatoriamente forma scritta, altrimenti sarà considerato dipendente effettivo dell’utilizzatore. Anche per la somministrazione per evitare abusi sono previsti limiti quantitativi rispetto al numero dei dipendenti dell’utilizzatore. Questi limiti sono sempre previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento.
Conclusioni
I contratti lavorativi sono molti e conoscerli e sapere qual è il più adatto a noi sia da dipendenti che da datori di lavoro non è semplice. In Italia la forma più utilizzata e quella più ambita è quella a tempo pieno e indeterminato, ma andando all’estero vediamo una situazione diversa. Infatti, all’estero questa forma è poco utilizzata e anche i lavoratori stessi non sentono questa necessità.
Se è vero che spesso ai dipendenti non viene data la possibilità di scegliere il tipo di contratto è comunque opportuno conoscerne le particolarità. Per conoscere se quello scritto nel mostro contratto di lavoro è applicato correttamente bisogna saper cogliere le informazioni sul cedolino. Consigliamo quindi il nostro articolo su come si legge una busta paga.
In caso di perplessità il consiglio è sempre quello di rivolgersi ad un consulente del lavoro che chiarirà ogni dubbio.