Contratto a Tempo Determinato – Disciplina e Particolarità

Introduzione

Il contratto a tempo determinato rientra tra quei contratti di lavoro detti speciali, che si differenziano quindi dal tipico contratto a tempo pieno e indeterminato. La particolarità che contraddistingue il contratto a tempo determinato è che il rapporto lavorativo è sottoposto ad una scadenza prestabilita.

Al momento della stipula del contratto, infatti, oltre a stabilire la data di inizio del rapporto lavorativo si stabilisce anche la data di fine. Questa particolare forma di contratto di lavoro è stata più volte modificata durante gli anni proprio per la sua diffusione e importanza.

La storia del contratto di lavoro a tempo determinato

La normativa di riferimento di questo particolare contratto era disciplinata dal decreto legislativo 368 del 2001. Era prevista una condizione per la legittimità delle assunzioni a termine: la sussistenza di una causa giustificatrice di natura tecnica, produttiva organizzativa anche riferita all’ordinaria attività del datore di lavoro.

La diffusione tra i giovani di una persistente condizione di precariato ha posto l’esigenza di contrastare l’uso ripetuto dei contratti a termine. Proprio a questa finalità mirava la riforma Fornero che ha prorogato gli intervalli di tempo tra un contratto a termine ed un altro. Sono stati infatti ridotti i giorni di possibile prosecuzione del rapporto dopo la scadenza del termine.

Nel 2014 viene fatta una completa liberalizzazione dei contratti a tempo determinato con il decreto Poletti. Su questa linea di pensiero è intervenuto anche il decreto legislativo 81 del 2005. Questo decreto attualmente prevede che può essere stipulato liberamente senza la previsione di nessuna causale. L’unico limite delle assunzioni a termine è l’obbligo di contingentamento delle stesse.

Infatti, nelle imprese con più di 5 dipendenti, il numero complessivo dei contratti a termine non può superare il 20% dei contratti a tempo indeterminato. Un limite differente a questo rapporto tra i due contratti può essere stabilito dal contratto collettivo nazionale. Nelle imprese invece con più di 5 dipendenti questo limite non vale ed è quindi sempre possibile stipulare un contratto a termine. Il contratto a tempo determinato deve rivestire la forma scritta a pena di nullità e indicare la fine del rapporto lavorativo. Se non presenta la forma scritta, il contratto si intende stipulato a tempo pieno e indeterminato.

Decreto dignità

Il decreto dignità infine è intervenuto sulla disciplina nel 2018 apponendo dei termini più restrittivi. Il limite del contratto a tempo determinato è stato portato a 12 mesi, durata elevabile a 24 in presenza di causale individuate dalla normativa. Le causali possibili possono essere esigenze temporanee di carattere oggettivo o esigenze per incrementi temporanei non prevedibili.

La disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

I contratti di lavoro speciali derogano dalla tipica forma di contratto lavorativo a tempo pieno e indeterminato per alcune peculiarità. Le differenze tra i vari contatti possono riguardare l’orario di lavoro ridotto, una apposizione di un termine dell’attività lavorativa, la retribuzione ed altre. Questi contratti particolari servono a favorire l’occupazione e ad agevolare l’incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro.

Il contratto di lavoro a tempo determinato si caratterizza per l’apposizione di un termine stabilito al momento della costituzione del rapporto lavorativo. Per quanto riguarda la sua disciplina il contratto a termine segue le stesse caratteristiche del contratto di lavoro a tempo indeterminato. L’unica eccezione come abbiamo anticipato è il termine prestabilito all’inizio del rapporto lavorativo. A questo particolare contratto si applica il principio di non discriminazione tra i lavoratori con tipologia di contratti diversa.

Questo principio si applica in relazione ad ogni trattamento nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato dello stesso livello. Il decreto legislativo del 2015 ha confermato la disciplina secondo il quale questo contratto può essere stipulato senza causale giustificativa. Il solo limite è che la durata totale, comprensiva di eventuali proroghe e rinnovi, non può superare i tre anni. Questo valeva fino al 2018 fin quando il decreto dignità non ha ridotto il limite a 12 mesi, elevabile a 24 in caso di una causale legata a particolari esigenze: esigenze temporanee, oggettive o legate ad incrementi imprevedibili.

L’utilizzo di questo contratto è limitato nella durata e nel numero di contratti che si possono stipulare. La peculiarità di questo contratto sta appunto nell’avere una scadenza del termine prestabilito al momento della stipulazione del rapporto lavorativo. Il rapporto lavorativo si risolve quindi in maniera automatica alla scadenza del termine prestabilito.

Forma Scritta

Il contratto a termine deve avere obbligatoriamente la forma scritta, altrimenti viene considerato a tempo pieno e indeterminato. Il contratto deve inoltre indicare espressamente il termine di scadenza del rapporto di lavoro.

I limiti del contratto di lavoro a tempo indeterminato

L’utilizzo di questo particolare contratto nel tempo è stato limitato nella durata e nel numero di contratti stipulabili per limitare eventuali abusi e precarietà. La limitazione quantitativa dei contratti a termine è data dal numero massimo dei contratti stipulabili dal datore di lavoro. il numero dei contratti a termine non può eccedere il 20% dei contratti in azienda a tempo indeterminato attivi dall’inizio dell’anno di assunzione.

Nel computo per il calcolo sono da includere i lavoratori con il tempo indeterminato, apprendisti compresi e i lavoratori a tempo parziale. Questi ultimi sono da computare in base alle ore di lavoro svolte, nel calcolo rientrano anche i dirigenti, i lavoratori a chiamata, gli autonomi e parasubordinati. Il calcolo è da effettuare non per unità produttiva ma in relazione al totale dei lavoratori in forza.

Il numero dei contratti così non rappresenta un numero fisso ma una proporzione da rispettare nel corso dell’anno ad ogni assunzione. In presenza di aziende con meno di cinque dipendenti, è sempre possibile ricorrere al contratto a termine. Questi limiti sono soggetti a sanzione amministrative in diverse misure a seconda che ci siano uno o più contratti a termine in eccedenza alla proporzione.

Scadenza dei contratti a termine e prosecuzione ulteriore del rapporto

Nei contratti a tempo determinato la durata del rapporto deve essere prestabilita con data certa o al verificarsi di un evento specifico. Questo termine è stabilito all’inizio del rapporto lavorativo e allo scadere del termine il rapporto cessa in maniera automatica senza alcun obbligo di formalità. Il contratto a tempo determinato può cessare prima del termine per dimissioni volontarie del dipendente o licenziamento per giusta causa da parte dell’azienda.

Rimane esclusa la possibilità di recedere dal contratto a termine per licenziamento per giustificato motivo sia oggettivo che soggettivo. La prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine prestabilito comporta la trasformazione del contratto a tempo pieno e indeterminato. È previsto però un periodo transitorio in cui tale trasformazione non avviene in maniera automatica.

Si può prolungare per trenta giorni se il contratto iniziale non superi i sei mesi o cinquanta giorni se è superiore a sei mesi. Il rapporto di lavoro a termine che prosegue oltre i termini elencati in precedenza è da considerarsi trasformato a tempo indeterminato

Proroghe e successione dei contratti a termine

Il termine apposto inizialmente al contratto a tempo determinato è soggetto a proroghe entro specifici limiti. Con il termine proroga si intende un accordo tra le parti per la prosecuzione del rapporto lavorativo oltre la scadenza del termine previsto inizialmente. La proroga del contratto a termine non è da motivare, in quanto rimane valida la motivazione che ha dato vita al contratto iniziale. Le proroghe ammesse sono quattro al massimo, nell’arco dei mesi 12 o 24 mesi totali. Per poter effettuare la proroga è necessario che il contratto iniziale non superi i 12 o i 24 mesi.

Altra condizione infine è che la durata complessiva, proroghe comprese non sia superiore a 24 mesi. La nuova disciplina libera il contratto a tempo determinato che non supera i 12 mesi dall’obbligo di causale. La causale al contrario è necessaria se viene superato il limite di durata di 12 mesi, sempre entro i 24 mesi massimo. La mancata comunicazione della proroga o prosecuzione oltre il termine prestabilito non è soggetta alla maxi-sanzione per lavoro nero.

La sanzione non è prevista perché c’è la tutela data dalla comunicazione originaria di assunzione. Invece con il termine successione si intende dar vita ad un nuovo contratto a termine dopo la cessazione di un contratto precedente.

Stop & Go

Rimane in vigore la regola dello stop and go, che prevede un intervallo minimo tra la fine di un contratto e la stipula di uno nuovo.

  • Se il contratto iniziale era di durata inferiore a sei mesi, l’intervallo necessario da rispettare è di 10 giorni.
  • Se invece superava i sei mesi allora l’intervallo necessario da rispettare è 20 giorni.

Nel caso in cui il lavoratore è riassunto senza rispettare questi intervalli di tempo, il nuovo rapporto si considera a tempo indeterminato. Questi vincoli temporali non si applicano nei casi di lavori stagionali, nelle ipotesi individuate dai CCNL e nelle start-up innovative

Durata massima del contratto a tempo determinato

Per evitare abusi di questo particolare tipo di contratto e limitare la precarietà è stata prevista una durata massima dei contratti a termine. Se il rapporto di lavoro supera complessivamente i 12 o 24 mesi, comprese proroghe e successioni, si intende a tempo indeterminato dalla data di superamento. Questo se durante i contratti il lavoratore ha svolto sempre di mansioni equivalenti. Anche per i contratti a termine superiori a 12 mesi se non sono presenti le causali previste dalla norma, si intendono a tempo indeterminato.

La legge ammette una deroga ai 12/24 mesi, per una volta sola a condizione che sia avvenga in una sede dell’ispettorato del lavoro. riguardo i lavoratori che hanno prestato attività in azienda per più di sei mesi con contratto a termine godono di una particolarità: Hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato fatte in azienda entro 12 mesi con riferimento alle mansioni già svolte.

Conclusioni

Il contratto a tempo determinato ha avuto ed ha ancora adesso una grande importanza nel panorama del lavoro italiano. Per questo motivo è stata rivista più volte nella normativa da numerosi decreti nel corso degli anni. Spesso rivolto ai giovani riesce a far conciliare domanda e offerta del mondo del lavoro.

Molti di questi contratti sono poi trasformati a tempo indeterminato qualora il datore di lavoro reputi valido il lavoratore assunto a termine. Viste le particolarità di questo contratto è opportuno sia per il datore di lavoro che per il dipendente chiedere sempre il parere di un professionista.