Contratto di Somministrazione – Particolarità e Disciplina

Introduzione

Tra i rapporti di lavori speciali quello sicuramente più particolare è il contratto di somministrazione di lavoro. È il contratto più particolare perché i soggetti coinvolti non sono più due come in tutti i normali contratti di lavoro ma tre. Infatti, oltre al datore di lavoro e lavoratore entra in gioco anche il terzo soggetto, l’agenzia che fornisce il lavoratore al datore di lavoro.

Il contratto di somministrazione stipulato può avere diverse caratteristiche, essere stipulato a tempo determinato o fissando un termine, a tempo pieno o parziale.

Contratto di somministrazione di lavoro

Il contratto di somministrazione di lavoro ha preso il posto di quello che un tempo era definito lavoro interinale. Con questo contratto un ente autorizzato dal ministero del lavoro e iscritto nell’apposito albo fornisce lavoratori a chi li richiede. Quindi un terzo soggetto, l’azienda, richiede agli enti appositi forza lavoro e questi la forniscono, inviando lavoratori assunti dall’ente stesso.

I soggetti coinvolti sono quindi tre e i contratti stipulati sono due in questa forma di lavoro in somministrazione. Uno dei contratti è stipulato tra ente autorizzato e lavoratore e il secondo tra l’ente in questione e l’azienda che lo richiede. Quindi il primo contratto è un contratto semplice di lavoro mentre il secondo contratto è commerciale, mediante il quale si offre un servizio all’azienda.

Nel contratto di somministrazione il periodo in cui il lavoratore dipendente dell’ente è in servizio presso l’azienda utilizzatrice è chiamato missione. In questo scenario il lavoratore svolge la propria prestazione lavorativa sotto la direzione completa del datore di lavoro utilizzatore. Quando la missione finisce il lavoratore rimane a disposizione dell’ente autorizzato percependo una indennità per la sua disponibilità. L’ammontare della indennità è deciso dai contratti collettivi applicabili dall’ente ed è ridotta in proporzione nel caso di assegnazione ad attività part-time del lavoratore.

Il contratto di somministrazione a tempo determinato e indeterminato

Il contratto di somministrazione stipulato tra ente e lavoratore può essere stipulato sia a tempo indeterminato che parziale. Per quanto riguarda il contratto di somministrazione a tempo determinato la sua disciplina è interamente assoggettata a quella generale dei contratti a termine. Le uniche eccezioni riguardano le disposizioni per lo stop & go, il numero totale dei contratti e il diritto di precedenza.

Questo modifica radicalmente l’impostazione della normativa applicata in materia di somministrazione a termine. Viene quindi applicata al rapporto tra agenzia e lavoratore somministrato la disciplina in materia di contratto a termine. Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato fino al 2015 era previsto solo per specifiche casistiche già individuate. Dal 2015 invece, questo tipo di contratto può essere utilizzato per ogni tipo di figura professionale.

L’unico limite a riguardo è di carattere numerico: il numero dei lavoratori in somministrazione deve essere inferiore o pari al 20% dei lavoratori in azienda a tempo indeterminato.

La forma del contratto di somministrazione del lavoro

Il contratto di lavoro in somministrazione deve essere obbligatoriamente in forma scritta, altrimenti si considera nullo. In assenza di questo requisito formale, il dipendente sarà considerato assunto alle dipendenze del datore di lavoro presso cui è in missione.

Il contratto deve contenere tutti i dati della autorizzazione rilasciata dall’ente accreditato e indicare quanti lavoratori devono essere somministrati. Devono essere specificati gli eventuali rischi in materia di salute e sicurezza del lavoratore e le eventuali misure di prevenzione adottate. Ulteriori indicazioni necessarie sono: quando inizia il contratto e quando termina la prestazione lavorativa preso l’azienda.

Questa data può essere prorogata, sulla base delle direttive della contrattazione collettiva nazionale di riferimento. Dovranno essere inoltre specificate tutte le caratteristiche del rapporto lavorativo: quali sono le funzioni che avranno i dipendenti in missione e come verranno inquadrati contrattualmente. Infine, dovrà essere specificato anche il luogo dove avverranno le prestazioni lavorative, l’orario e retribuzione e normativa applicata.

I limiti del contratto di somministrazione di lavoro

I limiti quantitativi per la stipula dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono decisi dai contratti collettivi applicati dall’utilizzatore. Pertanto, non trova applicazione il limite legale del 20% stabilito per i contratti a termine dal decreto legislativo del 2015. Non è neanche applicabile la sanzione introdotta la sanzione introdotta per il mancato rispetto dei limiti quantitativi, qualora ci fosse.

La pena applicata sarà solo una sanzione in denaro che va da un minimo di 250 ad un massimo di poco più di 1200 euro. Nel caso in cui il contratto di somministrazione prevede l’utilizzo di lavoratori assunti direttamente dal somministratore c’è una differenza:

  • Non opera in questo caso la limitazione relative alle attività in caso di somministrazione a tempo indeterminato.
  • Nel caso di somministrazione a tempo determinato non sono richieste le causali

Il ricorso al lavoro somministrato è vietato per la sostituzione di dipendenti che scioperano. Salva diversa disposizione di accordi sindacali è vietato anche dove si è proceduto precedentemente a licenziamenti di massa. Questo purché il lavoratore somministrato che si intende prendere abbia le stesse mansioni dei lavoratori licenziati in precedenza.

E lo stesso discorso viene fatto nelle aziende dove opera una riduzione dei rapporti o riduzione dell’orario con cassa integrazione. Ulteriore limite è posto alle aziende che in materia di sicurezza sul lavoro non hanno effettuato la valutazione dei rischi. Anche per loro il ricorso ai contratti di lavoro in somministrazione è vietato.

Il ruolo dell’ente somministratore nel contratto di lavoro

In capo all’ente somministratore rimangono il potere di direzione e l’obbligo di retribuzione insieme a quello contributivo. In merito alla sicurezza sul lavoro: Al somministratore permane l’obbligo di informare il lavoratore in merito ai rischi di salute e sicurezza connessi alla attività produttiva.

Il lavoratore deve inoltre ricevere l’adeguato addestramento per l’uso dell’attrezzatura di lavoro. nel contratto di somministrazione però può essere previsto che questi obblighi siano adempiuti direttamente dall’utilizzatore. Nei confronti del lavoratore con contratto di somministrazione di lavoro vige il principio di parità. Non avrà alcuna discriminazione nei confronti dei lavoratori assunti nella stessa azienda o con l’applicazione dello stesso contratto collettivo nazionale.

Conclusioni

Il contratto di somministrazione di lavoro ha sostituito negli anni il lavoro interinale e le sue caratteristiche lo rendono un contratto molto particolare. La legge è intervenuta stabilendo dei limiti come per molti contratti speciali al fine di evitare eventuali abusi e limitare la precarietà dei lavoratori. Ha avuto numerosi vantaggi per le aziende in difficoltà nel trovare personale con le mansioni richieste.

Anche i costi per le aziende sono minori, in quanto si risparmia affidandosi ad un ente specializzato più che fare ricerca del personale. Al tempo stesso eventuali abusi di questa tipologia di contratti favorirebbero la precarietà dei lavoratori, quindi, è necessario che la legge imponga dei limiti.