Contratto Part-Time – Disciplina & Particolarità del Contratto

Introduzione

Tra i Contratti di lavoro Speciali, che non rientrano quindi nel contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, troviamo il contratto part-time. È un contratto molto utilizzato per riuscire a far conciliare, per chi ha difficoltà, il bilanciamento tra vita e lavoro.

Negli anni questo contratto è stato molto usato anche dalle donne che grazie all’orario di lavoro ridotto riuscivano a curare anche la famiglia. Anche le aziende hanno avuto benefici con l’utilizzo di questo contratto, riuscendo ad abbassare i costi aziendali sul personale.

La disciplina del contratto part-time

Il contratto part-time è un contratto particolare che prevede un orario di lavoro inferiore rispetto a quello standard previsto dai contratti collettivi nazionali. I CCNL, infatti, stabiliscono un orario di lavoro normale di 40 ore settimanali, salvo alcuni CCNL che si discostano leggermente dalle 40 ore. Il part-time è un contratto molto usato nel panorama lavoristico italiano perché da numerosi benefici sia ad aziende che a lavoratori.

Le aziende, infatti, riescono a risparmiare sul costo del personale e i lavoratori hanno un migliore bilancio tra vita e lavoro. Ai fini del calcolo della consistenza dell’organico aziendale i part-time sono calcolati nel numero complessivo dei lavoratori. Il computo è fatto in proporzione alle ore lavorative svolte dai lavoratori in azienda. È sempre possibile, inoltre, trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale e viceversa.

Il lavoratore in ogni caso si può sempre rifiutare e non accettare tale trasformazione del contratto di lavoro. Per la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno basta la sola comunicazione al centro per l’impiego di competenza. Anche per la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, dal 2012 è sufficiente solo la comunicazione al centro per l’impiego.

Mentre la variazione di percentuale di part-time non deve essere comunicata. Il contratto a tempo parziale non è standard ma può essere di diversi tipi, la distinzione successivamente è venuta meno legalmente ma permane nella prassi.

Le Tipologie di contratto part-time

Fino al 2015 era previsto che la riduzione dell’orario di lavoro potesse essere di tre tipi, orizzontale, verticale e misto. Si ha quello orizzontale quando la riduzione dell’orario di lavoro opera in tutti i giorni lavorativi. In questo caso si lavora in tutti i giorni lavorativi ma con meno ore di quelle previste dall’ordinario orario lavorativo.

Nel part-time verticale invece l’orario di lavoro giornaliero è svolto interamente ma con giornate lavorative ridotte. Quindi in questo caso si ha solo una limitazione del numero delle giornate lavorative rispetto a quanto previsto ordinariamente. Il part-time misto invece consiste in una combinazione dei due tipi visti in precedenza.

In questo caso troviamo qualche giorno lavorativo in meno e qualche giorno svolto con meno ore di lavoro rispetto a quanto previsto ordinariamente. Questa divisione del part-time è venuta meno nella disciplina legale ma rimane a livello contrattuale e nella prassi. Il contratto di lavoro part-time può essere sia a tempo determinato che indeterminato ed è previsto anche per l’apprendistato.

Per quanto riguarda l’apprendistato part-time, è concesso a patto che la riduzione d’orario consenta il completamento degli obiettivi formativi. È inoltre possibile stipularlo per le assunzioni di sostituzione di maternità o di personale iscritto alle liste di mobilità.

La forma del contratto part-time

Il contratto part-time deve essere obbligatoriamente in forma scritta, a provare la riduzione dell’orario lavorativo. All’interno del contratto deve esserci la precisa indicazione della durata della prestazione lavorativa prevista. Deve essere spiegato dettagliatamente quando saranno svolte le ore lavorative nel corso di tutto l’anno lavorativo.

Se il lavoro è organizzato su turni, l’indicazione della dislocazione temporale può avvenire anche con il rinvio ai turni lavorativi programmati. Purché i turni programmati individuino le fasce orarie prestabilite dal rapporto di lavoro.

Non è previsto nel nostro ordinamento una percentuale minima di part-time. Non sono neanche previsti limiti quantitativi all’utilizzo di questa particolare forma di contratto di lavoro.

Lavoro supplementare e straordinario

Viene considerato lavoro supplementare, la prestazione di lavoro svolta oltre l’orario concordato fra le parti ed entro il limite del tempo pieno. Sono i contratti collettivi nazionali a stabilire il numero massimo delle ore effettuabili. Stabiliscono anche le causali per cui è possibile richiedere il lavoro supplementare e le maggiorazioni di retribuzione dovute.

Se un lavoratore si rifiuta di effettuare tali prestazioni richieste non è sottoponibile a licenziamento per giustificato motivo. Se il contratto collettivo applicato non disciplina il lavoro supplementare il datore può chiedere ugualmente le prestazioni. Con il solo limite che la richiesta non piò eccedere il venticinque per cento dell’orario lavorativo a settimana prestabilito.

Il lavoratore può rifiutarsi di svolgere le ore supplementari richieste purché sia giustificato da comprovati motivi che possono essere personali e molti altri. Se non stabilito dal contratto collettivo, il datore di lavoro dovrà pagare le ore supplementare il quindici per cento in più. Nel lavoro a tempo parziale è anche consentito il ricorso al lavoro straordinario. Il lavoro straordinario è quello svolto oltre il limite delle 40 ore settimanali ed è regolamentato e limitato per evitarne abusi.

Clausole flessibili ed elastiche

I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali nazionali stabiliscono condizioni e modalità di eventuali variazioni dell’orario di lavoro previsto. Al contratto di lavoro si possono aggiungere clausole flessibili ed elastiche per le modalità di queste variazioni. Le clausole flessibili disciplinano la variazione della collocazione nel tempo della prestazione.

Le clausole flessibili invece disciplinano la variazione del numero di ore lavorative nei part-time verticali o misti. La normativa prevede un preavviso di due giorni lavorativi almeno per esercitare tali variazioni con consenso scritto del lavoratore. L’eventuale rifiuto del lavoratore non è motivo di licenziamento per giustificato motivo.

Conclusioni

Il contratto part-time è tra i contratti speciali più usati nel panorama lavorativo italiano perché porta benefici sia ad aziende che a dipendenti. Ne beneficano le aziende riducendo i costi del personale, i dipendenti che hanno un miglior bilanciamento tra vita e lavoro.

Porta benefici per le donne che con un orario di lavoro ridotto riescano a stare più tempo con la famiglia se lo desiderano. Tutti questi benefici hanno portato ad una notevole diffusione di questo contratto particolare in tutti i settori lavorativi.