Terzo condono edilizio, cosa si può sanare davvero e cosa resta fuori, ecco i chiarimenti: nuova sentenza TAR Lazio

La recente sentenza del TAR Lazio ha offerto importanti chiarimenti sull’applicabilità del terzo condono edilizio.

 Il caso esaminato riguarda una controversia nata dalla richiesta di sanatoria di una chiusura di tettoia trasformata in locali murati, che ha portato a un pronunciamento sulla differenza sostanziale tra ampliamento e nuova costruzione, con implicazioni significative per la possibilità di condono.

L’episodio che ha dato origine alla pronuncia riguarda un fabbricato commerciale nel territorio di Roma Capitale, dove la proprietaria aveva chiesto il condono per la chiusura di una tettoia laterale, aggiungendo circa 50 metri quadrati di superficie. La domanda, presentata nel 2004, si basava sull’assunto che si trattasse di un ampliamento dell’edificio originario. Tuttavia, l’amministrazione comunale aveva respinto la richiesta, qualificando l’intervento come una nuova costruzione a destinazione commerciale, esclusa dalla disciplina del terzo condono ai sensi della legge regionale Lazio n. 12/2004.

Durante il procedimento, il TAR ha disposto un approfondimento istruttorio con sopralluogo congiunto e ha acquisito una relazione tecnica corredata da documentazione fotografica. È emerso che l’unità immobiliare oggetto della domanda di condono risultava autonoma, con accesso separato, servizio igienico dedicato e insegna commerciale propria. Queste caratteristiche hanno consolidato la qualificazione dell’intervento come nuova costruzione, confermando il rigetto della domanda da parte del Comune.

La sentenza ribadisce così che il condono edilizio non può essere applicato a interventi che configurano un organismo edilizio indipendente, soprattutto se destinato ad uso commerciale, e che la linea di confine tra ampliamento e nuova costruzione è sostanziale, non meramente formale.

I vincoli normativi del terzo condono edilizio e la disciplina regionale

Il quadro normativo di riferimento per il terzo condono edilizio si fonda sull’art. 32, comma 25, del D.L. 269/2003, che stabilisce due categorie di interventi sanabili purché ultimati entro il 31 marzo 2003:

  • Ampliamenti di edifici di qualsiasi destinazione d’uso, entro il limite del 30% della volumetria originaria o, in alternativa, entro 750 metri cubi;
  • Nuove costruzioni esclusivamente residenziali, fino a 750 metri cubi per singola domanda e 3.000 metri cubi complessivi.

La legge regionale Lazio n. 12/2004 ha poi rafforzato la restrizione, escludendo dal condono le nuove costruzioni con destinazione diversa da quella residenziale e fissando limiti volumetrici più stringenti per le opere sanabili, differenziando fra unità immobiliari adibite a prima casa e altre destinazioni.

In particolare, sono sanabili le nuove costruzioni residenziali che non superino complessivamente i 900 metri cubi per la prima casa e 600 metri cubi negli altri casi, con un tetto per singola domanda rispettivamente di 450 e 300 metri cubi.

Il TAR Lazio ha sottolineato come il condono debba essere interpretato in senso rigoroso e restrittivo, essendo un istituto eccezionale che non può essere esteso a interventi che non rispettano i parametri stabiliti dalla legge, come nel caso di nuove costruzioni destinate a usi commerciali.

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