Tasse non pagate, evita brutte sorprese con le scadenze: tante vanno in prescrizione in tempi diversi

Il tema della prescrizione delle tasse non pagate rappresenta una questione di grande rilevanza per i contribuenti italiani.

Spesso alle prese con dubbi e incertezze sulle tempistiche entro cui lo Stato o gli enti locali possono richiedere il pagamento di tributi arretrati. La prescrizione fiscale stabilisce infatti il limite temporale oltre il quale il debito tributario si estingue, liberando il contribuente dall’obbligo di pagamento. È fondamentale conoscere i diversi termini di prescrizione a seconda del tipo di imposta per evitare spiacevoli sorprese.

La prescrizione fiscale è il termine entro cui l’Agenzia delle Entrate o altri enti pubblici possono esigere il pagamento di un tributo dovuto. Superato questo intervallo temporale senza che l’Amministrazione abbia intrapreso azioni ufficiali, il debito tributario si estingue automaticamente. Questo principio si applica a tutte le imposte, ma con termini diversi a seconda della natura del tributo.

L’importanza di comprendere la prescrizione sta nel fatto che, una volta scaduta, il contribuente non è più obbligato a saldare la somma dovuta, a meno che non sia stata interrotta in modo formale. L’interruzione può avvenire attraverso atti come avvisi di accertamento, cartelle di pagamento, intimazioni o atti di messa in mora, che fanno ripartire il conteggio del termine di prescrizione.

Termini di prescrizione: decennale, quinquennale e brevi

La durata del termine di prescrizione varia in base al tipo di tributo. La prescrizione decennale si applica nei casi in cui non è previsto un termine più breve dalla legge. Si tratta di un termine generale valido per molti crediti erariali, come le imposte di registro, le tasse di successione e donazione. Per esempio, se non hai saldato l’imposta di registro relativa a un atto del 2015 e non hai mai ricevuto un avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate ha tempo fino al 2025 per richiedere il pagamento, dopodiché il debito si estingue.

La prescrizione quinquennale è invece prevista per la maggior parte delle imposte e contributi più comuni, tra cui: imposte sui redditi, come IRPEF e IRES; IVA (Imposta sul Valore Aggiunto); contributi previdenziali, come quelli versati all’INPS e ad altre casse; tributi locali, quali IMU, TARI, TASI e Tosap.

Tasse e prescrizione
Tasse (Pixabay foto) – www.impresamia.com

Ad esempio, se non si paga l’IRPEF relativa al 2019, l’Amministrazione ha tempo fino al 2024 per notificare un avviso di accertamento. Trascorso tale termine senza alcuna comunicazione ufficiale, il debito è da considerarsi prescritto. Esistono poi prescrizioni più brevi per determinati tributi. Il bollo auto si prescrive in tre anni, mentre il canone RAI ha un termine di prescrizione di due anni. La tassa di soggiorno, infine, si prescrive in un solo anno.

Interruzione e conseguenze della prescrizione

La prescrizione non è un meccanismo automatico e può essere interrotta da azioni formali dell’Amministrazione finanziaria. Gli atti che interrompono la prescrizione sono: avviso di accertamento: notifica ufficiale con cui si comunica l’importo dovuto e che fa ripartire il termine di prescrizione; cartella di pagamento: documento formale emesso dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per richiedere il saldo del debito; intimazione di pagamento: inviata quando il contribuente non adempie entro i termini stabiliti; atto di messa in mora: richiesta formale con indicazione di una scadenza precisa per il pagamento.

Quando uno di questi atti viene recapitato al contribuente, il termine di prescrizione si azzera e ricomincia a decorrere dalla data della notifica. Ciò significa che l’Amministrazione ha un nuovo arco temporale per recuperare il credito fiscale.

Nel momento in cui invece il termine di prescrizione scade senza interruzioni, il debito si estingue e il contribuente non è più obbligato a pagare. Questo principio tutela i contribuenti da pretese fiscali troppo datate, garantendo un equilibrio tra diritto alla riscossione e certezza del diritto.

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