Ogni forma di comunicazione pubblica deve essere gestita con attenzione per evitare conseguenze disciplinari o addirittura la perdita dell’impiego.
Una recente sentenza della Corte d’Appello di Roma riaccende il dibattito sul confine tra l’uso dei social network e il diritto al lavoro, soprattutto in caso di assenza per malattia.
La vicenda riguarda il licenziamento di un dipendente che, durante un periodo di malattia, ha pubblicato sui social contenuti incompatibili con il suo stato di salute dichiarato, con ripercussioni dirette sul rapporto fiduciario con il datore di lavoro.
Licenziamento per uso dei social in malattia: la posizione della giurisprudenza italiana
La sentenza n. 4047/2025 della Corte d’Appello di Roma ha confermato il licenziamento di un lavoratore che aveva condiviso numerosi video e foto di allenamenti in palestra durante il periodo di malattia.
Questa condotta è stata ritenuta incompatibile con le prescrizioni mediche e ha rappresentato una violazione del vincolo fiduciario tra dipendente e datore di lavoro, elemento fondamentale nel rapporto di lavoro subordinato.
Secondo la giurisprudenza, non è sufficiente un uso generico dei social durante la malattia, ma occorre che tale comportamento sia legato a una “lesione concreta” del rapporto fiduciario o all’immagine aziendale. Questo principio si applica anche a permessi e congedi, purché sia dimostrato che l’attività social sia incongruente con le ragioni dichiarate per l’assenza.
Un altro caso simile è stato affrontato dal Tribunale di Napoli (sentenza n. 658/2025), che ha convalidato il licenziamento di un dipendente che, ottenuto un permesso studio, aveva invece postato immagini di una vacanza.

Inoltre, il Tribunale di Benevento aveva già confermato il licenziamento di un lavoratore in malattia che si era esibito con la propria band musicale, comportamento giudicato incompatibile con le condizioni di salute dichiarate.
Differenze tra casi e casi: il precedente spagnolo
Non tutte le situazioni sono uguali. La sentenza n. 260/2025 del Tribunal superior de justicia de Castilla y León, in Spagna, ha invece giudicato illegittimo il licenziamento di una lavoratrice in congedo per disturbo d’ansia che aveva svolto attività da influencer sponsorizzando prodotti cosmetici.
In questo caso, il Tribunale ha accertato che l’uso dei social non comprometteva il percorso di guarigione né violava la buona fede contrattuale.
Uso dei social e licenziamento: i limiti anche nel tempo libero
Il rischio di licenziamento non riguarda solo i periodi di malattia, ma anche l’uso dei social network nel tempo libero. Il dipendente deve sempre mantenere un comportamento che rispetti il vincolo fiduciario e non comprometta l’immagine aziendale.
Ad esempio, commenti razzisti, violenti o fortemente critici verso il datore di lavoro possono costare il posto di lavoro, come dimostrato dalla sentenza n. 6854/2023 del Tribunale di Roma. In questo caso, una commessa aveva realizzato un video ironico nel quale si lamentava del proprio lavoro, ma la diffusione di tale contenuto è stata ritenuta lesiva dell’immagine dell’azienda.
I social network rappresentano quindi un terreno delicato dove la libertà di espressione deve sempre confrontarsi con la tutela dell’immagine aziendale e il rispetto degli obblighi contrattuali.