La possibilità di richiedere il rimborso o utilizzare il credito in compensazione rappresenta un’opportunità importante.
Si avvicina la scadenza per i contribuenti che intendono richiedere il rimborso IVA trimestrale relativo al secondo trimestre 2025.
Il termine ultimo è fissato al 31 luglio 2025, data entro cui è possibile presentare domanda per ottenere il rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVA maturato. Vediamo nel dettaglio chi può richiederlo, come fare domanda e quali sono i requisiti da rispettare.
Chi può richiedere il rimborso IVA entro il 31 luglio 2025
Possono richiedere il rimborso IVA i titolari di partita IVA che, nel corso del secondo trimestre 2025 (aprile, maggio e giugno), hanno maturato un credito IVA superiore a 2.582,28 euro, come previsto dall’articolo 38-bis del DPR 633/72. Se il credito supera i 5.000 euro, è obbligatorio apporre il visto di conformità per certificare la correttezza dell’importo.
Il credito IVA può essere utilizzato anche in compensazione, con un importo minimo di rimborso o compensazione pari a 10,33 euro. La compensazione può avvenire anche con altri tributi diversi dall’IVA, a condizione che il contribuente abbia debiti fiscali da saldare.
È importante ricordare che, nell’arco di un anno, è possibile presentare fino a tre domande per il credito IVA trimestrale, più una domanda di rimborso annuale.
Come presentare la domanda di rimborso: il modello TR
La richiesta per il rimborso o la compensazione deve essere effettuata tramite il modello IVA TR, che deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, quindi entro il 31 luglio 2025 per il secondo trimestre. La trasmissione può essere effettuata direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.

Il modello è strutturato in vari quadri:
– Quadro TA: indicazione delle operazioni attive annotate o da annotare nei registri delle fatture emesse o dei corrispettivi relative al trimestre;
– Quadro TB: indicazione degli acquisti e delle importazioni imponibili registrate nel trimestre;
– Quadro TC: determinazione del credito IVA;
– Quadro TD: attestazione della sussistenza dei presupposti per il rimborso o la compensazione.
L’Agenzia delle Entrate, per garantire la correttezza delle richieste, può richiedere un campione di fatture a supporto della domanda.
Tempi di erogazione e interessi in caso di ritardo
Il rimborso IVA, una volta presentata la domanda correttamente, viene erogato entro 3 mesi. Se l’Agenzia delle Entrate supera questo termine, al contribuente spettano interessi legali calcolati al tasso annuo del 2% sui giorni di ritardo.
Possono accedere al rimborso i soggetti che effettuano operazioni imponibili e che hanno diritto alla detrazione dell’IVA. Sono escluse le operazioni attive che risultano esenti dall’imposta. Inoltre, per alcuni beni ad uso promiscuo privato-aziendale, è prevista una detrazione forfettaria.