Dal 5 febbraio 2024 è operativo il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, istituito con il D. Lgs. n. 20/2024.
È definitiva la pronuncia della Cassazione che vieta al datore di lavoro di obbligare il lavoratore a rinunciare ai permessi ex Legge 104 per utilizzare le ferie al loro posto.
Questa sentenza rappresenta un punto fermo nella tutela dei diritti dei lavoratori che assistono familiari con disabilità grave, ribadendo che tali permessi sono un diritto soggettivo pieno e non possono essere sostituiti o sostituiti con altri istituti come le ferie.
Permessi Legge 104: un diritto non negoziabile
La questione è ben illustrata dal caso di Lucia, impiegata presso un’azienda privata, che ha richiesto due giorni di permesso ai sensi della Legge 104/1992 per assistere la madre, affetta da disabilità grave. Il dirigente le ha risposto chiedendo di utilizzare due giorni di ferie residui, una richiesta che contrasta con quanto stabilito dalla normativa vigente e confermato dalla Corte di Cassazione.
Secondo l’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, il riconoscimento della disabilità grave è legato a una minorazione stabile o progressiva che limita l’autonomia personale e rende necessaria un’assistenza permanente. In questo contesto, i permessi mensili di tre giorni sono concessi per tutelare non solo l’integrità fisica e psichica della persona con disabilità, ma anche il suo diritto all’inclusione sociale.
La normativa pone quindi un limite netto al potere organizzativo del datore di lavoro, in quanto questi permessi non possono essere subordinati a valutazioni di carattere organizzativo né sostituiti con le ferie.
La tutela mira a valorizzare i rapporti familiari e di solidarietà come strumenti fondamentali di sostegno per le categorie più vulnerabili, in linea con i principi costituzionali di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) e di rimozione degli ostacoli allo sviluppo personale (art. 3, comma 2 Cost.).
La giurisprudenza della Cassazione a tutela dei lavoratori
La Corte di Cassazione ha confermato più volte questo orientamento. Tra le sentenze più rilevanti si segnalano:
- Sentenza n. 3209/2016: ha stabilito che i permessi mensili per assistere familiari con disabilità grave non sono equiparabili alle ferie e non possono essere sostituiti da queste ultime. Il diritto è garantito per legge, indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro.

- Sentenza n. 15435/2014: ha precisato che i permessi Legge 104 non devono influire negativamente sulla retribuzione accessoria e devono essere considerati per il calcolo della tredicesima mensilità e delle ferie.
- Sentenza n. 14468/2018: ha ribadito che ogni tentativo di far consumare ferie al posto dei permessi costituisce violazione del diritto del lavoratore.
Di conseguenza, il datore di lavoro non può legittimamente chiedere o imporre al dipendente di utilizzare le ferie anziché usufruire dei permessi 104.
Come tutelarsi in caso di violazioni
Nel caso di Lucia, e più in generale per tutti i lavoratori, è fondamentale conservare ogni comunicazione scritta in cui il datore di lavoro richiede l’uso sostitutivo delle ferie. La documentazione è la base per eventuali segnalazioni al sindacato o all’Ispettorato del Lavoro.
In presenza di violazioni reiterate o comportamenti discriminatori, il lavoratore può rivolgersi a un legale specializzato in diritto del lavoro per intraprendere le vie legali necessarie a far valere i propri diritti.
Tra le sue funzioni, spicca il potere di effettuare verifiche rigorose, su segnalazione, per contrastare discriminazioni o molestie basate sulla condizione di disabilità, offrendo così un ulteriore livello di tutela per chi assiste familiari con disabilità grave.