Lavoro fermo per il troppo caldo, tutti bloccati a casa: altro che ferie, adesso puoi chiedere la cassa integrazione

L’attenzione alle condizioni ambientali e la disponibilità di strumenti come la cassa integrazione sono oggi un elemento imprescindibile.

Con l’arrivo di una nuova intensa ondata di calore che sta interessando tutta Italia, l’INPS ha aggiornato le indicazioni riguardanti la possibilità per le imprese di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta al troppo caldo.

Le nuove disposizioni, pubblicate con il messaggio n. 2736 del 26 luglio 2024 e valide anche per l’estate 2025, stabiliscono i parametri e le condizioni per accedere agli ammortizzatori sociali in situazioni di temperature elevate che compromettono la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Cassa integrazione per eccesso di caldo: soglie e condizioni operative

Secondo l’INPS, la cassa integrazione può essere richiesta quando le temperature reali superano i 35 gradi Celsius o quando la temperatura percepita, che considera fattori come l’umidità, l’esposizione solare, l’uso di dispositivi di protezione e la presenza di macchinari che producono calore, è superiore a questa soglia.

Questo significa che anche in presenza di una temperatura reale inferiore a 35 gradi, ma con un caldo percepito superiore, è possibile attivare la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa tramite la CIGO.

Inoltre, l’ammortizzatore sociale può essere concesso indipendentemente dai valori termici misurati, qualora il responsabile della sicurezza aziendale decida di sospendere il lavoro per tutelare la salute dei lavoratori esposti a condizioni climatiche troppo gravose.

La tutela riguarda non solo le attività svolte all’aperto, ma anche quelle in ambienti chiusi privi di sistemi di ventilazione o raffreddamento adeguati, purché la situazione non sia imputabile all’azienda.

Tipologie di lavoratori e attività interessate

La richiesta di cassa integrazione ordinaria legata al caldo riguarda specifiche categorie di lavoratori che operano in condizioni particolarmente critiche:

  • lavorazioni in luoghi dove non è possibile ripararsi dal sole;
  • attività che prevedono l’uso di materiali o processi incompatibili con temperature elevate.

All’interno della stessa azienda può quindi accadere che alcuni lavoratori continuino la prestazione in sicurezza mentre altri siano temporaneamente sospesi e ricevano la CIGO.

Ad esempio, operai impiegati nel rifacimento del manto stradale o in edilizia all’esterno, come sul tetto di una costruzione, sono maggiormente esposti agli effetti del caldo e rientrano tra coloro per cui è giustificato il fermo lavorativo.

Procedura per la richiesta e documentazione

Le aziende interessate devono presentare la domanda di cassa integrazione indicandone le giornate o gli orari di sospensione o riduzione dell’attività e specificando le lavorazioni coinvolte.

Ecco cosa devi fare – impresamia.com

Non è necessario allegare certificazioni meteorologiche, poiché l’INPS acquisisce d’ufficio i dati relativi alle temperature. Tuttavia, è fondamentale che la relazione tecnica sia dettagliata e comprenda:

  • la descrizione dell’evento meteorologico che ha causato l’interruzione;
  • le condizioni operative e di sicurezza dei lavoratori;
  • la tipologia di attività sospesa.

Per rafforzare il dossier, l’azienda può fare riferimento anche alla mappa del rischio da caldo, disponibile sulla piattaforma Worklimate, che consente una valutazione oggettiva del rischio in relazione alla localizzazione e al tipo di lavoro.

Durata e requisiti specifici della CIGO per caldo

La cassa integrazione guadagni ordinaria può essere concessa per un massimo di 13 settimane continuative, prorogabili fino a un massimo complessivo di 52 settimane come previsto dal decreto legislativo n. 148/2015. A differenza di altre causali, per le domande presentate con la motivazione “evento meteo” non è richiesto il requisito di 90 giorni di anzianità lavorativa presso l’unità produttiva né il versamento del contributo addizionale.

Questo consente di intervenire rapidamente e con maggiore flessibilità per proteggere la salute dei lavoratori e sostenere le imprese in difficoltà a causa delle condizioni climatiche estreme.

Il ruolo della valutazione della salute e della sicurezza sul lavoro

In relazione ai rischi legati al caldo, assume un ruolo centrale il giudizio del medico competente aziendale, che valuta l’idoneità alla mansione del lavoratore in condizioni di stress termico elevato.

Il medico può esprimere un giudizio di idoneità, idoneità parziale con prescrizioni, o inidoneità temporanea o permanente, sempre documentato per iscritto e comunicato sia al lavoratore che al datore di lavoro. In caso di inidoneità, il datore di lavoro è tenuto a ricollocare il lavoratore in mansioni compatibili con il suo stato di salute, eventualmente anche inferiori, garantendo la conservazione della retribuzione.

Queste misure si inseriscono nel quadro più ampio della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, obbligando le aziende a implementare strategie di prevenzione e gestione del rischio da caldo e ad utilizzare gli strumenti di integrazione salariale per evitare l’esposizione a condizioni pericolose.

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