Ddl Semplificazioni, esultano i proprietari di case: permessi più facili per questi lavori

Il panorama delle semplificazioni edilizie e delle normative relative alle energie rinnovabili in Italia è in rapida evoluzione.

Tra le riforme più recenti spiccano quelle introdotte dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023, che converte il decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, con particolare attenzione alle disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e degli investimenti complementari.

Le nuove regole mirano a rendere più snelle le procedure autorizzative per l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, in particolare fotovoltaici ed eolici, migliorando l’efficienza burocratica senza compromettere le tutele ambientali e paesaggistiche.

Le principali modifiche normative riguardano l’articolo 47 del decreto-legge n. 13/2023, che introduce importanti novità per favorire la diffusione degli impianti da fonti rinnovabili. Tra le misure più rilevanti, si evidenziano:

  • Esenzione dalla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per specifici progetti fino al 30 giugno 2024, inclusi impianti fotovoltaici fino a 30 MW, impianti di accumulo dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, repowering di impianti eolici esistenti e impianti offshore entro i limiti di potenza stabiliti.
  • Riduzione dei tempi per il procedimento autorizzatorio unico, che dovrà concludersi entro 150 giorni dalla presentazione della domanda, comprensivo della valutazione di impatto ambientale laddove necessaria.
  • Il coinvolgimento del Ministero della Cultura è limitato ai soli progetti non soggetti a VIA localizzati in aree sottoposte a tutela, con l’obiettivo di evitare rallentamenti eccessivi nei processi autorizzativi.
  • Riduzione della fascia di rispetto per l’installazione degli impianti fotovoltaici ed eolici nei pressi di beni o aree sottoposte a vincoli paesaggistici, con distanze minime di 500 metri per i fotovoltaici e 3 chilometri per gli eolici.

Queste semplificazioni intendono favorire una rapida realizzazione di nuovi impianti, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione e sviluppo sostenibile previsti dal PNRR.

Aree idonee e impatti sugli incentivi

L’articolo 47 prevede anche un ampliamento delle aree ritenute idonee all’installazione degli impianti, attraverso l’adozione di leggi regionali che estendano la classificazione transitoria a siti specifici come quelli aeroportuali o aree industriali dismesse. Per gli impianti fotovoltaici è previsto un limite massimo di variazione dell’area occupata pari al 20% in caso di rifacimento, potenziamento o ricostruzione integrale, mentre per gli eolici si confermano distanze minime dai beni sottoposti a tutela.

Sul fronte degli incentivi, si registra un aumento della spesa massima annua destinata alle pubbliche amministrazioni, salita da 200 a 400 milioni di euro, mentre per i privati l’impegno massimo si riduce da 700 a 500 milioni di euro. Questo riequilibrio mira a sostenere maggiormente gli enti pubblici, favorendo progetti di grande scala e di interesse collettivo, senza però compromettere la partecipazione dei soggetti privati.

Una delle novità più significative riguarda la possibilità di installare impianti fotovoltaici in aree agricole con procedure semplificate. Gli impianti sono considerati manufatti strumentali all’attività agricola e possono essere liberamente installati a condizione che:

  • I pannelli solari siano posizionati sopra le coltivazioni ad almeno due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o con elementi facilmente rimovibili.
  • L’installazione sia compatibile con le attività agricole, favorendo l’integrazione tra produzione energetica e coltivazione.
  • L’installazione sia effettuata con il consenso del proprietario e del coltivatore del terreno.
  • I progetti siano realizzati da imprenditori agricoli o società miste con produttori di energia.

Questo approccio consente di valorizzare le superfici agricole, combinando produzione di energia pulita e sviluppo rurale.

Parallelamente, la legge promuove la costituzione di comunità energetiche rinnovabili nazionali, favorendo la collaborazione tra pubbliche amministrazioni e associazioni private con personalità giuridica. In particolare, l’Agenzia del Demanio può concedere aree per realizzare impianti a servizio di queste comunità, anche per potenze superiori a 1 MW, con procedure semplificate e incentivi finanziati dal PNRR.

Change privacy settings
×