Questi requisiti sono cruciali per evitare contestazioni e garantire il pieno accesso alle agevolazioni previste dalla normativa vigente.
Il tema del Bonus Ristrutturazioni edilizie continua a suscitare interesse e dubbi interpretativi, soprattutto quando si tratta di coppie conviventi more uxorio.
In particolare, la possibilità per i conviventi di fatto di accedere a queste agevolazioni fiscali, anche in assenza di titolarità dell’immobile o di residenza anagrafica, rappresenta un aspetto di grande rilievo per molte famiglie non sposate.
Quadro normativo e diritti dei conviventi di fatto
L’articolo 16-bis del TUIR (D.P.R. 917/1986) rappresenta la base normativa per l’accesso al bonus ristrutturazioni edilizie. Dal 2016, grazie alla legge n. 76/2016 che ha disciplinato le convivenze di fatto, il diritto alla detrazione si estende non solo ai proprietari, usufruttuari, locatari e comodatari, ma anche ai conviventi more uxorio del possessore o detentore dell’immobile.
La legittimazione a richiedere la detrazione non dipende più dal titolo reale di proprietà, bensì dalla convivenza stabile con il titolare dell’immobile e dal reale sostenimento delle spese, comprovato dall’intestazione di fatture e bonifici parlanti contenenti causale, codici fiscali e dati del fornitore.
È importante sottolineare che l’immobile oggetto dei lavori non deve necessariamente essere la residenza principale della coppia: la detrazione si applica anche su seconde case o altri immobili riconducibili alla sfera familiare.
Per quanto riguarda la prova della convivenza, la normativa fa riferimento alla famiglia anagrafica (D.P.R. 223/1989) e, se necessario, alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47, D.P.R. 445/2000). Fondamentale è che la convivenza sia già in essere all’inizio dei lavori e persista al momento del pagamento delle spese.
Orientamenti dell’Agenzia delle Entrate e chiarimenti giurisprudenziali
L’Agenzia delle Entrate ha svolto un ruolo cruciale nel definire le condizioni per l’accesso al bonus da parte dei conviventi di fatto.
- Con la Risoluzione n. 64/E del 2016, è stato stabilito che la mancanza di un titolo reale di proprietà non preclude la detrazione, purché il convivente sostenga le spese e sia intestatario ai fini fiscali.
- La Circolare n. 7/E del 2018 ha ribadito che la convivenza deve essere oggettivamente comprovata nel momento del sostenimento della spesa.
- La Circolare n. 19/E del 2020 ha chiarito che la detrazione spetta anche se i titoli edilizi sono intestati al proprietario, purché sia documentato chi effettua i pagamenti.

- Più recentemente, la Circolare n. 8/E del 2025 ha rimarcato l’importanza dell’onere probatorio, richiedendo che la convivenza stabile sia dimostrabile, anche mediante autocertificazione supportata da documenti coerenti quali utenze, contratti o corrispondenza fiscale.
Sul fronte giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha confermato questo orientamento. L’ordinanza n. 5584 del 21 febbraio 2022 ha riconosciuto il diritto alla detrazione anche a conviventi non proprietari, sottolineando che il titolo legittimante è la convivenza stabile, non la proprietà.
Inoltre, ha chiarito che la convivenza può essere provata con mezzi diversi dalla sola iscrizione nella famiglia anagrafica, specie se i fatti dimostrano una condivisione stabile dell’abitazione e delle spese.
L’ordinanza n. 6321 del 10 marzo 2025 ha ulteriormente precisato che la residenza anagrafica nell’immobile non costituisce un requisito imprescindibile: ciò che conta è che il soggetto che sostiene le spese possa dimostrare il legame familiare o di convivenza al momento dell’avvio dei lavori e dei pagamenti.
Prove e modalità operative per usufruire del Bonus Ristrutturazioni
Per accedere correttamente al bonus, è fondamentale rispettare alcune condizioni operative:
- La convivenza e la tracciabilità delle spese devono essere contemporanee all’inizio del cantiere e al momento dei pagamenti. Cambiare la residenza durante i lavori o regolarizzare i pagamenti in un secondo momento può comportare il rischio di recuperi fiscali.
- La prova della convivenza può essere data dall’iscrizione nella stessa famiglia anagrafica, ma in sua assenza sono validi anche documenti alternativi come autocertificazioni, contratti di utenze o corrispondenza fiscale che dimostrino una coabitazione stabile e duratura.
- Le fatture e i bonifici devono essere intestati esclusivamente al convivente che richiede la detrazione, riportando in modo corretto la causale e tutti i dati fiscali richiesti per garantire la tracciabilità del pagamento.