| CAMERA- Consumatore turista |
|
|
|
Tweet me!| Viaggi |
Il Parlamento ha approvato misure a tutela del consumatore turista con riferimento ai "viaggi tutto compreso" e misure contro la pubblicità ingannevole delle compagnie marittime, modificando a tal fine il Codice del consumo.Informazioni aggiornate a mercoledì, 3 novembre 2010Fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici Pubblicità ingannevole delle compagnie marittime L' art. 15 della legge 69/2009 (A.C. 1441-bis) apporta modifiche al Codice del consumo (decreto legislativo 206/2005) concernenti il contratto di vendita di "pacchetti turistici" e il Fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici. Pacchetti turistici Nel Codice del consumo, che agli artt. 82-100 disciplina i servizi turistici, sono confluite le disposizioni del decreto legislativo 111/1995, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, ampliando lo spettro di previsioni che garantiscono il consumatore-turista relativamente ai contratti aventi ad oggetto la prestazione dei pacchetti turistici. Tale disciplina dispone l'obbligatorietà della forma scritta per il contratto di vendita di pacchetti turistici, prescrive il contenuto minimo necessario del contratto stesso, pone a carico del venditore alcuni obblighi informativi, limita la possibilità di revisione del prezzo e comunque la possibilità di modifica delle condizioni contrattuali, amplia i diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio quando questo non sia stato determinato da colpa del consumatore e stabilisce i limiti minimi per la risarcibilità dei danni derivanti alle persone e alle cose. Il concetto di pacchetto turistico è definito dall’art. 84 del Codice e per la sua configurabilità richiede la combinazione di almeno due elementi tra trasporto, alloggio e servizi non accessori al trasporto e all’alloggio (animazione, escursioni, visite guidate ecc.). Tra gli elementi da inserire nel contratto di vendita di pacchetti turistici sono contemplati i presupposti e le modalità di intervento del Fondo nazionale di garanzia, previsto dall’art. 100 dello stesso Codice. La modifica introdotta con la legge 69/2009 integra gli elementi costitutivi del contratto prevedendo l’inserimento obbligatorio della dichiarazione che il venditore o l’organizzatore concorre ad alimentare il Fondo nazionale di garanzia nella misura del 2 per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria stipulate dall’organizzatore e dal venditore per la responsabilità civile verso il consumatore. Fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici Il Fondo nazionale di garanzia è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall’art. 100 del Codice del consumo, sulla scia di esperienze maturate in altri Paesi, per rispondere ad un’esigenza largamente diffusa nel settore turistico. Il Fondo di garanzia ha lo scopo di consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all’estero, nonché di fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasioni di emergenza, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Il Fondo è alimentato annualmente da una quota pari al due per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria previste dallo stesso Codice del consumo. La disposizione approvata con la legge 69/2009 stabilisce che le istanze di rimborso al Fondo di garanzia non sono soggette ad alcun termine di decadenza. Pubblicità ingannevole delle compagnie marittime L'art. 22 della legge 99/2009 (A.C. 1441-ter) prevede l’inserimento nel Codice del consumo di una disposizione con cui si stabilisce che è considerata ingannevole la pubblicità riguardante le tariffe praticate dalle compagnie marittime che reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci. Dossier pubblicati Sul collegato energia Sul collegato per lo sviluppo economico Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile - A.C. 1441-bis-B - Schede di lettura (23/03/2009) Documenti e risorse web |














