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GOVERNO-TURISMO- Pacchetti turistici, il ricorso al fondo di garanzia PDF Stampa E-mail
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4 Agosto 2010

Considerato l’approssimarsi del periodo di massimo picco delle vacanze estive, si rammenta che in caso di insolvenza o fallimento del venditore o dell’organizzatore di pacchetti turistici è possibile presentare domanda al Fondo Nazionale di Garanzia, disciplinato dall’art. 100 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per i soli casi di rimborso per i pacchetti turistici acquistati e non fruiti.

Il Fondo non interviene laddove venga richiesto risarcimento per danni da vacanza rovinata o altri eventuali danni morali, nonché quando l’istanza di rimborso riguardi contratti diversi da quelli aventi ad oggetto l’acquisizione di un pacchetto turistico, quali ad esempio i contratti per l’acquisto dei punti freepoints, solo volo, etc.

Si consiglia di consultare il sito del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo per maggiori ragguagli ed informazioni.

 

Competenze

Il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo è la struttura di supporto al Presidente che opera nell’area funzionale “turismo” per l’esercizio delle competenze statali in materia di turismo, attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dall’art. 1, comma 19 bis, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall’art. 15, comma 5, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286.

Il dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo esercita:

 

  • compiti di elaborazione, anche in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano degli indirizzi generali, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo competitivo del sistema turistico nazionale, in attuazione anche di quanto previsto dalla legge 29.03.2001, n. 135;
  • iniziative di incentivazione in favore del settore turistico, programmazione e gestione di fondi strutturali;
  • vigilanza sull’ENIT, sull’ACI e sul CAI;
  • assistenza alla domanda turistica;
  • promozione degli investimenti turistici all’estero ed in Italia;
  • riconoscimento dei titoli di studio e autorizzazione all’esercizio delle attività professionali turistiche per i cittadini comunitari ed extracomunitari;
  • relazioni istituzionali con l’Unione Europea e partecipazione alle fasi ascendente e discendente dell’elaborazione delle norme comunitarie;
  • rapporti con le Organizzazioni Internazionali e con gli altri Stati Esteri nel settore di competenza.

Presso il Dipartimento opera la Segreteria del Comitato delle Politiche Turistiche con funzioni di supporto all’attività dello stesso Comitato. Nell’ambito del Dipartimento ha sede l’Osservatorio Nazionale del Turismo per lo svolgimento dei compiti previsti nell’art. 9, comma 1, del D.P.R. 6/04/2006 n. 207, relativi allo studio, analisi e monitoraggio delle dinamiche economico-sociali connesse al turismo.

Fondo nazionale di garanzia

Il Fondo Nazionale di Garanzia, disciplinato dall’art. 100 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, interviene in caso di insolvenza o fallimento del venditore o dell’organizzatore di pacchetti turistici.

Esso provvede al rimborso del prezzo versato, al rimpatrio del consumatore in caso di viaggi all’estero e a fornire immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore, ad eccezione delle situazioni di rischio dell’incolumità personale dei turisti (alluvioni, terremoti, insurrezioni) per le quali interviene il Ministero degli Affari Esteri.

Presupposti d’intervento

Il Fondo interviene esclusivamente per i pacchetti turistici venduti con contratti stipulati in Italia da un’agenzia regolarmente autorizzata dall’Autorità competente. Non interviene invece quando il viaggio sia stato organizzato autonomamente dal turista o sia stato venduto da operatori non in possesso di regolare autorizzazione.

Il Fondo non interviene laddove venga richiesto risarcimento per danni da vacanza rovinata o altri eventuali danni morali, nonché quando  l’istanza di rimborso riguardi contratti diversi da quelli aventi ad oggetto l’acquisizione di un pacchetto turistico, quali ad esempio i contratti per l’acquisto dei punti freepoints, solo volo, etc.

Presentazione della domanda

La domanda di rimborso deve essere presentata alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo
Via della Ferratella in Laterano, n. 51
00184 ROMA

L’istanza dovrà essere corredata della seguente documentazione:

  1. copia fotostatica del documento di identità di chi presenta la domanda;
  2. eventuali deleghe alla presentazione della domanda di rimborso da parte degli altri partecipanti al viaggio, corredate di copia fotostatica dei documenti di identità dei deleganti
  3. contratto in originale
  4. documenti comprovanti i pagamenti effettuati


Modulistica

La domanda di rimborso potrà essere formulata seguendo lo schema indicato.

Nota bene: per la compilazione della domanda Seguire attentamente le istruzioni riportate di seguito

 

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