| GOVERNO-TURISMO- Pacchetti turistici, il ricorso al fondo di garanzia |
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CompetenzeIl Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo è la struttura di supporto al Presidente che opera nell’area funzionale “turismo” per l’esercizio delle competenze statali in materia di turismo, attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dall’art. 1, comma 19 bis, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall’art. 15, comma 5, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286. Il dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo esercita:
Presso il Dipartimento opera la Segreteria del Comitato delle Politiche Turistiche con funzioni di supporto all’attività dello stesso Comitato. Nell’ambito del Dipartimento ha sede l’Osservatorio Nazionale del Turismo per lo svolgimento dei compiti previsti nell’art. 9, comma 1, del D.P.R. 6/04/2006 n. 207, relativi allo studio, analisi e monitoraggio delle dinamiche economico-sociali connesse al turismo. Fondo nazionale di garanziaIl Fondo Nazionale di Garanzia, disciplinato dall’art. 100 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, interviene in caso di insolvenza o fallimento del venditore o dell’organizzatore di pacchetti turistici. Esso provvede al rimborso del prezzo versato, al rimpatrio del consumatore in caso di viaggi all’estero e a fornire immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore, ad eccezione delle situazioni di rischio dell’incolumità personale dei turisti (alluvioni, terremoti, insurrezioni) per le quali interviene il Ministero degli Affari Esteri. Presupposti d’interventoIl Fondo interviene esclusivamente per i pacchetti turistici venduti con contratti stipulati in Italia da un’agenzia regolarmente autorizzata dall’Autorità competente. Non interviene invece quando il viaggio sia stato organizzato autonomamente dal turista o sia stato venduto da operatori non in possesso di regolare autorizzazione. Il Fondo non interviene laddove venga richiesto risarcimento per danni da vacanza rovinata o altri eventuali danni morali, nonché quando l’istanza di rimborso riguardi contratti diversi da quelli aventi ad oggetto l’acquisizione di un pacchetto turistico, quali ad esempio i contratti per l’acquisto dei punti freepoints, solo volo, etc. Presentazione della domandaLa domanda di rimborso deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri L’istanza dovrà essere corredata della seguente documentazione:
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