Il Parlamento chiede un quadro legislativo volto a garantire il risarcimento dei passeggeri in caso di fallimento di una compagnia aerea. Suggerisce di sancire il principio secondo cui tutti vettori che volano sulla stessa rotta hanno la responsabilità del rimpatrio dei passeggeri rimasti a terra, nonché di introdurre un sistema di assicurazione obbligatorio per le compagnie aeree ed un fondo di garanzia.
Approvando una risoluzione sostenuta da PPE, S&D, ALDE e Verdi/ALE, il Parlamento europeo invita la Commissione a presentare, entro il 1° luglio 2010, una proposta legislativa che abbia lo scopo specifico di prevedere un risarcimento per i passeggeri in caso di fallimento di una compagnia aerea.
I deputati notano infatti che, negli ultimi dieci anni, si è registrata una forte crescita del numero di vettori aerei a basso costo relativamente piccoli che operano voli verso destinazioni di vacanza riconosciute nonché del numero di passeggeri che essi trasportano. Osservano, tuttavia che, nello stesso periodo, si sono verificati 77 fallimenti, "con il risultato che in taluni casi svariate migliaia di passeggeri sono rimasti a terra nelle rispettive destinazioni, nell'impossibilità di utilizzare il loro biglietto aereo di ritorno".
Secondo il Parlamento, la proposta dovrà anche definire le modalità finanziarie e amministrative per il risarcimento, "compreso il principio della reciproca responsabilità per i passeggeri di tutte le compagnie aeree che volano sulla stessa rotta e hanno posti disponibili. Si potrebbe così "garantire il rimpatrio dei passeggeri lasciati a terra in aeroporti stranieri in caso di fallimento di una compagnia aerea".
Il Parlamento suggerisce inoltre di rafforzare la posizione dei passeggeri attraverso l'introduzione di un'assicurazione obbligatoria per le compagnie aeree, un programma di assicurazione volontaria per i passeggeri che le compagnie aeree sarebbero tenute a proporre, e l'istituzione di un fondo di garanzia.
Infine, in sede di revisione della direttiva le vacanze "tutto compreso", i deputati chiedono alla Commissione di proporre un'estensione del rimpatrio o dell'imbarco su un volo alternativo dei passeggeri interessati. La invitano anche a valutare la possibilità di estendere tali misure alle compagnie aeree che hanno cessato di operare "causando ai passeggeri inconvenienti analoghi a quelli provocati dal fallimento di una compagnia aerea". La Commissione dovrebbe poi analizzare la possibilità di un rapido svincolo degli aeromobili sequestrati da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, "di modo che tali aeromobili possano essere utilizzati per rimpatriare i passeggeri lasciati a terra".
Link utili
Direttiva 90/314/CEE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990R0314:IT:HTML
concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"
Regolamento (CE) n. 261/2004
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0261:20050217:IT:PDF
che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (testo consolidato)
Regolamento (CE) n. 2027/97
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1997R2027:20020530:IT:PDF
sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (testo consolidato)
Regolamento (CE) n. 785/2004
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0785:20081211:IT:PDF
relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (testo consolidato)
Regolamento (CE) n. 1008/2008
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:293:0003:0020:IT:PDF
recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità,
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