Modificata anche la disciplina in tema di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Nonprofitonline News - GOVERNO: La manovra anticrisi è legge.
(28 gennaio 2009)
Tra le principali modifiche al decreto legge 29 novembre 2008
n. 185 approvato ieri in via definitiva dal Senato, sono stati esclusi
dall'obbligo dell'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati fiscali le
organizzazioni di volontariato, le associazioni proloco e le associazioni
sportive dilettantistiche. Modificata anche la disciplina del Dlgs 460/1997 in
tema di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Ecco tutte le modifiche alla manovra anticrisi. Il provvedimento ha ottenuto il
via libera definitivo del Senato ieri, 27 gennaio 2009. Fra le novità
introdotte nel corso dell'esame, l'Iva di cassa diventa strutturale, ritorna la
rottamazione delle licenze commerciali, c'è di nuovo l'eco-sconto fiscale al 55%
sui lavori di riqualificazione energetica di edifici e appartamenti, ma spalmato
in 5 anni. Stop, poi, alla commissione di massimo scoperto sui conti correnti
bancari in rosso per un periodo continuativo non superiore a un mese. Arriva un
provvedimento salva-Malpensa. Per le famiglie che hanno diritto alla social card
varato un contributo per l'acquisto di pannolini e latte artificiale per i figli
da 0 a 3 mesi, slitta dal 31 gennaio 2009 al 28 febbraio il termine fare la
domanda per il bonus famiglia, arrivano 20 milioni per l'anno 2009 per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. La porno-tax viene estesa a
tutti i soggetti che utilizzano trasmissioni tv per sollecitare la credulità
popolare e che usano i numeri telefonici a pagamento. Una serie di novità
riguardano l'accertamento e la riscossione.
Ecco l'elenco delle
principali modifiche approvate.
Controlli sui circoli privati
(articolo 30). Le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri
regionali del volontariato e che non svolgono attività commerciali diverse da
quelle marginali, sono escluse dagli obblighi di trasmissione telematica
all'Agenzia delle entrate di dati rilevanti a fini fiscali, necessari per
usufruire del regime fiscale agevolato previsto per gli enti di tipo
associativo. Gli enti di tipo associativo, ove intendano usufruire del regime
fiscale agevolato, devono trasmettere all'Agenzia delle entrate dati e notizie
rilevanti a fini fiscali per consentire gli opportuni controlli. Il
provvedimento dell'Agenzia delle entrate con le modalità di tale comunicazione
dovrà anche definire le modalità di comunicazione relative alla completezza dei
dati e delle notizie trasmesse, al posto dell'esclusione dai benefici fiscali
ove manchino i presupposti previsti dalla normativa. Con la soppressione del
comma 4 viene ripristinata sia l'applicazione del regime fiscale agevolato per
le società sportive dilettantistiche alle società riconosciute ai fini sportivi
dal Coni, sia l'obbligo per il Coni di trasmettere annualmente al ministero
dell'Economia e finanze l'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche
riconosciute. Le associazioni pro-loco e gli enti associativi dilettantistici,
iscritti al registro del Coni e che non svolgono attività commerciale, sono
esclusi dall'applicazione dei controlli sugli enti di tipo associativo,
necessari per usufruire del regime fiscale agevolato. Modificata la disciplina
del Dlgs 460/1997 in tema di organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Si
prevede in particolare che si consideri "attività di beneficienza", rilevante ai
fini della configurazione dei requisiti delle Onlus, anche la concessione di
erogazioni gratuite in denaro, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione
patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti privi di
scopo di lucro operanti in alcuni specifici settori, per la realizzazione
diretta di progetti di utilità sociale. Previsto in favore delle Onlus
l'assoggettamento delle volture catastali inerenti gli immobili a imposta
catastale in misura fissa (pari a 168 euro). L'onere di attuazione
dell'agevolazione, che si applica sino al 31 dicembre 2009, è quantificato in 3
milioni di euro ed è coperto mediante riduzione lineare degli stanziamenti di
parte corrente della Tabella C allegata alle legge finanziaria per il 2009.
Pubbliche amministrazioni e attività svolte tramite strutture
societarie (articolo 18, commi 4-septies e 4-octies). Limiti all'attività
che le amministrazioni pubbliche possono svolgere tramite di strutture
societarie. La modifica esclude dai limiti le società che forniscono servizi di
committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti
senza scopo di lucro, nonché delle "amministrazioni aggiudicatrici" individuate
dall'articolo 3, comma 25, del codice degli appalti pubblici (amministrazioni
dello Stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici,
organismi di diritto pubblico ed associazioni, unioni, consorzi, comunque
denominati, costituiti da detti soggetti).
Tutela del reddito
(articolo 19). Estensione dell'indennità ordinaria di disoccupazione,
circoscritta a legislazione vigente al settore dell'artigianato, a tutti i
lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa vigente. Per beneficiare dell'indennità i
lavoratori devono dichiarare l'immediata disponibilità al lavoro o a un percorso
di riqualificazione professionale. Introduzione di una limitazione ai soli casi
di fine lavoro per la liquidazione del beneficio dell'importo una tantum, pari
al 10% del reddito percepito nell'anno precedente, da erogare ai collaboratori
coordinati e continuativi. Rafforzamento del monitoraggio dei provvedimenti di
sostegno del reddito attraverso la stipula da parte dell'Inps di apposite
convenzioni con gli enti bilaterali, anche mediante la costituzione di
un'apposita banca dati. Mobilità delle risorse versate ai fondi
interprofessionali per la formazione continua da parte dei datori di lavoratori
aderenti ai fondi stessi che passino ad un nuovo fondo. Possibilità di prevedere
che i decreti di concessione delle misure di tutela del reddito possano modulare
e differenziare i trattamenti anche in relazione alla compartecipazione
finanziaria a livello regionale o locale, o in ragione dell'armonizzazione con
altri trattamenti di tutela del reddito. Ai lavoratori collocati in mobilità, ma
privi del diritto alla relativa indennità può essere erogato, in deroga alla
vigente normativa, un trattamento di equivalente all'indennità. La disciplina in
materia di disoccupazione si applica con riferimento ai periodi di contribuzione
figurativa previsti dalla medesima disciplina. Destinazione di 12 milioni di
euro per l'erogazione di benefici di sostegno del reddito in favore di alcune
categorie di lavoratori del settore portuale: si tratta di un'indennità
rapportata al trattamento massimo mensile di integrazione salariale
straordinaria. In sede di prima assegnazione delle risorse previste per l'anno
2009 per la concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria, nelle more della definizione degli accordi delle regioni, una
parte dei fondi disponibili vengono assegnati direttamente alle regioni ed
eventualmente alle province. Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il ministro degli Affari esteri e la Commissione europea,
promuove nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo nonché per la
modifica di quelli vigenti, al fine di: ampliare il numero dei vettori ammessi a
operare sulle rotte nazionali, internazionali ed intercontinentali; per ampliare
il numero delle frequenze su cui è consentito operare a ciascuna parte. Gli
accordi sono diretti ad assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e
dei collegamenti internazionali delle aree del paese interessate. Dovrà essere
data la priorità ai vettori che assicurano il mantenimento dei livelli
occupazionali. Nelle more del perfezionamento di questi accordi, si prevede che
l'Enac rilasci autorizzazioni temporanee ai vettori che ne facciano richiesta,
la cui validità non può essere inferiore a 18 mesi. Ridotto da 14 a 13 milione
di euro la somma stanziata in favore della società Italia Lavoro Spa, quale
contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura. Il
milione finanzia la concessione di un contributo di un milione di euro per il
2009, in favore della Fondazione "G. B. Bietti" per lo studio e la ricerca in
oftalmologia, a carico del Fondo per l'occupazione. In luogo del finanziamento
per lo sviluppo dei sistemi informatici necessari allo svolgimento dell'attività
ispettiva, riconoscimento, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno
2009, del rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e
pannolini per i neonati in età compresa da zero a tre anni, in favore dei
soggetti già beneficiari del Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti
per la concessione della Carta acquisti. Conseguentemente,viene ridotto di 2
milioni di euro la somma stanziata in favore della società Equitalia Spa. Le
risorse minime a valere sul territorio nazionale sono stabilite oltre che dai
contratti anche dagli accordi interconfederali collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Acquisto di latte artificiale e pannolini (articolo 19). In luogo
del finanziamento per lo sviluppo dei sistemi informatici necessari allo
svolgimento dell'attività ispettiva, riconoscimento, nel limite di spesa di 2
milioni di euro per l'anno 2009, del rimborso delle spese occorrenti per
l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati in età compresa da
zero a tre anni, in favore dei soggetti già beneficiari del Fondo di solidarietà
per i cittadini meno abbienti per la concessione della Carta acquisti.
Conseguentemente,viene ridotto di 2 milioni di euro la somma stanziata in favore
della società Equitalia Spa.
Assegni familiari (articolo 2, comma 5-bis). Saranno destinate
all'ulteriore finanziamento degli assegni familiari le eventuali minori spese a
carico dello Stato per l'anno 2009 (rispetto all'importo previsto di 350
milioni) registrate all'esito dell'attività di monitoraggio dei flussi
finanziari relativi all'assunzione, da parte dello Stato, di una quota delle
rate dei mutui a tasso variabile. Rinviato a un decreto ad hoc la facoltà di
ridefinire i livelli di reddito e gli importi degli assegni dei nuclei
familiari, per tutelare le famiglie numerose e assimilare le posizioni dei
titolari di redditi di lavoro dipendente a quelle dei titolari di reddito di
lavoro autonomo che si siano adeguati agli studi di settore. Un ulteriore
emendamento rende vincolante anziché facoltativa la destinazione delle eventuali
minori spese al finanziamento degli assegni familiari.
Bonus straordinario per famiglie, pensionati e
non autosufficienza (articolo 1). Oltre ad alcune modifiche redazionali,
viene differito dal 31 gennaio al 28 febbraio 2009 il termine per la
presentazione della domanda per l'accesso al bonus straordinario in favore dei
soggetti con nucleo familiare a basso reddito.
Fondo per il credito
ai nuovi nati (articolo 4). Aumenta di 10 milioni per il 2009 la dotazione
del "Fondo di credito per i nuovi nati" da destinare in favore delle famiglie di
nuovi nati o di bambini adottati nel 2009 che siano portatori di malattie rare.
Viene ridotto da 50 a 40 milioni di euro la somma stanziata in favore della
società Equitalia Spa.
Incentivi per il rientro in Italia dei
"cervelli" (articolo 17). Modificata la rubrica in "Incentivi per il rientro
in Italia di ricercatori scientifici residenti all'estero. Applicazione del
credito d'imposta per attività di ricerca in caso di incarico da parte di
committente estero". L'incentivo, che consiste nell'assoggettamento del reddito
di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e ricercatori che operano all'estero
nella misura del 10% dell'imponibile ed esclusione ai fini Irap, si applica a
decorrere dal 1° gennaio 2009 nel periodo d'imposta in cui il ricercatore
diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di
imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
Modifiche al comma 2, facendo riferimento genericamente a contratti stipulati
con imprese residenti o localizzate all'estero (e non più a contratti di
commissione). Rispetto alla residenza o localizzazione delle imprese vengono
ricompresi, oltre agli Stati inclusi nella lista degli Stati con i quali è
attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le
doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana, contenuta
nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, sono ricomprese anche
le imprese residenti o localizzate negli Stati membri della Comunità europea e
negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo (dunque,
l'Islanda e il Liechtenstein).
Accertamenti (articolo 27). Viene
estesa l'applicazione dell'istituto dell'adesione agli inviti a comparire anche
per le altre imposte indirette, diverse dall'Iva. Dunque, anche per tale
ipotesi, è disposta l'integrazione contenutistica dell'invito a comparire; si
rinvia alle norme concernenti le imposte dirette e l'Iva per quanto riguarda le
specifiche modalità di adesione, nonché gli aspetti procedurali relativi alla
comunicazione dell'adesione; l'applicazione delle norme sull'adesione agli
inviti a comparire per le altre imposte indirette è limitata agli inviti emessi
a decorrere dalla data di entrata in vigore della relativa disciplina; si
prevede la riduzione alla metà delle relative sanzioni. L'ufficio competente, ai
fini dell'accertamento con adesione, definisce in contraddittorio, mediante
unico atto, il reddito attribuibile ai soci nell'ipotesi di accertamento
relativo a società che hanno optato per la trasparenza fiscale. Abrogata la
disposizione che attribuiva, transitoriamente, le relative competenze
dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette. Riduzione a un ottavo delle
sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto di adesione e il
contenuto delle dichiarazioni, ove l'avviso di accertamento e liquidazione non
sia stato preceduto dall'invito a comparire, salvo quanto appositamente previsto
nel caso di adesione a verbali di constatazione. Modifiche ai compiti spettanti
alle strutture dell'Amministrazione finanziaria incaricate di svolgere attività
di accertamento, controllo e riscossione nei confronti i cosiddetti "grandi
contribuenti". In particolare, a tali strutture è attribuita la competenza in
tema di rimborso in materia di Iva e di altre imposte indirette relativamente ai
periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006. Viene estesa l'applicazione
delle misure cautelari dell'iscrizione di ipoteca e del sequestro conservativo
non soltanto ai tributi e ai relativi interessi vantati dagli uffici e dagli
enti e ai crediti derivanti dalle sanzioni amministrative tributarie, ma a tutte
le somme dovute per il pagamento dei predetti tributi. L'Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato si potrà avvalere, senza costi aggiuntivi a
carico della finanza pubblica, del personale del ministero dell'Economia e delle
Finanze addetto alle Direzioni territoriali per potenziare le capacità di
accertamento dell'amministrazione finanziaria. Modifiche alle disposizioni sul
"Fondo unico giustizia": prevista, da parte del ministero dell'economia,
l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (modulata su quella in
materia di imposte dirette) a carico di Poste italiane spa, banche e altri
operatori finanziari che omettano nei termini previsti, di intestare "Fondo
unico giustizia" i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, nonché i
proventi relativi ad attività finanziarie oggetto di sequestro penale e
antimafia nonché di trasmettere a Equitalia per via telematica le informazioni
relative ai libretti postali di deposito giudiziari, ai conti correnti bancari,
ai depositi a risparmio ed ai conti di deposito titoli. Per la verifica di
questi obblighi il ministero può avvalersi della Guardia di finanza. Ai fini
della determinazione delle quote annuali di risorse del Fondo unico giustizia
destinate al ministero dell'Interno, a quello della Giustizia ed al bilancio
dello Stato: introdotto il limite di una percentuale non superiore al 20%
relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale e amministrativo.
Viene previsto che questa percentuale del 20% potrà aumentare fino al doppio in
funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici.
Blocco e riduzione delle tariffe
(articolo 3). La sospensione dell'efficacia delle norme statali che
obbligano o autorizzano organi dello Stato a effettuare l'adeguamento di
diritti, contributi o tariffe in relazione al tasso di inflazione o ad altri
meccanismi automatici, non si applica, oltre che al servizio idrico già previsto
dalla norma, ai settori dell'energia elettrica e del gas. Modiche al blocco di
alcune tipologie di diritti e tariffe, facendo salvi eventuali adeguamenti in
diminuzione. Viene previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo
all'approvazione delle misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare
la realizzazione dei piani di investimento nel settore autostradale. Le tariffe
elettriche agevolate (bonus elettrico) sono riconosciute anche ai clienti
domestici presso i quali sono presenti persone in gravi situazioni di salute
tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico terapeutiche alimentate
da energia elettrica per la loro esistenza in vita. La compensazione della spesa
deve tener conto della necessità di tutela per i clienti che utilizzano impianti
condominiali. Destinatarie delle agevolazioni tariffarie delle utenze di energia
elettrica e del gas sono le famiglie con almeno 4 figli a carico e con Isee non
superiore a 20 mila euro. Modificata la norma di copertura finanziaria degli
oneri derivanti dalla compensazione in favore delle famiglie economicamente
svantaggiate della spesa per la fornitura di gas (bonus gas): una quota pari a
47 milioni di euro delle risorse utilizzate a copertura, continua a essere
destinata, nell'anno 2009, alle finalità originarie (interventi di riduzione
delle aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili).
Disposizioni relative alla disciplina del mercato elettrico e alla suddivisione
della rete di trasmissione nazionale in non più di tre macro-zone: per quanto
riguarda i principi a cui deve conformarsi la disciplina del mercato elettrico,
previsione che il meccanismo di formazione dei prezzi, basato sul prezzo
dichiarato (pay as bid), si applicherà solamente al termine di un processo di
adeguamento disciplinato dalle lettere seguenti del medesimo comma. Tale
processo di adeguamento è caratterizzato, in particolare, dall'istituzione di un
mercato infragiornaliero dell'energia, in sostituzione dell'attuale mercato di
aggiustamento, dalla riforma del mercato dei servizi di dispacciamento, nonché
dall'integrazione sul piano funzionale del mercato infragiornaliero con il
mercato dei servizi di dispacciamento. La suddivisione della rete di
trasmissione nazionale in non più di tre macro-zone viene prevista in via
solamente eventuale, affidandola a una decisione discrezionale del ministro
dello Sviluppo economico, su proposta dell'Autorità dell'energia elettrica e del
gas, sentito il concessionario dei servizi. Ridotta da una misura minima di 150
euro a 50 euro l'imposta provinciale di trascrizione (Ipt) per l'iscrizione al
Pra di ipoteche convenzionali o per residuo prezzo sui veicoli, precisando che
la cancellazione delle medesime ipoteche è esente dalla predetta
imposta.
Calamità naturali a Campobasso e Foggia (articolo 6, commi
4-bis e 4-ter). Vengono estese alcune disposizioni del Dl 162/2008 per i
territori di Umbria e Marche colpiti da calamità naturali nel corso del 1997,
anche alle zone delle province di Campobasso e Foggia maggiormente colpite dagli
eventi sismici del 31 ottobre 2002, con lo scopo di definire la posizione
tributaria e contributiva dei soggetti che hanno beneficiato di provvedimenti di
sospensione dei relativi pagamenti. In particolare, si estende la decurtazione
degli importi da pagare al 40% dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o
contributo sospeso, nonché la dilazione del pagamento in 120 rate mensili e
l'ambito soggettivo di applicazione di tali benefici. Con un provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno determinano le modalità di
effettuazione degli adempimenti tributari, da effettuarsi entro il 16 gennaio
2009. Previste le conseguenze del mancato versamento delle somme dovute per la
definizione, e per il recupero delle somme non corrisposte alle prescritte
scadenze. Autorizzata per lo scopo la spesa di 59,4 milioni di euro per l'anno
2009, 32 milioni per l'anno 2010 e 7 milioni per l'anno 2011 e di 4 milioni a
decorrere dal 2012 e fino al 2019, che viene iscritta in un apposito fondo
presso il ministero dell'Economia e delle Finanze. La copertura finanziaria
dell'onere è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate, la cui
dotazione viene ridotta di 178,2 milioni per il 2009, 64 milioni per il 2010, 7
milioni per l'anno 2011 e 4 milioni di euro a decorrere dal 2012 e fino al
2019.
Calcolo del trattamento accessorio per la riduzione dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali riconosciute al personale
del comparto sicurezza (articolo 4). Eliminato il riferimento ai fondi della
produttività per quanto riguarda il calcolo sul trattamento accessorio per la
riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali
regionali e comunali riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e
soccorso pubblico. Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri,
relativo alla disciplina della riduzione dell'Irpef e delle addizionali
regionali e comunali sul trattamento economico accessorio dei fondi della
produttività, riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e
soccorso pubblico, sarà emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto legge anticrisi.
Commissione di massimo scoperto (articolo
2-bis). Nullità delle clausole contrattuali sulla commissione di massimo
scoperto, se il saldo a debito del cliente si protragga continuativamente oltre
30 giorni, o in caso di utilizzi in assenza di fido. Nulle anche le clausole che
prevedano una remunerazione per la banca per aver messo a disposizione fondi in
favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo
prelevamento della somma, o che prevedano una remunerazione all'istituto
bancario indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzo dei fondi. La
nullità non opera in caso di predeterminazione per iscritto, non rinnovabile
tacitamente, di alcuni elementi contrattuali, tra cui il compenso per la messa a
disposizione dei fondi e il tasso debitore per le somme utilizzate, con
specifica evidenziazione e rendicontazione al cliente. Gli interessi, le
commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole contrattuali di
remunerazione della banca in relazione all'effettiva durata dell'utilizzo dei
fondi rilevano ai fini dell'applicazione delle norme del Codice civile in
materia di interessi usurari, ai fini della configurazione del reato di usura
disciplinato dall'articolo 644 del Codice penale, nonché ai fini delle
disposizioni amministrative e penali nella stessa materia previste dagli
articoli 2 e 3 della legge 108/1996. Previste alcune misure transitorie. Obbligo
di adeguare alle nuove disposizioni i contratti in corso alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto anticrisi, entro 150 giorni dalla
medesima data.
Crediti d'imposta per nuove assunzioni e nuovi
investimenti (articolo 29). Nell'ambito delle attività di monitoraggio
sull'effettivo utilizzo dei crediti di imposta per nuove assunzioni e per nuovi
investimenti, l'Agenzia delle entrate effettua nel 2009 una ricognizione delle
risorse non utilizzate. In relazione ai crediti di imposta per investimenti e
per l'occupazione, le risorse finanziarie a essi destinate, nonché altre risorse
relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta esistenti presso la
contabilità speciale 1778 (Fondi di bilancio) sono ridotte di 1.155,6 milioni.
Queste risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di
286,3 milioni nel 2009, di 236,1 milioni nel 2010, di 341,8 milioni nel 2011 e
di 264,4 milioni nel 2013.
Credito d'imposta per spese di attività di
ricerca (articolo 29). Nuova formulazione del comma 2 per precisare che le
risorse stanziate sono relative al solo credito di imposta per spese per
attività di ricerca (articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 296/2006) e che
la procedura indicata alle lettere a) e b) per l'accesso al beneficio è
applicabile a decorrere dall'anno 2009. Modifica anche alle procedure per la
concessione del credito di imposta per spese per attività di ricerca,
sostituendo alla previsione del nulla osta da parte dell'Agenzia delle entrate
la procedura del silenzio-assenso decorsi 90 giorni dalla certificazione
dell'avvenuta prenotazione per l'accesso al credito. Per l'approvazione del
formulario per la trasmissione dei dati, l'emanazione del provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate deve essere adottato entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi al
posto della data di entrata in vigore del decreto.
Detassazione di
microprogetti di arredo urbano o di interesse locale (articolo 23). Le
proposte avanzate da parte di gruppi di cittadini organizzati per la
realizzazione di opere di interesse locale devono essere formulate nel rispetto
degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli
strumenti urbanistici adottati. Rispetto al meccanismi di approvazione della
proposta per la realizzazione di opere di interesse locale da parte di gruppi di
cittadini organizzati, si prevede che l'istanza si intenda respinta decorsi due
mesi dalla sua presentazione, anziché approvata come previsto nel testo in
vigore. Entro il medesimo termine l'ente locale può, con delibera motivata,
disporre l'approvazione delle proposte formulate dai cittadini, regolandone le
fasi del procedimento di realizzazione e i tempi di
esecuzione.
Detrazione per la riqualificazione energetica degli
edifici (articolo 29). Novità per le detrazioni per la riqualificazione
energetica degli edifici (articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n.
296/2006). Viene soppressa la limitazione all'utilizzo del credito di imposta
nel 2008, prevedendo che, per i periodi imposta successivi a quello in corso
alla data del 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati inviano all'Agenzia
delle entrate apposita comunicazione, secondo i termini e le modalità stabilite
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto
anticrisi. Il provvedimento può stabilire che la trasmissione avvenga
esclusivamente per via informatica, anche mediante i soggetti abilitati, e
stabilisce i termini e le modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate
dei dati trasmessi dai contribuenti in possesso dell'Enea. Emanazione, entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, di un decreto di natura non regolamentare di modifica del decreto 19
febbraio 2007 al fine di snellire le procedure e di ridurre gli adempimenti
burocratici a carico dei contribuenti. Per le spese sostenute a decorrere dal 1°
gennaio 2009 per la riqualificazione energetica degli edifici la detrazione
d'imposta lorda deve essere ripartita in 5 rate annuali di pari
importo.
Detrazioni fiscali per carichi di famiglia in favore di
soggetti non residenti (articolo 6, commi 4-quater e 4-quinquies). Viene
disposta la proroga al 2010 per le detrazioni fiscali per carichi di famiglia in
favore dei soggetti non residenti. All'onere, valutato in 1,3 milioni per il
2010 e in 4,7 milioni per il 2011, si provvede a valere sulle risorse del Fondo
presso il Ministero dell'Economia, istituito per il reintegro delle dotazioni
finanziarie dei programmi di spesa. Disavanzi sanitari (articolo 6-bis).
Introdotto nel decreto anticrisi l'articolo 6-bis con "Disposizioni in materia
di disavanzi sanitari". Consentita l'erogazione del maggior finanziamento della
spesa sanitaria in favore delle regioni che hanno sottoscritto con lo Stato gli
accordi per il rientro dai deficit sanitari e nelle quali non sia stato nominato
il commissario ad acta. Introdotta la facoltà per le regioni che non hanno
raggiunto gli obiettivi stabiliti dai piani di rientro di non innalzare, oltre i
livelli massimi previsti dalla legislazione vigente, l'addizionale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle
attività produttive, a patto che siano state adottate altre idonee misure di
copertura.
Enti locali, utilizzo del risparmio per interessi (articolo
2-ter). Per i comuni che abbiano rispettato il Patto di stabilità interno
nel triennio precedente, possibilità di escludere dal computo dei saldi rilevati
ai fini del Patto di stabilità interno per il 2009 le somme destinate a
investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale per
impegni già assunti, qualora queste spese siano finanziate da risparmi
derivanti: dai minori interessi conseguenti alla riduzione dei tassi sui mutui o
dalla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nel bilanci di
previsione; da minori oneri per interessi registrati a seguito dell'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione disponibile per la rinegoziazione di mutui e
prestiti. All'attuazione della disposizione si provvede con decreto del ministro
dell'Economia, di concerto con il ministro dell'Interno, anche al fine di
garantire che gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto non
eccedano 5 milioni di euro. Viene conseguentemente ridotta di 5 milioni di euro
la somma stanziata in favore della società Equitalia Spa.
Equitalia
spa (articolo 2, comma 5-ter). Viene ridotta da 50 a 30 milioni di euro la
somma stanziata per Equitalia Spa per incrementare la dotazione del Fondo
nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di 20 milioni
di euro per l'anno 2009. Lo stanziamento viene ridotto di altri 5 milioni di
euro per il finanziamento dell'articolo 2-ter relativo all'utilizzo del
risparmio per interessi degli enti locali. Lo stanziamento viene ridotto di
altri 10 milioni di euro per finanziare il Fondo di credito per i nuovi nati in
favore dei bambini portatori di malattie rare. Riduzione di ulteriori 13 milioni
di euro per il rilascio di garanzie per gli impegni assunti dalle federazioni
nazionali per l'organizzazione di grandi eventi sportivi in coincidenza degli
eventi correlati all'Expò 2015. Altri 2 milioni di euro degli stanziamenti per
Equitalia sono stati impegnati per il rimborso delle spese occorrenti per
l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati in età compresa da
zero a tre anni, in favore dei soggetti già beneficiari del Fondo di solidarietà
per i cittadini meno abbienti per la concessione della Carta
acquisti.
Expò 2015 (articolo 11). Autorizzato il rilascio di
garanzie, nel limite di 13 milioni di euro per il 2009, per gli impegni assunti
dalle federazioni nazionali per l'organizzazione di grandi eventi sportivi in
coincidenza degli eventi correlati all'Expò 2015. Ridotta da 50 a 37 milioni di
euro la somma stanziata in favore della società Equitalia
Spa.
Ferrovie e trasporto locale (articolo 25). Una quota delle
risorse autorizzate per garantire l'espletamento dei servizi di trasporto
pubblico ferroviario, pari a complessivi 480 milioni di euro, dovrà essere
riservata all'incremento e al miglioramento del materiale rotabile. La quota
verrà definita con il decreto già prevosto per individuare la destinazione delle
risorse in relazione ai contratti di servizio.
Gare d'appalto
(articolo 18, comma 4-sexies). A decorrere dal 1° gennaio 2009, che la
percentuale prevista dal codice dei contratti pubblici, pari al 2% dell'importo
posto a base di gara di un'opera o di un lavoro (articolo 92, comma 5, del Dlgs
163/2006, è destinata nella sola quota dello 0,5% (e non più interamente) al
responsabile del procedimento e agli soggetti coinvolti nella realizzazione
dell'opera, mentre la restante parte dell'1,5% è versata ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata a un fondo per la
tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, compresa l'assunzione di
personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione
vigente. Giochi,
disposizioni fiscali (articolo 30-bis). Introdotto l'articolo 30-bis con "Disposizioni fiscali in
materia di giochi", dedicato alla determinazione del prelievo erariale unico
(Preu) sulle somme giocate con apparecchi per il gioco lecito collegati alla
rete telematica dei Monopoli di Stato e al finanziamento del Coni e dell'Unire.
Determinato l'ammontare del Preu relativamente ai singoli soggetti passivi
d'imposta, applicando differenti aliquote (dal 12,6% all'8%) per scaglioni di
raccolta delle somme giocate rispetto alla raccolta effettuata nel 2008. Gli
importi dei versamenti periodici del Preu dovuti dai soggetti passivi di imposta
sono calcolati nella misura del 98% dell'aliquota massima del 12,6 per cento.
Possibilità di rateizzazione delle somme dovute a seguito di controlli
automatici, per i casi di comunicazione al contribuente da parte
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (Aams) per omessi, carenti o
intempestivi versamenti, e di comunicazione definitiva contenente la
rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute a seguito dei
chiarimenti forniti dal contribuente. Si dispone, inoltre, che a decorrere dal
1° gennaio 2011 viene determinata, con decreto del ministro dell'Economia e
delle Finanze, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari
e forestali, la quota delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai
giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato da
destinare al Coni per il finanziamento dello sport, e all'Unire per il
finanziamento del montepremi delle corse. Un provvedimento dell'Aams, di
concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e con il ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali, da emanare annualmente entro il 31 marzo, definirà le
modalità operative della determinazione della base di calcolo di queste entrate
erariali ed extraerariali e le modalità di trasferimento periodico delle risorse
al Coni e all'Unire. Per gli anni 2009 e 2010 la quota da assegnare al Coni è
fissata in 470 milioni, mentre quella per l'Unire è determinata in 150 milioni.
A valere sulle maggiori entrate determinate dall'aumento del Preu, rilevate
annualmente dall'Aams, una quota pari all'1,4% del Preu sarà ripartita in parti
uguali – in misura non superiore a 140 milioni per ciascun ente - e assegnata in
funzione del processo di risanamento finanziario e di riassetto dei relativi
settori alle attività istituzionali del Coni e dell' Unire, con esclusione delle
ordinarie esigenze di funzionamento della medesima Unire, nonché all'incremento
del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli. Cessazione, a
decorrere dal 1° gennaio 2009, degli effetti nei confronti del Coni e dell'Unire
delle disposizioni recate dall'articolo 1-bis, comma 7, del Dl 149/2008 (legge
184/2008): la disposizione richiamata istituisce per il 2009 nello stato di
previsione del ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo sul quale
affluiscono le entrate derivanti dalle concessioni del diritto di esercizio e
raccolta in rete fisica di giochi su base ippica e sportiva. Quota parte delle
risorse del fondo viene destinata con decreto del ministro dell'Economia e delle
Finanze all'incremento del montepremi e delle provvidenze per l'allevamento dei
cavalli, o anche alle esigenze finanziarie del Coni e dell'Unire in funzione del
loro risanamento finanziario e di riassetto dei relativi settori. La restante
parte del Fondo viene versata all'entrata del bilancio dello Stato. Agli oneri
derivanti si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle modifiche al Preu.
In caso di maggiori entrate rispetto a questi oneri, si provvederà alla
destinazione con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze al Fondo di
solidarietà per i cittadini meno abbienti per la concessione della Carta
acquisti, al Fondo per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso
pubblico o all'entrata dello Stato. Giornalisti e pensioni anticipate
(articolo 19, commi 18-ter e 18-quater). Modifiche alla legge 416/1981 in
materia di editoria: gli oneri per i trattamenti di pensione anticipata previsti
dalla normativa vigente a carico dell'ente previdenziale dei giornalisti (Inpgi)
- pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2009 - sono posti a carico del
bilancio dello Stato, limitatamente al periodo intercorrente tra l'ingresso al
trattamento anticipato e il conseguimento dell'età prevista per il trattamento
di vecchiaia. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle modifiche ai
trattamenti di pensione anticipata a carico dell'Inpgi, sono a valere sulle
risorse del Fondo sociale per occupazione e
formazione. F24
pubblici, esteso il sistema (articolo 32). Esteso il sistema di versamento "F24 enti pubblici" a
tutti i tributi erariali, nonché ai contributi e ai premi dovuti ai diversi enti
previdenziali e assicurativi per gli enti pubblici cui si applica il sistema di
tesoreria unica (elencati alle tabelle A e B della legge n. 720 del 1984) e per
le amministrazioni centrali che già si avvalgono del suddetto modello per il
versamento dell'Irap e delle ritenute operate alla fonte per l'Irpef e relative
addizionali. Le modalità di attuazione sono definite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate per i tributi erariali o con uno o più
decreti del Ministro dell'economia, di concerto con altri ministri competenti
con riferimento ai contributi e ai premi. Si prevede, inoltre, che non siano
applicate per i suddetti enti che utilizzano il modello "F24 enti pubblici" le
sanzioni amministrative, pari al 30% degli importi non versati, con riferimento
ai ritardati versamenti nel 2008 che comunque siano stati ottemperati entro il
secondo mese successivo alla scadenza stabilita.
Finanziamento
dell'economia tramite sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali
(articolo 12). Si dispone che il programma di intervento oggetto
dell'articolo debba terminare entro 10 anni dalla data di entrata in vigore
delle legge di conversione del decreto legge anticrisi. Inclusi tra gli impegni
dell'emittente cui è subordinata la sottoscrizione di strumenti finanziari da
parte del Mef, definiti in apposito protocollo, quello di garantire adeguati
livelli di liquidità per i creditori delle pubbliche amministrazioni per la
fornitura di beni e servizi, anche attraverso lo sconto di crediti certi, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Trasmissione al Parlamento degli
schemi dei protocolli d'intenti, che devono essere sottoscritti tra gli
emittenti degli strumenti finanziari e il Ministero dell'economia e delle
finanze, nonché degli schemi dei codici etici, che costituiscono condizioni per
la sottoscrizione dal parte del Mef di obbligazioni bancarie speciali.
Introdotto l'obbligo del parere delle Camere sugli schemi di Dpcm recanti
l'individuazione delle risorse finanziarie destinate alla sottoscrizione
pubblica di obbligazioni bancarie speciali. Il Ministro dell'economia e finanze,
nell'ambito della relazione trimestrale prevista dal Dl 155/2008, riferisce alle
Camere anche sull'evoluzione degli interventi di sottoscrizione di obbligazioni
bancarie speciali. Fondazione Bietti (articolo 19). Concessione di un contributo di un milione di euro per il
2009, in favore della Fondazione "G. B. Bietti" per lo studio e la ricerca in
oftalmologia, a carico del Fondo per l'occupazione. Di conseguenza viene ridotto
da 14 a 13 milione di euro la somma stanziata in favore della società Italia
Lavoro Spa, quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di
struttura.
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (articolo
11). Modifica in materia di interventi del Fondo di garanzia per le piccole
e medie imprese assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato: chiarito
che la garanzia concessa dallo Stato è elencata nell'apposito allegato allo
stato di previsione del Ministero dell'economia, come previsto dalla disciplina
della contabilità generale, e che agli eventuali oneri si provveda attingendo
dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, con imputazione
nell'ambito dell'UPB 8.1.7 ("Altre spese in conto capitale" nell'ambito della
missione "Competitività e sviluppo delle imprese", programma "Incentivi alle
imprese").
Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria
giovanile (articolo 19-bis). Modificato l'articolo 1, commi 72-74, della
legge 247/2007, di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,
lavoro e competitività, relativamente al sostegno all'occupazione e
all'imprenditoria giovanile: viene innalzato a 35 anni il limite di età per
accedere ai finanziamenti agevolati, viene istituito un unico Fondo in luogo dei
tre attualmente previsti ed eliminata ogni indicazione relativa a specifiche
categorie di beneficiari, finalità e tipologie di interventi e viene modificata
la procedura per l'adozione della normativa di attuazione (Dpcm al posto di un
decreto interministeriale).
Fondo per il servizio antincendi negli
aeroporti (articolo 4, commi da 3-bis a 3-quater). Le risorse complessive
del Fondo per il servizio antincendi negli aeroporti, istituito dall'articolo 1,
comma 1328, della legge finanziaria 2007, sono destinate a finalità di
valorizzazione e miglioramento della qualità del servizio svolto dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco: attuazione dei "patti per il soccorso pubblico",
stipulati annualmente tra il Governo e le associazioni sindacali del Corpo,
nella misura del 40% delle risorse; istituzione di una speciale indennità
operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno,
nella misura del 60% delle risorse. Le modalità di utilizzo delle risorse
saranno definite nell'ambito dei procedimenti negoziali relativi al personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sono oggetto di nuova destinazione le
risorse complessive del Fondo per il servizio antincendi negli aeroporti e non
solo quelle del biennio 2006-2007.
Fondo per le aree sottoutilizzate
(articolo 18). Le risorse che risultino disponibili sul Fondo per le aree
sottoutilizzate (Fas) sono assegnate, oltre che al Fondo sociale per occupazione
e formazione e al Fondo infrastrutture, come già previsto dalla norma, anche al
Fondo per la competitività delle imprese, per il sostegno degli investimenti in
ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese e dei centri di ricerca.
Sostituito il comma 2, aggiungendo la disposizione che prevede la definizione
delle modalità per l'utilizzo delle ulteriori risorse rispetto a quelle già
assegnate al Fondo sociale per l'occupazione e formazione per le diverse
tipologie di rapporti di lavoro, con esclusione delle risorse del Fondo per
l'occupazione, con decreto del ministro del Lavoro di concerto con il ministro
dell'Economia, previa intesa della Conferenza unificata, fermo restando il
rispetto dei diritti quesiti. Aggiunto il comma 4-bis, finalizzato
all'attuazione del cosiddetto Piano casa: le misure possono essere realizzate
anche mediante le seguenti risorse finanziarie aggiuntive provenienti dal Fondo
aree sottoutilizzate (Fas): quota del Fas destinata dal comma 1, lettera b), al
finanziamento del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del Dl
112/2008; risorse autonomamente messe a disposizione dalle regioni a valere
sulla quota di pertinenza di ciascuna regione del Fas. Per le medesime finalità,
il nuovo comma 4-bis modifica l'articolo 11 del Dl 112/2008: non viene più
richiesta l'intesa della Conferenza unificata per l'approvazione del Piano casa,
ma il semplice parere della stessa; viene inserito un comma 12-bis che prevede,
per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili
di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti
alla risoluzione delle più pressanti esigenze abitative, la destinazione di 100
milioni di euro a valere sulle risorse dell'articolo 21 del Dl159/2007, da
ripartire tra le regioni con apposito decreto del ministro delle Infrastrutture
e dei trasporti.
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione (articolo 2, comma 5-ter). Incremento della
dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione di 20 milioni di euro per l'anno 2009. Viene conseguentemente ridotta
da 50 a 30 milioni di euro la somma stanziata per Equitalia Spa. Imposta
provinciale di trascrizione per l'iscrizione al Pra di ipoteche convenzionali o
per residuo prezzo sui veicoli (articolo 3, comma 13-bis). Ridotta da una misura
minima di 150 euro a 50 euro l'imposta provinciale di trascrizione (Ipt) per
l'iscrizione al Pra di ipoteche convenzionali o per residuo prezzo sui veicoli,
precisando che la cancellazione delle medesime ipoteche è esente dalla predetta
imposta.
Indennizzi per le società commerciali in crisi (articolo
19-ter). Introdotto l'articolo 19-ter recante "Indennizzi per le aziende
commerciali in crisi": ripristinati dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012 gli
indennizzi per le aziende commerciali in crisi previsti dal Dlgs 207/1996. Per
gli operatori del settore commerciale e turistico, costretti a cessare
anticipatamente l'attività nei 3 anni precedenti il pensionamento di vecchiaia,
è previsto l'indennizzo di importo pari alla pensione minima. Per far fronte
agli oneri derivanti dall'introduzione della misura, la norma dispone
contestualmente la proroga fino al 2013 dell'aliquota contributiva dello 0,09%
prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività
commerciali presso l'Inps.
Infrastrutture per le fiere di Bari,
Verona, Foggia e Padova (articolo 18, comma 4-ter). Autorizzata la spesa di
5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2009-2011, per il
finanziamento degli interventi di realizzazione delle infrastrutture per la
mobilità al servizio della fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova. All'onere si
provvede a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture.
Iniziative
finanziate con contributi pubblici (articolo 18-bis). Introdotto l'articolo
18-bis, recante "Disposizioni in materia di iniziative finanziate con contributi
pubblici". Per le iniziative avviate prima della conversione del decreto
anticrisi, il saldo del contributo potrà essere incassato dopo la presentazione
al soggetto responsabile di una autocertificazione che attesti la percentuale di
investimento realizzata e il rispetto dei parametri occupazionali. Tali misure
sono applicate ai programmi di investimento agevolati: che abbiano raggiunto la
realizzazione di almeno i due terzi del programma originario; che abbiano
soddisfatto almeno il 66% dell'occupazione prevista. Gli accertamenti di spesa
da parte delle commissioni ministeriali sono effettuati sulle iniziative dei
patti territoriali e dei contratti d'area comportanti investimenti agevolabili
ammessi in sede di concessione provvisoria di importo superiore a un milione di
euro.
Inosservanza delle disposizioni sulla portabilità dei mutui
(articolo 2, commi 5-quater e 5-sexies). È stata estesa, a partire dal 1°
gennaio 2009, l'applicazione di alcune sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal Testo Unico Bancario (Dlgs 385/1993) anche alle ipotesi di
inosservanza delle disposizioni sulla portabilità dei mutui. L'ammontare delle
sanzioni è destinato a incrementare il Fondo di solidarietà per la sospensione
delle rate delle famiglie in difficoltà, istituito dalla legge finanziaria 2008
e il cui regolamento attuativo deve essere emanato, con decreto Economia e
Finanze da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro
60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto
anticrisi. Italia Lavoro, riduzione stanziamenti (articolo 19). Ridotto da
14 a 13 milione di euro la somma stanziata in favore della società Italia Lavoro
Spa, quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di
struttura. Il milione finanzia la concessione di un contributo di un milione di
euro per il 2009, in favore della Fondazione "G. B. Bietti" per lo studio e la
ricerca in oftalmologia, a carico del Fondo per
l'occupazione. Iva, pagamento al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo
(articolo 7). Viene introdotta
a regime, e non più in via transitoria per il triennio 2009-2011, l'applicazione
del regime di Iva a esigibilità differita (criterio di cassa al posto di quello
della competenza). Sui ricorda che la norma è in attesa del via libera di
Bruxelles. Misure
di semplificazione per famiglie e imprese (articolo 16-bis). Intrododotto l'articolo 16-bis con "Misure di
semplificazione per le famiglie e per le imprese". Lo scopo dell'articolo è
quello di promuovere ulteriormente l'utilizzo delle tecnologie telematiche nelle
comunicazioni tra i cittadini e le imprese e le amministrazioni pubbliche. Con
decreto del ministro della Pubblica amministrazione e dell'innovazione e del
ministro dell'Interno, vengano dettate nuove modalità per l'effettuazione da
parte dei cittadini delle dichiarazioni anagrafiche (iscrizioni, modifiche,
cancellazioni) e delle comunicazioni concernenti lo stato civile delle persone
(nascite, morti, matrimoni). Un Dpcm, d'intesa con la Conferenza unificata,
definirà le modalità per assegnare, a tutti i cittadini che ne facciano
richiesta, una casella di posta elettronica certificata, da utilizzare per le
comunicazioni con le amministrazioni pubbliche, con effetto equivalente, ove
necessario, alla notificazione per mezzo della posta ordinaria. Per la copertura
degli oneri si utilizzano le risorse assegnate al "progetto Fondo di garanzia
per le Pmi" non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto anticrisi. Modifiche alla legge finanziaria 2008,
finalizzate a introdurre l'obbligo di utilizzare la fattura elettronica per gli
operatori che hanno relazioni con l'amministrazione statale e con gli enti
pubblici, stabilendo che il decreto attuativo sia adottato in conformità agli
standard del Sistema pubblico di connettività e definisca anche le regole
tecniche atte a garantire l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine
e l'integrità del contenuto della fattura elettronica per ogni fine di legge. Le
stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche mediante strumenti
informatici, il Durc (documento unico di regolarità contributiva) rilasciato
dagli istituti o enti abilitati. Modalità semplificate per i datori di lavoro
domestico per gli obblighi di comunicazione all'Inps relativi all'assunzione,
cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro. L'Inps trasmette in
via informatica ai Servizi competenti, al ministero del Lavoro, all'Inail e alla
Prefettura le comunicazioni semplificate, utilizzando il Sistema pubblico di
connettività.
Modifiche alla rubrica dell'articolo 6 (articolo 6).
Un emendamento approvato ha modificato la rubrica dell'articolo6 in
"Deduzione dall'Ires e dall'Irpef della quota di Irap relativa al costo del
lavoro e degli interessi".
Mutui prima casa (articolo 2). Tra le
modifiche non si applicano gli onorari notarili, bensì il solo rimborso delle
spese, agli atti di consenso alle surrogazioni relative a determinate tipologie
di mutui (per acquisto, ristrutturazione e costruzione dell'abitazione
principale) contratti dai soggetti per cui è prevista la rinegoziazione
obbligatoria. Per le operazioni di portabilità disciplinate dall'articolo 8 del
Dl 7/2007 non debbano essere applicati costi di alcun genere nei confronti dei
clienti. Le modalità di calcolo delle rate dei mutui a tasso d'interesse
variabile trovano applicazione nei confronti dei mutui garantiti da ipoteca,
nonché dei mutui accollati anche a seguito di frazionamento. Resta ferma la
corresponsione, da parte dello Stato, della differenza tra gli importi delle
rate e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali. Viene
rinviato a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
l'individuazione delle modalità di comunicazione agli intermediari finanziari,
sulla base delle informazioni disponibili all'Anagrafe tributaria, dei
contribuenti per cui possano ricorrere le condizioni per la corresponsione della
differenza da parte dello Stato. Agli operatori spetta un credito d'imposta,
utilizzabile esclusivamente in compensazione, di ammontare pari alla quota di
rata a carico dello Stato: viene demandato al provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate la fissazione delle modalità tecniche per garantire
il credito e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche per
emanare i provvedimenti che individuano le risorse necessarie per il
finanziamento delle operazioni di sottoscrizione pubblica di obbligazioni
bancarie speciali. Vengono estesi agli intermediari finanziari iscritti agli
appositi albi alcuni obblighi previsti in origine per le banche. Si tratta
dell'obbligo di assicurare, ai contraenti dei mutui ipotecari per l'acquisto
dell'abitazione principale, la possibilità di stipula di questi contratti a
tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento
principale della Banca centrale europea, nonché dell'obbligo di osservare le
disposizioni della Banca d'Italia in materia di pubblicità e trasparenza, e di
trasmettere alla Banca centrale segnalazioni statistiche periodiche sulle
condizioni offerte, nonché su numero e ammontare dei mutui stipulati. Gli oneri
derivanti dalla nuova disciplina in materia di mutui sono pari a 350 milioni di
euro per il 2009, come previsto dalla relazione tecnica.
Patto di
stabilità interna e Comune di Roma (articolo 18, commi 4-quater e
4-quinquies). Esclusa l'applicazione del Patto di stabilità interno per gli
anni 2009 e 2010 nei confronti del comune di Roma, con riferimento alla sola
gestione ordinaria del Comune, a seguito della nomina del Sindaco, ai sensi
dell'articolo 78 del Dl 112/2008 (manovra d'estate), a Commissario straordinario
del Governo al fine di favorire il rientro dall'indebitamento pregresso del
Comune medesimo. In particolare viene previsto che alla gestione ordinaria del
comune di Roma si applichino le disposizioni previste per gli enti di nuova
istituzione nell'anno 2008, che dispongono l'applicazione del Patto di stabilità
interno soltanto a decorrere dall'anno 2011. Il concorso del Comune di Roma al
raggiungimento degli obiettivi di risparmio che avrebbero dovuto derivare
dall'applicazione delle regole del Patto negli anni 2009 e 2010 è posta a carico
del piano di rientro dall'indebitamento pregresso previsto dall'articolo 78 del
Dl 112/2008. La tempistica prevista per le entrate e le spese del piano di
rientro sarà rimodulata da un accordo ad hoc tra il ministero dell'Economia e il
Commissario straordinario del Governo in modo da garantire la neutralità
finanziaria in termini di saldi di finanza pubblica.
Porno-tax
(articolo 30). Estensione della tassazione addizionale prevista per le
trasmissioni televisive di contenuto pornografico (cosiddetta porno-tax) ai
soggetti che utilizzano trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulità
popolare, che si rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a
pagamento.
Recupero aiuti illegittimi
(articolo 24). Sostituito il riferimento normativo richiamato dalla norma
(Dlgs 267/2000 "Testo unico degli enti locali" anziché la legge 142/1990
sull'ordinamento delle autonomie locali) per l'individuazione delle società per
azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici
locali, nei confronti delle quali l'Agenzia delle entrate procede al recupero
degli aiuti di Stato equivalenti alle imposte non corrisposte e ai relativi
interessi.
Regime Iva della vendita di documenti di viaggio relativo
ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai
parcheggi veicolari (articolo 31-bis). Viene introdotto l'articolo 31-bis
che si occupa del "Regime Iva della vendita di documenti di viaggio relativo ai
trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai
parcheggi veicolari". La norma dispone che l'applicazione dell'Iva sulla vendita
di documenti di viaggio per trasporto pubblico urbano di persone o sulla vendita
di documenti di sosta da parte del gestore di autoparcheggio sia calcolata sulla
base del prezzo di vendita al pubblico.
Regioni ed enti locali,
esigibilità del credito (articolo 9). Per l'anno 2009, su istanza del
creditore le regioni e gli enti locali hanno facoltà di certificare, nel
rispetto dei limiti del Patto di stabilità interno, l'esigibilità del credito
vantato per somministrazione, forniture e appalti ai fini della cessione pro
soluto a istituti di credito e a società finanziarie del credito medesimo,
previo decreto del ministro dell'Economia da adottare entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. La
cessione è valida anche qualora il contratto di fornitura o di servizio con la
pubblica amministrazione abbia escluso la cedibilità del
credito.
Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili
(articolo 15). Ecco le modifiche approvate: disallineamento di valore per i
soggetti che applicano gli Ias. Alcune tipologie di disallineamento, e in
particolare quelle emerse in sede di prima applicazione degli Ias per valori
diversi da quelli relativi a beni fungibili, ammortamenti, rettifiche di valore
e accantonamento, diversa procedura e diverso onere a carico del contribuente ai
fini dell'affrancamento delle divergenze. Inoltre, per i disallineamenti
relativi alle rimanenze di merci, possibilità di applicare il comma 21
dell'articolo 81 del DL 112/2008 (imposta sostitutiva 16%); rivalutazione dei
maggiori valori per operazioni straordinarie: dispone che, nei casi di fusione,
scissione e conferimento, la rivalutazione agevolata di marchi, brevetti e altre
attività immateriali possa essere effettuata anche in misura parziale.
Relativamente a tali maggiori valori, viene escluso il limite massimo della
quota annua di ammortamento. Sul maggior valore attribuito ad altri beni viene
precisato che, oltre alle maggiorazioni Ires e Irap, si applicano anche le
maggiorazioni Irpef e che, nel caso di rivalutazione dei crediti, l'aliquota di
imposta sostitutiva applicata è pari al 20 per cento. L'opzione per la
rivalutazione agevolata (articolo 1, comma 48, della legge finanziaria 2008)
trova applicazione anche per i disallineamenti verificatisi dai soggetti che
hanno applicato per la prima volta gli Ias. Modifica i commi 20 e 21, per
ridurre la misura dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dal 10 al 7% per gli
immobili ammortizzabili e dal 7 al 4% per gli immobili non ammortizzabili e per
prorogare dal terzo al quinto esercizio successivo il riconoscimento ai fini
fiscali dei maggiori valori affrancati e ampliare l'arco temporale (dal quarto
anno successivo al sesto anno successivo) entro il quale non può essere
effettuata la cessione o assegnazione del bene rivalutato ai fini del
riconoscimento fiscale dell'affrancamento del maggior
valore. Riduzione
dei costi amministrativi a carico delle imprese (articolo 16). Interpretazione autentica in materia di
prestazioni di servizi relative a beni custoditi in un deposito Iva: i servizi
di consegna al depositario di questi beni sono da considerarsi a ogni effetto
come introduzione nel deposito Iva e sono pertanto escluse dalle fattispecie non
sottoposte al pagamento dell'imposta stessa. L'elenco dei dati identificativi
degli iscritti a ordini di professionisti e collegi, con il relativo indirizzo
di posta elettronica, ha carattere riservato ed è consultabile in via telematica
esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni. Ampliate le tipologie di
indirizzi di posta elettronica che le imprese costituite in forma societaria, i
professionisti iscritti in albi e le amministrazioni pubbliche possono
utilizzare ai fini previsti dall'articolo. Introdotte norme per agevolare l'uso
della posta elettronica certificata, quale l'ordinario strumento di
comunicazione, da parte delle imprese e dei cittadini. Originariamente, il comma
9 prevedeva che le comunicazioni tramite posta elettronica certificata, se
intercorse tra soggetti appartenenti alle pubbliche amministrazioni, non
richiedessero che il destinatario dichiarasse previamente la propria
disponibilità ad accettarne l'utilizzo. L'emendamento allarga questa possibilità
anche ai soggetti indicati dai commi 6 e 7 dello stesso articolo 16, ovvero alle
imprese costituite in forma societaria nonché ai professionisti iscritti in albi
ed elenchi istituiti con legge dello Stato. Obbligo per gli intermediari
abilitati al deposito dei bilanci mediante trasmissione telematica – quali
dottori commercialisti e ragionieri muniti della firma digitale su incarico dai
legali rappresentanti della società – a richiedere per via telematica la
registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni societarie
sottoscritte con firma digitale e a pagarne contestualmente l'imposta da essi
liquidata e per la quale sono solidalmente obbligati. Con riferimento
all'imposta di bollo rimane ferma la disciplina prevista dalla relativa tariffa.
I tempi e le modalità per l'adempimento dei suddetti obblighi sono stabiliti con
provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate. Asemplificazione e di
riduzione dei costi delle imprese si introducono alcune novelle al codice
civile. Possibilità di tenuta informatica delle scritture contabili delle
imprese. Tale documentazione informatica – i cui obblighi di tenuta, vidimazione
e numerazione sono assolti dalla marcatura temporale e dalla firma digitale
dell'imprenditore – va sempre resa consultabile e di essa può essere fatta copia
per gli usi consentiti dalla legge. La documentazione informatizzata ha la
stessa efficacia probatoria di quella ordinaria. Gli obblighi di bollatura della
documentazione informatica sono assolti a seguito della comunicazione
all'ufficio delle entrate dell'importo e degli estremi dell'avvenuto pagamento.
Individuato nel deposito presso il registro delle imprese (anziché
nell'iscrizione nel libro dei soci, di cui non è più obbligatoria la tenuta) il
momento di efficacia del trasferimento di partecipazioni societarie. Con la
soppressione dell'obbligo di tenuta del libro dei soci, viene eliminato
l'obbligo di iscrizione nel libro dell'eventuale espropriazione di
partecipazioni societarie e precisato che gli obblighi solidali del venditore
della partecipazione per i versamenti ancora dovuti decorrono dall'iscrizione
nel registro imprese anziché dal libro dei soci. Eliminato il libro dei soci
dall'elenco dei libri sociali di cui è obbligatoria la tenuta. Limitati alla
copia del bilancio approvato gli obblighi di deposito presso il registro delle
imprese. Modifiche in materia di convocazione dell'assemblea, coordinandone il
testo con l'eliminazione dell'obbligo di tenuta del libro dei soci. Eliminato
l'obbligo di iscrizione nel libro dei soci del trasferimento di partecipazioni
societarie con firma digitale. Disposizione transitoria: prevista l'entrata in
vigore di parte della nuova disciplina trascorsi 60 giorni dall'entrata in
vigore della legge di conversione del decreto in esame.
Rimborsi
fiscali ultradecennali (articolo 9). Viene soppresso il riferimento al comma
139 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008, che stabilisce la
maturazione di interessi giornalieri in relazione a crediti fiscali
ultradecennali Irpef e Irpeg in attesa di essere erogati. Oltre all'abrogazione
del comma 140-bis dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 (che disponeva
che una quota degli stanziamenti previsti per i rimborsi ultradecennali ai fini
Irpef e Irpeg fosse destinata al rimborso dei crediti maturati in data più
recente), anche l'abrogazione dei commi 139 e 140 dello stesso articolo della
Finanziaria, relativi, rispettivamente, alla maturazione di interessi
giornalieri, decorsi più di 10 anni dalla richiesta del rimborso dei crediti
fiscali Irpef e Irpeg, e alla decorrenza del periodo sul quale calcolare i
suddetti interessi.
Riscossione (articolo 32). L'aggio per la
remunerazione degli agenti della riscossione passa a un importo fisso pari al
9%, in luogo del 10%, delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di
mora. Il destinatario delle disposizioni sul rimborso delle spese relative alle
procedure esecutive non è più il concessionario della riscossione, bensì
l'agente della riscossione. Spetta all'agente della riscossione – e non più al
concessionario – il compenso per l'attività di esecuzione comunque svolta, nel
caso in cui l'ente creditore emani un provvedimento che riconosce, in tutto o in
parte, non dovute le somme iscritte a ruolo. Ridotta da 50 a 30 milioni di euro
la somma stanziata in favore della società Equitalia Spa in relazione
all'ampliamento delle competenze ad essa assegnate, al fine di garantire
copertura finanziaria alle disposizioni che prevedono l'incremento di 20 milioni
di euro della dotazione per l'anno 2009 del Fondo nazionale per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione. Riduzione da 50 a 48 milioni di euro
della somma stanziata in favore della società Equitalia Spa per garantire
copertura finanziaria alla misura che, nel limite di spesa di 2 milioni di euro
per l'anno 2009, riconosce il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di
latte artificiale e pannolini per i neonati in età compresa da zero a tre anni,
in favore dei soggetti già beneficiari della Carta acquisti. Si riduce da 50 a
40 milioni di euro la somma stanziata in favore della società Equitalia Spa per
la dotazione del "Fondo di credito per i nuovi nati". Ridotta da 50 a 37 milioni
di euro la somma stanziata in favore della società Equitalia Spa. in relazione
alla norma che autorizza il rilascio di garanzie per gli impegni assunti dalle
federazioni nazionali per l'organizzazione di grandi eventi sportivi in
coincidenza degli eventi correlati all'Expò 2015, nel limite di 13 milioni di
euro. Ridotto da 50 a 45 milioni di euro la somma stanziata in favore della
società Equitalia Spa a copertura finanziaria della norma che esclude dal Patto
di stabilità interno degli enti locali per il 2009 le somme destinate a
investimenti o al pagamento di spese in conto capitale per impegni già assunti,
qualora finanziate da risparmi derivanti dai minori interessi sui mutui. Un
altro emendamento approvato prevede che, nel caso di credito tributario o
contributivo avente natura chirografaria, di cui si propone il pagamento
parziale e dilazionato in sede di concordato preventivo, il trattamento non può
essere differenziato, nell'ipotesi di suddivisione in classi, rispetto a quello
dei creditori per cui è previsto un trattamento più favorevole. Esteso l'ambito
applicativo della disciplina che facilita il recupero delle somme dovute dai
soggetti che hanno usufruito delle definizioni agevolate disposte dalla legge
finanziaria 2003 (legge 289/2002) e che hanno omesso i relativi versamenti. Si
dispone che tali procedure si applichino anche alle definizioni effettuate dai
contribuenti e dai sostituti d'imposta che, alla data del 16 aprile 2003, hanno
provveduto ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle
dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali il
termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data. Fissato in un
ammontare non inferiore a 10 milioni di euro interamente versati l'importo della
misura minima di capitale richiesto alle società per l'iscrizione nell'albo dei
soggetti privati abilitati ad effettuare l'attività di liquidazione,
accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali.
Tale limite di importo non si applica alle società a prevalente partecipazione
pubblica. Contestualmente è disposta la nullità degli affidamenti a soggetti
privi di tale requisito, l'obbligo per i soggetti già iscritti all'albo di
adeguarsi alla predetta misura minima di capitale, nonché la decadenza
dall'affidamento dei soggetti che non si siano adeguati alle suddette
prescrizioni entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione
del decreto anticrisi. Arriva una semplificazione delle modalità di riscossione
coattiva: riguarda l'effettuazione diretta, da parte dell'Agenzia delle entrate,
dell'iscrizione a ruolo delle somme che risultano dovute a titolo di contributi
e premi, nonché di interessi e sanzioni per ritardati o omessi versamenti. Si
prevede che le società di riscossione provvedano a riversare agli enti
previdenziali creditori le somme riscosse nei termini previsti dalla normativa
vigente. I contributi e premi per i quali si applicano le suddette disposizioni
sono quelli dichiarati dal 2006 e successivi. Esteso il sistema di versamento
"F24 enti pubblici" a tutti i tributi erariali, nonché ai contributi e ai premi
dovuti ai diversi enti previdenziali e assicurativi per gli enti pubblici cui si
applica il sistema di tesoreria unica (elencati alle tabelle A e B della legge
n. 720 del 1984) e per le amministrazioni centrali che già si avvalgono del
suddetto modello per il versamento dell'Irap e delle ritenute operate alla fonte
per l'Irpef e relative addizionali. Le modalità di attuazione sono definite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per i tributi erariali o
con uno o più decreti del Ministro dell'economia, di concerto con altri ministri
competenti con riferimento ai contributi e ai premi. Si prevede, inoltre, che
non siano applicate per i suddetti enti che utilizzano il modello "F24 enti
pubblici" le sanzioni amministrative, pari al 30% degli importi non versati, con
riferimento ai ritardati versamenti nel 2008 che comunque siano stati
ottemperati entro il secondo mese successivo alla scadenza
stabilita.
Sace e prestazione di garanzie (articolo 9). La
disciplina volta a favorire l'intervento della Sace Spa e di altre imprese di
assicurazione nella prestazione di garanzie finalizzate alla riscossione dei
crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve prevedere una
priorità per i casi nei quali venga contestualmente offerta una riduzione
dell'importo del credito originario.
Scuola superiore della pubblica
amministrazione (articolo 17, comma 2-bis). Il nuovo comma rimodula le
risorse destinate alla Scuola superiore della pubblica amministrazione:
intergrato di un milioni di euro lo stanziamento disposto ai sensi del Dpr
701/1977 (Regolamento di esecuzione del DPR n. 472/1972, sul riordinamento e
potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione),
quantificato dalla Tabella C della legge finanziaria 2009 in 9,8 milioni di euro
nell'ambito della missione "Servizi istituzionali e generali della
amministrazioni pubbliche", e riducendo della stessa cifra lo stanziamento
disposto ai sensi del Dlgs 287/1999 (recante il riordino della Scuola superiore
della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle
amministrazioni pubbliche), anch'esso determinato dalla Tabella C della legge
finanziaria 2009, in 13,5 milioni di euro nell'ambito della missione "Politiche
economico finanziarie e di bilancio". Velocizzazione procedure esecutive di progetti del Quadro
strategico nazionale (articolo 20). Il decreto del Presidente del Consiglio per l'individuazione degli
investimenti pubblici di competenza statale ritenuti prioritari per lo sviluppo
economico e per l'occupazione con particolare riferimento agli interventi
programmati nel Quadro Strategico Nazionale, in particolare nei settori
dell'energia e delle telecomunicazioni, sarà emanato di concerto con il Ministro
per lo sviluppo economico. Per gli interventi di competenza regionale si può
provvedere oltre che con decreto del Presidente della Giunta Regionale, anche
con decreto dei presidenti delle giunte delle province autonome di Trento e di
Bolzano. Il commissario straordinario delegato, nei propri poteri di
proposizione al ministro competente o al Presidente della regione di revoca
dell'assegnazione delle risorse, in caso di impossibilità di realizzare in tutto
o in parte l'investimento previsto, potrà rivolgersi anche ai presidenti delle
province autonome di Trento e di Bolzano. Rimane ferma la disciplina relativa al
divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del
golfo di Venezia, che ai sensi del Dl 112/2008, si applica fino a quando il
Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Veneto e su proposta del
ministro dell'Ambiente, non pervenga in modo definitivo all'accertamento della
non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste. Modifiche in
tema di disciplina speciale dell'accesso agli atti ed al contenzioso
amministrativo, prevedendo: che il termine di 30 giorni per la impugnativa dei
provvedimenti adottati in base alla disciplina recata dall'articolo medesimo
possa decorrere, oltre che dalla comunicazione del provvedimento, come già
previsto, anche dall'avvenuta conoscenza, comunque acquisita, dello stesso; che
l'ammontare del danno da risarcire non possa eccedere il "decimo dell'importo
delle opere che sarebbero state eseguite" dal concorrente, se aggiudicatario, in
luogo della "misura di utile effettivo" che il ricorrente avrebbe conseguito se
fosse risultato aggiudicatario – come previsto dalla formulazione originaria del
comma. Viene escluso per i contratti stipulati secondo le procedure introdotte
dall'articolo, il decorso del periodo minimo di 30 giorni dalla comunicazione
del provvedimento di aggiudicazione ai controinteressati. Modifiche alla
disciplina speciale per il contenzioso amministrativo: qualora in esito al
giudizio risulti che la parte soccombente abbia agito o resistito con mala fede
o colpa grave, si applichi l'articolo 96 del codice di procedura civile, vale a
dire la condanna della parte non solo alle spese, ma anche al risarcimento del
danno. Nella progettazione esecutiva relativa ai progetti definitivi di
infrastrutture strategiche, approvati precedentemente all'entrata in vigore del
Dpr 142/2004 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare): si applicano i
limiti acustici previsti dall'allegato 1 del citato decreto; non si applica
l'art. 11, comma 2, del medesimo decreto, che fa salve le prescrizioni inserite
nei provvedimenti di approvazione di progetti definitivi, qualora più
restrittive dei limiti previsti dall'allegato 1, antecedenti alla data di
entrata in vigore del decreto stesso. Viene riformulato il comma 4 dell'articolo
3 del Dpr 383/1994 relativo alla localizzazione delle opere di interesse statale
difformi dagli strumenti urbanistici, ridisciplinando le modalità di conclusione
della conferenza di servizi volta all'approvazione dei progetti delle opere. Non
viene più richiesta l'unanimità della decisione, ma è sufficiente che vi sia
l'intesa tra l'amministrazione procedente e la regione interessata e non vi sia
il dissenso espresso di un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumità. Al fine della sollecita
progettazione e approvazione delle infrastrutture strategiche (comma 10),
stanziato un milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 per l'attività
della struttura tecnica di missione prevista dall'articolo 163 comma 3, lettera
a), del Dlgs 163/2006. Copertura a carico del Fondo per la promozione di
trasporti marittimi sicuri. Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
predisporrà forme di collaborazione con la Banca europea per gli investimenti
(Bei) per il finanziamento, da parte della stessa banca, delle opere
infrastrutturali identificate: nel piano decennale delle infrastrutture
strategiche di cui alla delibera Cipe n. 121/2001; nella direttiva 2004/54/CE
(relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale
transeuropea), recepita a livello nazionale dal Dlgs 264/2006; nella parte II,
titolo III, capo IV, del Dlgs 163/2006. Il ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti comunicherà annualmente alla Bei una lista di progetti finanziabili
dalla banca stessa, selezionati tra quelli individuati dal programma
infrastrutturale allegato al documento di programmazione economico-finanziaria.
Modifiche agli articoli 185 e 186 del cosiddetto codice ambientale (Dlgs
52/2006) per escludere dal novero dei rifiuti il suolo non contaminato e altro
materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione,
ove sia certo che il materiale sarà utilizzato ai fini di costruzione allo stato
naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.