N. 5822/2011
Modalità e termini di esecuzione dei rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 38-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, e successive modificazioni. Approvazione delle specifiche tecniche dei flussi telematici per la trasmissione delle relative informazioni tecniche tra Agenzia delle Entrate e agenti della riscossione.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:
Modalità di richiesta di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto 1.1. I rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 38-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono richiesti tramite presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o della dichiarazione unificata di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
1.2. In sede di presentazione della dichiarazione, nell’apposito quadro, i richiedenti possono scegliere, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, per l’erogazione del rimborso in conto fiscale con le modalità previste dall’articolo 20, comma 4, dello stesso decreto interministeriale ed entro i limiti previsti dalle vigenti disposizioni al momento della richiesta di rimborso.
1.3. La rettifica della somma richiesta a rimborso in conto fiscale avviene mediante presentazione di una dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto o di una dichiarazione unificata integrativa. La presentazione di una dichiarazione integrativa determina la valutazione del competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’esecuzione del rimborso.
1.4. Qualora i rimborsi di cui al punto 1.1 siano richiesti da un ente o società controllante è fatto obbligo alla società controllata che ha trasferito l’eccedenza di credito d’imposta all’ente o società controllante di presentare, preventivamente, la propria dichiarazione.
2. Comunicazioni dei dati relativi ai rimborsi
2.1. Entro dieci giorni dall’invio della dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate, qualora il richiedente abbia scelto l’erogazione del rimborso in conto fiscale con le modalità previste dall’articolo 20, comma 4, del decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, trasmette all’agente della riscossione presso cui il richiedente è intestatario del conto fiscale i dati relativi alle richieste di rimborso con le modalità ed il contenuto di cui all’allegato A.
2.2. Sono approvate le specifiche tecniche concernenti le modalità di scambio delle informazioni tecniche tra Agenzia delle Entrate ed agenti della riscossione di cui agli allegati B e C.
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