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normativaMINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - DECRETO 27 ottobre 2009, n. 176 - Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili. (09G0185) (GU n. 287 del 10-12-2009) note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/12/2009

 

 

 

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE

E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23

agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto

legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il Regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti

destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga

le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973,

pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 104

del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli

imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con

le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da

ultimo con il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle

politiche sociali del 10 dicembre 2008, n. 215;

Visto il decreto del Ministro della salute del 12 dicembre 2007, n.

269 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973,

concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti,

utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o

con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili;

Visto il parere dell'Istituto Superiore di Sanita' e la tabella di

corrispondenza predisposta dall'Ente Italiano di Unificazione

Siderurgica federato all'UNI in merito alla designazione degli acciai

inossidabili secondo la nomenclatura internazionale;

Ritenuto di dover aggiornare il decreto del Ministro della sanita'

21 marzo 1973 indicando le denominazioni degli acciai inossidabili

autorizzati secondo la nomenclatura internazionale corrispondente a

standard UNI EN 10088-1:2005 e/o AISI/ASTM e/o UNS, o in sua assenza

con la composizione chimica di colata;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella

seduta del 29 aprile 2009;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea

effettuata in data 1° aprile 2009 ai sensi della direttiva 98/34/CE;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 settembre

2009;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai

sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

effettuata in data 7 ottobre 2009;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1

 

1. L'allegato II, sezione 6 - Acciai inossidabili - del decreto

ministeriale 21 marzo 1973 e' sostituito dall'allegato al presente

regolamento.

 

Avvertenze:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il

valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli

estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

- Il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo

e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali

e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti

alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e

89/109/CEE e' stato pubblicato nella GUUE serie L n. 338

del 13 novembre 2004.

- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della

Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della

direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli

oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti

alimentari), cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto

legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della

direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti

destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari),

e' il seguente:

«Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro della sanita',

sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati

per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a

contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,

da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti

nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di

purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli

oggetti debbono essere sottoposti per determinare

l'idoneita' all'uso cui sono destinati nonche' le

limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia

per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli

eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica,

di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di

vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di

ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni

contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto

1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980,

25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno

1988, n. 243.

3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio

superiore di sanita', procede all'aggiornamento e alle

modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o

oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a

venire a contatto con le sostanze alimentari, in

difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi

1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a tre

mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire

quindicimilioni».

- Il decreto ministeriale 12 dicembre 2007, n. 269

(Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale

21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli

imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a

contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso

personale, limitatamente agli acciai inossidabili e' stato

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio

2008.

- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'

il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati

regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di

autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge

espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

materie di competenza di piu' Ministri, possono essere

adottati con decreti interministeriali, ferma restando la

necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati

dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente

del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

- Il decreto ministeriale 21 marzo 1973 (Disciplina

igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati

a venire in contatto con le sostanze alimentari o con

sostanze d'uso personale) e' pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 20 aprile 1973, n. 104, supplemento ordinario.

 

 

Art. 2

 

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano agli

oggetti di acciaio inossidabile legalmente prodotti e/o

commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli

legalmente prodotti nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio

economico europeo, nonche' in Turchia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarlo e di

farlo osservare.

Roma, 27 ottobre 2009

 

Il Ministro: Sacconi

 

Visto, il Guardasigilli: Alfano

 

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali Registro n. 7, foglio n.9

 

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