| LAVORO - Semplificazioni: novità per le omesse registrazioni nel libro unico |
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La norma di semplificazione, aggiungendo un nuovo periodo al comma 7 del citato art. 39, chiarisce che la nozione di omessa registrazione dei dati dei lavoratori è da riferirsi alle scritture complessivamente omesse e non al singolo dato di cui manchi la registrazione, e che l'infedele registrazione riguardi le scritturazioni di dati diverse rispetto a qualità o quantità di prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. L'illecito si configura se la quantificazione della durata della prestazione o la retribuzione erogata non corrisponde a quella annotata sul libro unico: ciò che rileva è la difformità tra i fatti reali e le annotazioni eseguite: la sanzione prevista dalla legge è applicabile nelle ipotesi dei c.d. fuori busta o di una indicazione delle ore di lavoro quantitativamente diversa da quelle effettivamente prestate. Viceversa, non sembra corretto applicare la sanzione quando le somme erogate al lavoratore siano effettivamente quelle indicate sul libro unico pur differenziandosi da quanto astrattamente previsto dal contratto collettivo applicabile. La reazione punitiva va rapportata alle ipotesi di sostanziale e reale incidenza della condotta illecita sui profili di tutela dei lavoratori che, nel caso dell'infedele registrazione, riguardano la registrazione di dati in modo non corrispondente al vero. (Letto su Diritto.it) |












Novità anche per il Libro unico del lavoro (Lul) che ha sostituito libri paga e matricola e gli altri libri obbligatori dell'impresa, in cui vanno iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. E' un obbligo del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico 

