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Sanzioni, anche penali, per chi impiega immigrati illegali PDF Stampa E-mail
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Obblighi dei datori di lavoro

Bruxelles, 19 febbraio 2009


Il Parlamento ha approvato formalmente la direttiva che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano immigrati irregolari nell'UE. Tali sanzioni dovranno essere pecuniarie (inclusi i costi dell'eventuale rimpatrio), amministrative (ritiro della licenza d'esercizio o chiusura dello stabilimento) e, nei casi più gravi, penali. Gli Stati membri dovranno poi mettere a disposizione meccanismi per agevolare le denunce e garantire adeguate ispezioni sui luoghi di lavoro più a rischio.


Con 552 voti favorevoli, 105 contrari e 34 astensioni, il Parlamento ha adottato formalmente una nuova direttiva che, allo scopo di contrastare l’immigrazione illegale, vieta l'assunzione di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente e, a tal fine, stabilisce norme minime comuni relative a sanzioni applicabili ai datori di lavoro che violano tale divieto. La direttiva, che va a completare i testi legislativi sul rimpatrio e sulla "carta blu", sarà applicabile 24 mesi dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La scorsa sessione, il Parlamento aveva approvato il maxi-emendamento di compromesso negoziato con il Consiglio dal relatore Claudio FAVA (PSE, IT), ma aveva rinviato l'adozione formale del provvedimento per lasciare il tempo al Consiglio di esaminare e approvare, come poi ha fatto, una dichiarazione comune sul subappalto che sarà ora allegata al testo della direttiva.

Obblighi dei datori di lavoro

La direttiva impegna gli Stati membri a obbligare i datori di lavoro a chiedere ai cittadini di paesi terzi, prima di assumerli, di presentare il permesso di soggiorno o altra autorizzazione di soggiorno, nonché a tenere o registrare una copia di tali documenti almeno per la durata del periodo di lavoro per poterli esibire durante le eventuali ispezioni delle autorità competenti nazionali. Inoltre, devono essere tenuti a informare le autorità competenti dell’inizio dell’impiego di un cittadino di un paese terzo entro il termine stabilito dagli Stati membri. Questi, peraltro, hanno la facoltà di fissare una procedura semplificata di notifica se il datore di lavoro è una persona fisica che assume a fini privati. Se i datori di lavoro adempiono a queste disposizioni non potranno essere considerati responsabili di aver infranto il divieto di impiegare immigrati clandestini, a meno che non siano al corrente del fatto che il documento presentato è falso.



Sanzioni finanziarie, pagamento dei costi di rimpatrio e degli arretrati

 

In forza alla direttiva, gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie affinché i datori di lavoro che impiegano manodopera extra-comunitaria illegale «siano passibili di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive». Queste potranno includere, sanzioni finanziarie che aumentano a seconda del numero di cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente e il pagamento dei relativi costi di rimpatrio. Tuttavia, possono essere previste delle sanzioni ridotte per le persone fisiche che impiegano a fini privati e se «non sussistano condizioni lavorative di particolare sfruttamento».

 

I datori di lavoro, inoltre, saranno tenuti a pagare la retribuzione arretrata ai cittadini di paesi terzi illegalmente impiegati, che si presume corrisponda al salario minimo stabilito dalla legge, da accordi collettivi o dalla prassi del settore interessato. Ma dovranno anche versare un importo pari alle tasse e i contributi previdenziali che avrebbero pagato in caso di assunzione legale, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative. Se del caso, dovranno pagare anche tutti i costi derivanti dal trasferimento delle retribuzioni arretrate verso il paese in cui è stato rimpatriato il lavoratore.

 

Gli Stati membri, inoltre, dovranno porre in atto gli appropriati meccanismi affinché i cittadini dei paesi terzi impiegati illegalmente possano presentare domanda e dare esecuzione ad una sentenza nei confronti del datore di lavoro per ogni retribuzione arretrata, anche nei casi di rimpatrio volontario o forzato, e possano ricevere tale pagamento.

 

Norme specifiche sono definite per i casi di subappalto, fermo restando che un appaltante «che ha adempiuto ai suoi obblighi con la debita diligenza come previsto dalla legislazione nazionale non è ritenuto responsabile». Parlamento e Consiglio, in una dichiarazione comune, sostengono che le norme della direttiva relative al subappalto non dovranno pregiudicare altre disposizioni legislative in materia eventualmente adottate in futuro.

 

Sanzioni amministrative: esclusione dalle sovvenzioni, chiusura e ritiro della licenza

 

Gli Stati membri dovranno anche adottare le misure necessarie affinché un datore di lavoro sia anche soggetto, se del caso, all'esclusione dal beneficio di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i fondi UE gestiti dagli Stati membri, e dalla partecipazione ad appalti pubblici, per un periodo fino a cinque anni. Potrà inoltre essere imposto il rimborso di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici – inclusi fondi UE gestiti dagli Stati membri – concesse al datore di lavoro fino a 12 mesi prima della constatazione del lavoro illegale.

 

Infine, potrà essere decisa la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione, o il ritiro temporaneo o permanente della licenza d’esercizio dell'attività economica in questione, «se giustificata dalla gravità della situazione». Gli Stati membri, tuttavia, avranno la facoltà di esonerare da queste sanzioni il datore di lavoro che sia una persona fisica che ha assunto a fini privati.

 

Sanzioni penali per i casi più gravi, come l'impiego di minori

 

In forza alla direttiva, gli Stati membri dovranno garantire che la violazione del divieto di assumere immigrati illegali, se intenzionale, «costituisca reato», come previsto dalla legislazione nazionale, se prosegue, oppure è costantemente reiterata, se riguarda l'impiego simultaneo di un numero significativo di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, se è accompagnata da situazioni di particolare sfruttamento, se è commessa da un datore di

lavoro consapevole di impiegare una vittima della tratta di esseri umani e, infine, se riguarda l'impiego illegale di un minore. Sono punibili come reati anche l'istigazione, il favoreggiamento e la complicità nella commissione dei succitati atti.

 

Coloro che commettono queste violazioni dovranno essere punibili con sanzioni penali «effettive, proporzionate e dissuasive», da applicare ai sensi della legislazione nazionale fatte salve altre sanzioni o misure di natura non penale. La direttiva prevede anche disposizioni simili per le persone giuridiche, consentendo inoltre agli Stati membri di rendere pubblico un elenco di quelle ritenute responsabili di un siffatto reato. In ogni caso, la responsabilità della persona giuridica non esclude azioni penali contro le persone fisiche che commettano uno di questi reati o istighino qualcuno a commetterli o vi concorrano.

 

Agevolare le denunce, anche da parte di sindacati e ONG

 

La direttiva impone agli Stati membri di rendere disponibili meccanismi efficaci per consentire ai cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente di presentare denuncia contro i loro datori di lavoro, sia direttamente sia attraverso parti terze designate dagli Stati membri, quali sindacati o altre associazioni o un’autorità competente dello Stato membro, qualora previsto dalla legislazione nazionale. Anche i terzi aventi un legittimo interesse a garantire che le disposizioni della direttiva siano rispettate potranno avviare tutte le procedure previste, per conto o a sostegno dell'immigrato illegale e con il suo consenso. E' anche precisato che l'assistenza fornita per presentare denuncia «non dovrebbe essere considerata favoreggiamento di soggiorno illegale».

 

Nei casi in cui il reato riguarda una «situazione di particolare sfruttamento» o l'impiego illegale di un minore, gli Stati membri dovranno definire le condizioni alle quali possono essere concessi, caso per caso, permessi di soggiorno di durata limitata.

 

Garantire adeguate ispezioni, soprattutto nei settori più a rischio

 

Gli Stati membri dovranno garantire che siano effettuate «ispezioni efficaci e adeguate sul loro territorio» per controllare l'impiego di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare. Tali ispezioni, è precisato, dovranno basarsi innanzitutto su una valutazione dei rischi effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri. Per renderle più efficaci, inoltre, gli Stati membri dovranno identificare periodicamente i settori di attività in cui si concentra nel loro territorio l'impiego di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente. Relativamente a ciascuno di tali settori, gli Stati membri, ogni anno entro il 1° luglio, dovranno notificare alla Commissione il numero di ispezioni effettuate l’anno precedente, espresso come numero assoluto o percentuale dei datori di lavoro in ciascun settore, e riferirne i risultati.

 

Revisione della direttiva

 

Entro tre anni dopo la data di applicazione della direttiva, e successivamente ogni tre anni, la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione contenente proposte di modifica delle disposizioni relative al pagamento degli arretrati, alle sanzioni amministrative, al subappalto, all'agevolazione delle denunce e alle ispezioni.

 

La legge italiana: arresto da uno a tre anni e 5.000 euro di multa per ogni irregolare

 

In Italia, il datore di lavoro che “occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno…, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato” rischia l'arresto da uno

a tre anni e un ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Gli ispettori che constatano il reato devono inoltre inviare un rapporto agli istituti previdenziali per il conseguente recupero contributivo.

 

 

Link utili

 

Maxi-emendamento di compromesso (testo della relazione)

 

Proposta della Commissione

 

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