Gazzetta Ufficiale N. 247 del 21 Ottobre 2008
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 21 luglio 2008 Aggiornamento dei diritti aeroportuali.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTUREE DEI TRASPORTI
Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, con cui il movimento degliaeromobili privati e delle persone, negli aeroporti nazionali apertial traffico aereo civile, e' stato assoggettato al pagamento deidiritti di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gliaeromobili e del diritto di imbarco per i passeggeri;Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui sono stati fissatii parametri sui quali articolare la determinazione dei livellitariffari e viene assegnata al CIPE la competenza di individuarne icriteri attuativi;
Visto il decreto interministeriale n. 140 T del 14 novembre 2000,con cui sono stati aggiornati i diritti aeroportuali con i tassi diinflazione programmata previsti fino all'anno 2000;Visto il comma 1 dell'art. 11-nonies della legge 2 dicembre 2005,n. 248 che ha sostituito il comma 10 dell'art. 10 della predettalegge 24 dicembre 1993, n. 537, ed ha stabilito che «la misura deidiritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e'determinata per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabilitidal CIPE, con decreti del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
Visto il comma 2, dell'art. 11-decies della legge 2 dicembre 2005,n. 248, che ha stabilito che «Fino alla determinazione dei dirittiaeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, secondo lemodalita' previste nel comma 10, dell'art. 10 della legge 24 dicembre1993, n. 537, come sostituito dall'art. 11-nonies del presentedecreto, la misura dei diritti aeroportuali attualmente in vigore e'ridotta in misura pari all'importo della riduzione dei canonidemaniali di cui al comma 1 del presente articolo. Detta misura e'ulteriormente ridotta del 10 per cento per i gestori che non adottanoun sistema di contabilita' analitica, certificato da societa' direvisione contabile, che consenta l'individuazione, per tutti iservizi offerti, dei ricavi e dei costi di competenza afferenti aciascun singolo servizio»;
Considerato che, in attuazione del predetto comma 1 dell'art.11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 il CIPE, condelibera n. 38/2007, ha approvato la «direttiva in materia diregolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime diesclusiva»;Considerato che la sentenza della Corte costituzionale n. 51 del2008 ha ravvisato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11-noniesdel decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 248 del 2005, nella parte in cui non prevede che,prima dell'adozione della delibera CIPE, sia acquisito il pareredella Conferenza unificata;Considerato che e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del3 giugno 2008 la delibera del CIPE n. 51 che apporta talune modifichealla precedente delibera n. 38/2007;
Considerato che e' in corso di preparazione il decretointerministeriale, tra il Ministro delle infrastrutture e deitrasporti e il Ministro dell'economia e finanze, approvativo dellelinee guida applicative della predetta delibera;Considerato che per la piena attuazione dei contenuti dellapredetta delibera occorre la previa stipula, per ciascun aeroporto,di un contratto di programma tra ENAC e Gestore aeroportuale;Visto l'art. 21-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,convertito dalla legge n. 31 del 28 febbraio 2008, che ha stabilitoche «fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'art. 10della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dalcomma 1 dell'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasportiprovvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura deidiritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato»;Vista l'istruttoria effettuata dall'ENAC e trasmessa con nota n.0034801/DIRGEN/CEC del 3 giugno 2008 e 0043203/DIRGEN/CECdell'8 luglio 2008;
Considerato che in ottemperanza all'art. 11-decies, comma 2 dellalegge n. 248/2005 l'istruttoria redatta dall'ENAC ha previsto unariduzione del 10% del livello dei diritti negli aeroporti di Albenga,Asiago, Crotone, Lucca, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Vicenza i cuigestori non hanno adottano un sistema di contabilita' analitica,certificato da societa' di revisione contabile;Considerato che, negli aeroporti che hanno avuto un esiguo trafficocommerciale nell'anno 2006, l'applicazione dell'art. 11-decies dellalegge n. 248/2005 avrebbe condotto a tariffe aeroportuali inferioriallo zero e che, pertanto, per tali aeroporti le tariffe sono stateposte pari a zero;
Decreta:
Art. 1.
La misura dei diritti aeroportuali di cui al decreto ministerialen. 140 T del 14 novembre 2000, modificata sulla base di quantodisposto dall'art. 11-decies della legge 2 dicembre 2005, n. 248, e'aggiornata per tener conto dell'inflazione programmata relativaall'anno 2008 che, nel documento di programmazione economico efinanziaria, e' prevista pari a 1,7%.
Art. 2.
La nuova misura dei diritti aeroportuali, determinati sulla basedell'art. 1, e' riportata, per ogni singolo aeroporto, nell'allegato1, che forma parte integrante del presente decreto, e restera' invigore fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'art.10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituitodal comma 1 dell'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005,n. 248.
Art. 3.
Il presente decreto verra' sottoposto al visto degli Organi dicontrollo ed entrera' in vigore a partire dal trentesimo giornosuccessivo alla data di pubblicazione.Roma, 21 luglio 2008Il Ministro: MatteoliRegistrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2008Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assettodel territorio, registro n. 9, foglio n. 62
Allegato 1
pag. 21
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2008/247/21.pdf
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