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Home Infrastrutture e trasporti I viaggiatori delle ferrovie otterranno nuovi diritti nell’Unione europea
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trenoBruxelles, 3 dicembre 2009

I viaggiatori delle ferrovie otterranno nuovi diritti nell’Unione europea

I passeggeri delle ferrovie a partire da oggi potranno godere di nuovi diritti a tutela della loro persona e dei loro effetti in occasione dei loro viaggi in treno all’interno dell’Unione europea. Il regolamento (CE) n. 1371/2007 dell’UE relativo ai diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario 1 , che entra in vigore oggi, stabilisce i diritti fondamentali dei viaggiatori e impone una serie di obblighi alle società ferroviarie in materia di responsabilità verso i loro clienti. Ogni anno, quasi 8 miliardi di viaggiatori utilizzano il treno per i loro spostamenti.

Antonio Tajani, Vice-Presidente della Commissione europea, competente per i trasporti, ha osservato: “Con milioni di viaggiatori che l’attraversano in lungo e in largo ogni giorno, trovo ovvio che l’Europa debba garantire ai suoi cittadini la possibilità di viaggiare in condizioni di sicurezza e comodità. Questi nuovi diritti, a tutela di quanti viaggiano in treno, promuovono servizi affidabili e di alta qualità a favore dei clienti delle ferrovie. Dopo aver stabilito i diritti di quanti viaggiano in aereo o in treno, il prossimo passo della Commissione sarà di tutelare quanti viaggiano per via d’acqua o in autobus o in pullman.”

I nuovi diritti in vigore da oggi 2 sono diretti a:

garantire ai disabili e alle persone a mobilità ridotta assistenza e un accesso non discriminatorio ai treni;

rafforzare il diritto dei passeggeri a ottenere un risarcimento quando i loro bagagli vengono smarriti o danneggiati (fino a circa 1285 euro per ogni bagaglio);

rafforzare il diritto dei passeggeri in caso di decesso o di gravi lesioni a ottenere un anticipo immediato del risarcimento per fare fronte alle necessità economiche immediate. Tale anticipo ammonta ad almeno 21 000 euro per passeggero in caso di decesso;

rafforzare il diritto dei passeggeri delle ferrovie a ottenere un risarcimento nel caso in cui il loro viaggio venga cancellato o subisca un ritardo. Il risarcimento minimo ammonta al 25% del prezzo del biglietto per ritardi da una a due ore e al 50% del prezzo del biglietto per ritardi superiori alle due ore;

attribuire ai passeggeri delle ferrovie il diritto di essere informati in maniera esauriente prima e durante il loro viaggio, ad esempio in merito ad eventuali ritardi;

rendere più agevole l’acquisto dei biglietti ferroviari;

imporre alle società ferroviarie e ai gestori delle stazioni di garantire la sicurezza personale dei passeggeri nelle stazioni ferroviarie e sui treni;

obbligare le società ferroviarie a istituire un sistema per il trattamento delle denunce relative ai diritti e agli obblighi contemplati dal nuovo regolamento;

obbligare gli Stati membri a garantire ai passeggeri la possibilità di presentare una denuncia ad un organo indipendente, quando questi ultimi ritengano che i loro diritti non siano stati correttamente applicati.

Estendere i diritti attuali dei viaggiatori, previsti dalla Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) che riguarda solo il trasporto internazionale, in linea di principio a tutti i servizi ferroviari nazionali.

Per dare il tempo alle società ferroviarie di adeguarsi alle nuove norme sui diritti dei passeggeri gli Stati membri possono chiedere una deroga all’applicazione di alcuni di tali diritti per un periodo fino a 15 anni per servizi limitati al territorio nazionale. Dato che i servizi locali (ad esempio urbani, suburbani o regionali) sono sostanzialmente diversi da quelli a lunga distanza, gli Stati membri possono chiedere delle deroghe permanenti per tali servizi ma non per i servizi transfrontalieri all’interno dell’UE.

I passeggeri del trasporto aereo godono già di una ampia serie di diritti garantiti dalla normativa europea. La Commissione europea ha inoltre proposto una nuova normativa a tutela dei diritti di quanti viaggiano per via d’acqua o in autobus o in pullman. Tali norme potrebbero essere adottate già l’anno prossimo.

Per ulteriori informazioni

http://ec.europa.eu/transport/passengers/rail/rail_en.htm

1 :

Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pagg. 14-41).

2 :

Una sintesi dei diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario previsti dal regolamento 1371/2007 figura sul sito web della Commissione ( http://ec.europa.eu/transport/passengers/rail/rail_en.htm )

 

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