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Home Infrastrutture e trasporti MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 6 novembre 2009 - Modalita' operative per l'erogazione dei contributi a favore dei processi di aggregazione imprenditoriale, di cui all'articolo 4, comma 1
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 6 novembre 2009 - Modalita' operative per l'erogazione dei contributi a favore dei processi di aggregazione imprenditoriale, di cui all'articolo 4, comma 1 PDF Stampa E-mail
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aggregazione_imprenditorialeMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 6 novembre 2009 - Modalita' operative per l'erogazione dei contributi a favore dei processi di aggregazione imprenditoriale, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 84. (09A13789) (GU n. 273 del 23-11-2009 )

Settore: Trasporti

Altro settore:

Argomento: Finanziamenti

Documento: Decreto Ministeriale

Data: 06/11/2009

Num.:

Fonte: Gazzetta

Data: 23/11/2009

Num.: 273

Organo Emanante MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 novembre 2009

Modalita' operative per l'erogazione dei contributi a favore dei

processi di aggregazione imprenditoriale, di cui all'articolo 4,

comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009,

n. 84. (09A13789)

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

 

Visto l'art. 83-bis, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante

«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,

la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la

perequazione tributaria», in base al quale le somme disponibili sul

Fondo per il proseguimento degli interventi a favore

dell'autotrasporto, al netto delle misure previste dal citato

regolamento n. 273/2007, sono destinate, per gli importi indicati nei

commi 24, 25, 26 e 28, ad interventi in materia di riduzione dei

costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, nonche'

ad incentivi per la formazione professionale e per processi di

aggregazione imprenditoriale;

Visto il comma 28, dell'art. 83-bis, teste' richiamato, che destina

agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali ed alla formazione

professionale, risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7

milioni di euro, e prevede che le relative modalita' di erogazione

siano disciplinate con regolamenti governativi;

Visto il comma 29, del ripetuto art. 83-bis, in base al quale, agli

oneri derivanti dall'attuazione, fra l'altro, del comma 28 dello

stesso articolo, si fa fronte con le risorse disponibili sul Fondo di

cui all'art. 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della

Repubblica 29 maggio 2009, n. 84, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009, recante

modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse finalizzate a

favorire, nel limite dell'importo di euro 9.000.000, i processi di

aggregazione fra le piccole e medie imprese di autotrasporto di merci

per conto di terzi;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del citato regolamento,

in base al quale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore del regolamento stesso, sono stabiliti termini e modalita' per

accedere agli incentivi sopra richiamati, nonche' i modelli delle

istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere;

Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea, ed in particolare

l'art. 87;

Vista la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio

2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola e media

impresa;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6

agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con

il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del

trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del

9 agosto 2008, ed in particolare l'art. 26, che prevede aiuti alle

piccole e medie imprese per servizi di consulenza, purche' non

rientranti nell'ordinaria gestione aziendale;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, il

quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti

per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente

la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali

conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali

le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello

esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'

quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato.

La stessa norma dispone che gli oneri relativi alla gestione dei

predetti fondi ed interventi pubblici siano a carico delle risorse

finanziarie dei fondi stessi;

Visto l'art. 28, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007,

n. 248, cosi' come convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ai

sensi del quale, per l'attuazione del Programma nazionale delle

«Autostrade del mare» ed in deroga a quanto previsto dall'art. 1,

comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' stata prorogata

l'attivita' della Societa' Rete Autostrade Mediterranee S.p.A., RAM,

da svolgersi secondo direttive adottate dal Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti e sotto la vigilanza dello stesso

Ministero, e le azioni della societa' stessa sono state cedute, a

titolo gratuito, al Ministero dell'economia e delle finanze, che

esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti;

Vista la Convenzione in data 29 maggio 2009, stipulata fra il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Societa' RAM,

registrata dalla Corte dei conti in data 15 luglio 2009, che prevede,

tra l'altro, la possibilita' che tale societa', quale struttura

operativa del Ministero, svolga attivita' connesse alla realizzazione

del sistema integrato di servizi di trasporto;

Ritenuta l'esigenza di avvalersi della Societa' RAM per la gestione

dell'intervento di cui al citato decreto del Presidente della

Repubblica 29 maggio 2009, n. 84, mediante la stipula di apposita

convenzione;

 

Decreta:

 

Art. 1

 

Finalita', termini di proposizione

delle domande e requisiti

 

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente decreto,

per operazioni poste in essere dopo la data di entrata in vigore del

regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29

maggio 2009, n. 84, ovvero per operazioni gia' avviate, ma non

concluse, alla data medesima, i seguenti soggetti:

a) raggruppamenti di imprese risultanti da processi di

aggregazione fra piccole e medie imprese di autotrasporto;

b) piccole e medie imprese risultanti da fusioni o destinatarie

di conferimenti da parte di imprese di autotrasporto;

c) piccole e medie imprese che aderiscono a raggruppamenti gia'

esistenti;

d) raggruppamenti che, avendo le caratteristiche delle piccole e

medie imprese, provvedano a fondersi fra loro.

Sono esclusi dai contributi i raggruppamenti risultanti da fusioni

o conferimenti fra imprese appartenenti al medesimo gruppo, societa'

controllate, controllanti, o comunque collegate fra loro, anche solo

in forma indiretta, ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di merci

aventi sede principale o secondaria in Italia, iscritte all'Albo

nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ed i

raggruppamenti costituiti a norma del libro V, titolo VI, capo I, o

del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice

civile. Le imprese richiedenti devono comprovare il processo di

aggregazione, di cui al comma precedente, mediante idonea

certificazione rilasciata dalla Camera di commercio, industria,

artigianato, e agricoltura. Ciascuna domanda deve contenere una

dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi

dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, attestante le spese per le quali e' richiesto il

contributo, risultanti dalle fatture indicate in apposito elenco e

riferite alle prestazioni di consulenza, ivi comprese l'assistenza

legale e quella notarile, connesse al processo di aggregazione, ed

all'avviamento delle nuove strutture aziendali, nonche'

all'introduzione di sistemi avanzati di gestione aziendale riferiti

all'operazione.

3. L'intensita' massima del contributo e' pari al 50% delle spese

riconosciute ammissibili, ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CE)

n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

4. Le domande devono essere redatte utilizzando esclusivamente il

modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto

(allegato 1), e devono essere presentate entro il termine perentorio

di novanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del

presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto

stradale e per l'intermodalita', via Giuseppe Caraci n. 36 - 00157

Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante

consegna a mano, presso la Direzione generale medesima. In tale

ultima ipotesi, l'ufficio di segreteria della Direzione generale

rilascera' ricevuta comprovante l'avvenuta consegna.

 

 

Art. 2

 

Attivita' istruttoria ed erogazione dei contributi

 

1. Per i profili connessi all'espletamento dell'attivita'

istruttoria e di gestione dell'intervento, il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti si avvale, mediante apposita

convenzione, della Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM).

2. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 4, comma 2, del

decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 84,

provvede a valutare gli esiti dell'attivita' istruttoria compiuta

dalla Societa' RAM, e, qualora sussistano i requisiti previsti dal

presente decreto, ammette le imprese al beneficio collocandole in

apposito elenco, e dandone comunicazione, mediante raccomandata con

avviso di ricevimento, alle imprese richiedenti. Tale comunicazione

e' dovuta anche in caso di non accoglimento della domanda da parte

della Commissione stessa.

3. L'erogazione del contributo avverra', in ogni caso, nei limiti

della capienza del fondo richiamato dall'art. 1, comma 1, del decreto

del Presidente della Repubblica n. 84/2009, pari a 9 milioni di euro.

A tal fine, ove, al termine degli adempimenti istruttori, l'entita'

delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare

interamente le istanze giudicate ammissibili, al fine di garantire il

rispetto del predetto limite di spesa, il contributo da erogarsi

sara' proporzionalmente ridotto fra tutte le imprese aventi diritto.

4. Le imprese utilmente collocate nell'elenco di cui al comma 2, al

fine di poter fruire dei benefici, dovranno comprovare, mediante

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi

dell'art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e,

successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto

bloccato, gli aiuti di Stato individuati quali illegali o

incompatibili dalla Commissione europea. A tal fine, dovra' essere

utilizzato il modulo che si allega, come parte integrante, al

presente decreto (allegato 2).

 

 

Art. 3

 

Revoca dai contributi

 

1. Le imprese che hanno fruito dei contributi di cui al presente

decreto, sono obbligate alla loro restituzione, in caso di

scioglimento del raggruppamento risultante dal processo di

aggregazione, entro il terzo anno dall'erogazione dei contributi

stessi.

Roma, 6 ottobre 2009

 

Il Ministro: Matteoli

 

 

Allegato 1

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

 

Allegato 2

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

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