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Home Infrastrutture e trasporti MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 6 novembre 2009 - Modalita' operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale, di cui all'articolo 4, comma 1
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 6 novembre 2009 - Modalita' operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale, di cui all'articolo 4, comma 1 PDF Stampa E-mail
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formazioneMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 6 novembre 2009 - Modalita' operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83. (09A13776) (GU n. 272 del 21-11-2009 )

 

Settore: Trasporti

Altro settore:

Argomento: Formazione

Documento: Decreto Ministeriale

Data: 06/11/2009

Num.:

Fonte: Gazzetta

Data: 21/11/2009

                                                                    Num.: 272

                                                                 Organo Emanante MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 novembre 2009

Modalita' operative per l'erogazione dei contributi a favore delle

iniziative per la formazione professionale, di cui all'articolo 4,

comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009,

n. 83. (09A13776)

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

Visto l'art. 83-bis, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante

«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,

la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la

perequazione tributaria», in base al quale le somme disponibili sul

Fondo per il proseguimento degli interventi a favore

dell'autotrasporto, al netto delle misure previste dal citato

regolamento n. 273/2007, sono destinate, per gli importi indicati nei

commi 24, 25, 26 e 28, ad interventi in materia di riduzione dei

costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, nonche'

ad incentivi per la formazione professionale e per processi di

aggregazione imprenditoriale, come modificato dal decreto-legge 10

febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori

industriali in crisi, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

aprile 2009, n. 33 (Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009,

suppl. ord. n. 49);

Visto il comma 28 dell'art. 83-bis teste' richiamato, che destina

agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali ed alla formazione

professionale, risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7

milioni di euro, e prevede che le relative modalita' di erogazione

siano disciplinate con regolamenti governativi;

Visto il comma 29 del ripetuto art. 83-bis, in base al quale, agli

oneri derivanti dall'attuazione, fra l'altro, del comma 28 dello

stesso articolo, si fa fronte con le risorse disponibili sul Fondo di

cui all'art. 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della

Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009, recante

modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate

agli incentivi per la formazione professionale nel settore

dell'autotrasporto nel limite dell'importo di euro 7.000.000 di cui

all'art. 83-bis, comma 28 del decreto-legge 25 giugno 2008,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 157

del 9 luglio 2009;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 2, del citato regolamento, in

base al quale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore del regolamento stesso, sono stabiliti termini e modalita' per

accedere agli incentivi sopra richiamati, nonche' i modelli delle

istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere;

Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea, ed in particolare

l'art. 87;

Vista la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio

2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola e media

impresa;

Visto il Regolamento (CE) n. 800/20089 della Commissione del 6

agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con

il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del

trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del

9 agosto 2008, ed in particolare gli articoli 38 e 39 che prevedono

aiuti alla formazione;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, il

quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti

per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente

la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali

conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali

le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello

esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'

quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato.

La stessa norma dispone che gli oneri relativi alla gestione dei

predetti fondi ed interventi pubblici siano a carico delle risorse

finanziarie dei fondi stessi;

Visto l'art. 28, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007,

n. 248, cosi' come convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ai

sensi del quale, per l'attuazione del Programma nazionale delle

«Autostrade del mare» ed in deroga a quanto previsto dall'art. 1,

comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' stata prorogata

l'attivita' della Societa' Rete Autostrade Mediterranee S.p.A., RAM,

da svolgersi secondo direttive adottate dal Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti e sotto la vigilanza dello stesso

Ministero, e le azioni della Societa' stessa sono state cedute, a

titolo gratuito, al Ministero dell'economia e delle finanze, che

esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti;

Vista la Convenzione in data 29 maggio 2009, stipulata fra il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Societa' RAM,

registrata dalla Corte dei conti in data 15 luglio 2009, che

prevede - tra l'altro - la possibilita' che tale Societa', quale

struttura operativa del Ministero, svolga attivita' connesse alla

realizzazione del sistema integrato di servizi di trasporto;

Ritenuta l'esigenza di avvalersi della Societa' RAM per la gestione

dell'intervento di cui al citato decreto del Presidente della

Repubblica 29 maggio 2009, n. 84, mediante la stipula di apposita

convenzione;

 

Decreta:

 

Art. 1

 

Finalita', beneficiari, intensita' del contributo

 

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente decreto le

imprese di autotrasporto, i cui titolari, soci, amministratori,

dipendenti o addetti partecipino ad iniziative di formazione o

aggiornamento professionale, generale o specifico, volte

all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, ed

alle nuove tecnologie, allo scopo di promuovere lo sviluppo della

competitivita', l'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di

sicurezza sul lavoro.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate attraverso piani

formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per

filiere, con riferimento alle seguenti attivita':

a) iscrizione e mantenimento a corsi di formazione o

aggiornamento professionale presso enti od istituti individuati ai

sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, anche con possibilita' di

partecipazione a stages al di fuori dello Stato italiano;

b) progetti di formazione predisposti e realizzati d'intesa fra

imprese o raggruppamenti di imprese di autotrasporto, ed istituti

universitari, volti alla creazione di nuove figure professionali o

alla specializzazione post universitaria nel settore dei trasporti.

In tale ipotesi, l'istituto universitario interessato dovra' entrare

a far parte delle associazioni temporanee di cui alla lettera b) del

citato comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 83/2009.

3. L'intensita' massima del contributo ed i costi ammissibili sono

calcolati in base a quanto previsto dall'art. 39 del Regolamento (CE)

n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

In base a tale disposizione,

- l'intensita' massima e' pari a:

a) il 25% dei costi ammissibili per le azioni di formazione

specifica;

b) il 60% dei costi ammissibili per le azioni di formazione

generale.

L'intensita' puo' essere aumentata fino ad un massimo dell'80% dei

costi ammissibili, nei seguenti casi:

a) il 10% in piu' se la formazione e' destinata a lavoratori

svantaggiati o disabili;

b) il 10% in piu' se i contributi riguardano le medie imprese;

c) il 20% in piu' se i contributi riguardano le piccole imprese;

- i costi ammissibili sono i seguenti:

a) costi del personale docente;

b) spese di trasferta, compreso l'alloggio, del personale

docente e dei destinatari della formazione;

c) altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture,

con attinenza diretta al progetto di formazione;

d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature,

limitatamente alla quota riferibile al loro uso esclusivo per la

realizzazione del progetto di formazione;

e) costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa

formativa programmata;

f) costi di personale dei partecipanti al progetto di

formazione e spese generali indirette, secondo le modalita' dettate

dal richiamato art. 39 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

 

 

Art. 2

 

Termini di proposizione delle domande e requisiti

 

1. Possono proporre domanda per accedere ai contributi di cui al

presente decreto le imprese di autotrasporto di merci aventi sede

principale o secondaria in Italia, iscritte all'Albo nazionale degli

autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonche' le strutture

societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite

a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo

II, sezioni II e II-bis del codice civile, ed iscritte nell'apposita

sezione del predetto Albo, relativamente ai progetti di formazione,

specifica o generale, avviati dopo l'entrata in vigore del presente

decreto.

2. Le domande devono essere redatte utilizzando esclusivamente il

modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto

(all. 1) e devono essere presentate entro il termine perentorio di

novanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente

decreto nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per

l'intermodalita', Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite

raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a

mano, presso la Direzione generale medesima. In tale ultima ipotesi,

l'ufficio di segreteria della Direzione generale rilascera' ricevuta

comprovante l'avvenuta consegna.

3. L'impresa richiedente deve indicare, nella domanda, il soggetto

od i soggetti attuatori delle azioni formative, conformemente

all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29

maggio 2009, n. 83.

4. L'impresa richiedente puo' conferire delega alla presentazione

della domanda di ammissione al contributo, al soggetto prescelto come

attuatore dell'azione formativa, fermo restando che l'erogazione del

contributo avverra' esclusivamente a favore dell'impresa medesima.

 

 

Art. 3

 

Attivita' istruttoria ed erogazione dei contributi

 

1. Per i profili connessi all'espletamento dell'attivita'

istruttoria e di gestione dell'intervento, il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti si avvale, mediante apposita

convenzione, della Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM).

2. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del

decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83,

provvede a valutare gli esiti dell'attivita' istruttoria compiuta

dalla Societa' RAM, e, qualora sussistano i requisiti previsti,

approva i progetti di formazione presentati e ne da' comunicazione,

mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alle imprese

richiedenti, entro i successivi sessanta giorni. Tale comunicazione

e' dovuta anche in caso di non ammissione del progetto da parte della

Commissione stessa.

3. L'erogazione del contributo avverra' al termine della

realizzazione del progetto formativo, previa presentazione della

documentazione attestante i costi sostenuti, risultanti dalle fatture

indicate in apposito elenco, secondo le modalita' fissate nel modello

di domanda allegato al presente decreto. Tale documentazione dovra'

essere inviata entro il termine perentorio del 31 luglio 2010.

4. La Commissione di cui al comma 2, avvalendosi della Societa'

RAM, esaminata la documentazione presentata dalle imprese

interessate, provvede a determinare l'entita' del contributo, redige

l'elenco delle imprese ammesse al contributo medesimo e lo comunica

alla Direzione generale per il trasporto stradale e per

l'intermodalita', per i conseguenti adempimenti.

5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie avverra', in ogni

caso, nei limiti della capienza del fondo richiamato dall'art. 1,

comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 84/2009, pari

a 7 milioni di euro. A tal fine, ove l'entita' delle risorse

finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze

giudicate ammissibili, al fine di garantire il rispetto del predetto

limite di spesa, il contributo da erogarsi sara' proporzionalmente

ridotto fra tutte le imprese aventi diritto.

6. Le imprese utilmente collocate nell'elenco di cui al comma 4, al

fine di poter fruire dei benefici, dovranno comprovare, mediante

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi

dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare

tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato,

ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti di Stato

individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

A tal fine, dovra' essere utilizzato il modulo che si allega, come

parte integrante, al presente decreto (all. 2).

Roma, 6 ottobre 2009

 

Il Ministro: Matteoli

 

 

Allegato 1

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

 

Allegato 2

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

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