Fondato e diretto da Laura Cherubini: direttore@impresamia.it - Redazione: redazione@impresamia.it - Pubblicità: commerciale@impresamia.it
News
LAVORO - Formazione finanziata: ancora disponibili 6 borse di studio per master di specializzazione (Pubblicità) ROMA CAPITALE - lunedì 28 maggio sigla protocollo d'intesa agenzia Dogane per lotta alla contraffazione MADE IN ITALY - La metafore del tortellino: convegno a Bologna giovedì 31 maggio IMPRESE - Debiti - Giarda, Equitalia disponibile a tracciare mappatura aziende IMPRESE - Crediti Pa: lo sblocco non vale per tutti. Dipende dalla Regione e dal Comune... FISCO - Imu: no per case nuove (- € 200mila) e case invendute dai costruttori REGIONI - Federalismo fiscale: Gnudi incontra governatori. A breve tavoli tecnici IMPRESE - Lazio: imprenditrici di Federlazio incontrano Banca impresa Lazio CONSUMATORI - Antitrust: associazioni, ci preoccupano fortemente le recenti decisioni del Consiglio di Stato PROFESSIONI-Tirocinio forense: la riduzione a 18 mesi si applica a partire dal 24 gennaio 2012 IMPRESE - Macchinari utensili usati: le promozioni di CGM (Pubblicità) LAVORO - Riforma: redditi da affitti, confermato taglio deduzioni dal 15 al 5% RIFIUTI - Lazio: Federlazio, stupiti e addolorati per scelta discarica a Corcolle (vicino a Villa Adriana) FISCO - Detrazioni: Adiconsum, si vari bonus edilizia e si riattivi call center Enea sull'efficienza energetica IMPRESE - Debiti Pa: Fedelazio, inaccettabile escludere il Lazio da sblocco IMPRESE - Iinterazioni clienti: Aspect, webinar gratuito in inglese (14 giugno) IMPRESE-Tasse: Cgia, pressione fiscale più alta d'Europa e dei grandi Paesi extra-Ue LAVORO - Franchising Mail Boxes Etc: un'alternativa valida (Pubblicità) LAVORO - Riforma: voucher agricoli: Cia, soluzione parziale e insufficiente. Fornero non ascolta mondo agricolo TERREMOTO - Agricoltura in ginocchio: Confagricoltura, snellire la burocrazia per permettere agli imprenditori di ricominciare a lavorare

Seguici su

IM-Impresamia su Twitter

Login

Effettua il login al sito per accedere a tutte le notizie non in abbonamento. _______________

Lavori parlamentari

Corsi Master Stage

Scadenze fiscali

Home Infrastrutture e trasporti MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CIRCOLARE 12 novembre 2009, n. 4649 - Chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 253, comma 15-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (09A14202) (GU n. 274 d
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CIRCOLARE 12 novembre 2009, n. 4649 - Chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 253, comma 15-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (09A14202) (GU n. 274 d PDF Stampa E-mail
Tweet me!
Infrastrutture e Trasporti
AddThis Social Bookmark Button

LAVORI_PUBLICIMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CIRCOLARE 12 novembre 2009, n. 4649 - Chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 253, comma 15-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (09A14202) (GU n. 274 del 24-11-2009 )

Settore: Lavori Pubblici Altro settore: Energia Argomento: Amministrazione Documento: Circolare Data: 12/11/2009 Num.: 4649 Fonte: Gazzetta Data: 24/11/2009 Num.: 274 Organo Emanante MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 12 novembre 2009 , n. 4649

Chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui

all'articolo 253, comma 15-bis, del decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163. (09A14202)

Sono stati sottoposti alla direzione generale per la regolazione e

i contratti pubblici alcune osservazioni o quesiti concernenti

l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 253, comma 15-bis,

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti

pubblici) per cui, acquisito il parere favorevole dell'ufficio

legislativo di questo Dicastero, con la presente circolare, si

forniscono i chiarimenti volti alla corretta ed uniforme

applicazione, da parte dei soggetti tenuti all'applicazione del

codice, della disposizione in parola ai fini dell'affidamento dei

contratti pubblici dei servizi attinenti all'architettura e

all'ingegneria.

L'art. 2, comma 1, lettera vv), punto 4), del decreto legislativo

11 settembre 2008, n. 152 (terzo correttivo) ha introdotto all'art.

253 del codice dei contratti il comma 15-bis:

«15-bis. In relazione alle procedure di affidamento di cui art. 91,

fino al 31 dicembre 2010 per la dimostrazione dei requisiti di

capacita' tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo

di attivita' documentabile e' quello relativo ai migliori tre anni

del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio

precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti

disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui

all'art. 47, con le modalita' ivi previste».

Secondo tale disposizione, per la partecipazione alle procedure di

affidamento di cui all'art. 91 del Codice relative ad incarichi di

progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, i soggetti individuati

alle lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del comma 1 dell'art. 90 del

medesimo Codice, per un periodo transitorio (fino al 31 dicembre

2010), possono documentare il possesso dei requisiti di capacita'

tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti su base

triennale utilizzando i tre migliori anni del quinquennio precedente

la data di pubblicazione del bando di gara ed il possesso dei

requisiti previsti su base quinquennale utilizzando i cinque migliori

anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di

gara.

La disposizione prevede dunque un ampliamento dell'arco temporale

utilizzabile per la dimostrazione del possesso dei requisiti minimi

di carattere tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti

ai professionisti, introducendo una maggiore flessibilita' per la

qualificazione dei concorrenti.

Il legislatore ha inteso, attraverso la disposizione in esame,

volta ad agevolare la dimostrazione del possesso dei requisiti per un

periodo transitorio, consentire una maggiore partecipazione alle

procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti

all'architettura e all'ingegneria, al fine di contrastare gli effetti

della crisi economica del mercato che hanno investito anche il

settore dei contratti pubblici.

Il codice dei contratti pubblici rinvia al regolamento attuativo di

cui all'art. 5 del medesimo codice la disciplina di dettaglio, per

cui, ai sensi dell'art. 253, comma 3 del decreto legislativo n.

163/2006, fino all'entrata in vigore del regolamento in parola,

continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del

Presidente della Repubblica n. 554/1999, nei limiti di compatibilita'

con le disposizioni del Codice stesso.

Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.

554, disciplina i requisiti di partecipazione per l'affidamento dei

servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria all'art. 66:

«Art. 66 (Requisiti di partecipazione). - 1. I requisiti

economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle

gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:

a) al fatturato globale per servizi di cui all'art. 50, espletati

negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando,

per un importo variabile tra 3 e 6 volte l'importo a base d'asta;

b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di

cui all'art. 50, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle

classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da

affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle

vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe

e categoria variabile tra 2 e 4 volte l'importo stimato dei lavori da

progettare;

c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi

di cui all'art. 50, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle

classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da

affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle

vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad

un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori

da progettare;

d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli

ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i

consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa

su base annua), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unita'

stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico».

Ai sensi dell'art. 253, comma 3, del Codice dei contratti, la

disposizione di cui al successivo comma 15-bis viene ad incidere

sulla richiamata vigente norma di cui al decreto del Presidente della

Repubblica n. 554/1999.

Ai fini della predisposizione dei bandi e della valutazione dei

requisiti richiesti per l'affidamento dei servizi attinenti

all'architettura e all'ingegneria, la disposizione di cui all'art.

253, comma 15-bis del codice incide, quanto all'arco temporale di

riferimento, sui soli requisiti di cui alle lettere a) e d) del comma

1 dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554,

per i quali la dimostrazione del possesso e' richiesta

rispettivamente su base quinquennale e su base triennale.

Piu' specificatamente, nel definire i requisiti

economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle

gare:

con riferimento alla lettera a) del comma 1, dell'art. 66, del

decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, che si riferisce

al fatturato globale per servizi di ingegneria, espletati negli

ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un

importo variabile tra tre e sei volte l'importo a base d'asta - i

soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti sono tenuti

a richiedere e valutare «i migliori cinque anni del decennio

precedente»: in tal senso si consente di individuare su base

decennale il requisito quinquennale previsto dalla normativa

regolamentare;

con riferimento alla lettera d) del comma 1 dell'art. 66 del

decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 - che si

riferisce al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato

negli ultimi tre anni in una misura variabile tra due e tre volte le

unita' stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico, i soggetti

tenuti all'applicazione del Codice dei contratti sono tenuti a

richiedere e valutare «i migliori tre anni del quinquennio

precedente»: in tal senso si consente di individuare su base

quinquennale il requisito triennale previsto dalla normativa

regolamentare.

Relativamente alle lettere b) e c) del comma 1, dell'art. 66, del

decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, concernenti la

capacita' tecnica per servizi analoghi e per servizi «di punta», la

disposizione di cui all'art. 253, comma 15-bis, del Codice dei

contratti incide esclusivamente rispetto all'attivita' espletata da

prendere in considerazione ai fini della stima dell'importo, che non

puo' essere limitata ai soli «lavori da progettare» ma si riferisce

anche ad altri servizi di architettura e di ingegneria, a seconda del

tipo di incarico da affidare (che, ai sensi dell'art. 91 del Codice,

oltre alla progettazione, puo' riferirsi anche al coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, al

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e al collaudo).

La disposizione di cui all'art. 253, comma 15-bis non incide,

quanto all'arco temporale di riferimento, sulle lettere b) e c) del

citato art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n.

554/1999 in quanto la riduzione del periodo decennale stabilito da

tali lettere determinerebbe una restrizione della possibilita' di

partecipare alle gare, in contrasto con la ratio ispiratrice della

norma transitoria, introdotta con il precipuo intento di ampliare la

concorrenza mediante la previsione di specifiche misure volte ad

agevolare, per un periodo transitorio, la dimostrazione dei requisiti

minimi di carattere tecnico-organizzativi ed economico-finanziari

richiesti per la partecipazione alle gare.

Roma, 12 novembre 2009

Il direttore generale

per la regolamentazione

dei contratti pubblici

Veca

 

Ricevi gratis gli aggiornamenti di questo sito:

Fornito da FeedBurner

inncantiere2

Interviste del direttore

Convegno Unioncamere 05.07.2010

made_in_italy

I nostri servizi