| GU. imposizione di oneri di servizio pubblico su alcune rotte aeree |
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Tweet me!| Infrastrutture e Trasporti |
![]() Roma, Italia - Decreto 9 gennaio 2009, GU n. 22 del 28-1-2009"Il ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti “ Visto il regolamento (Ce) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare l'articolo 16; Visto l'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al ministro dei Trasporti e della Navigazione (oggi ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformità alle disposizioni del regolamento Cee n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (Ce) n. 1008/2008; Visto l'articolo 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 anche agli aeroporti di Trapani, Lampedusa e Pantelleria; Visto l'articolo 1, comma 269 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che, per assicurare la continuità territoriale degli aeroporti di Trapani, Pantelleria e Lampedusa ha assegnato risorse finanziarie per complessivi 10 milioni di Euro annui per il triennio 2005-2007; Visto il decreto ministeriale n. 10 del 28 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2006, avente per oggetto 'Imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle tratte Trapani-Roma e viceversa, Trapani-Cagliari e viceversa, Trapani-Bari e viceversa, Trapani-Milano e viceversa'; Visto il decreto ministeriale n. 42/2T del 31 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007, che ha modificato il decreto di imposizione del 28 marzo 2006 sopra citato; Visto il decreto ministeriale n. 66 del 9 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 2008, che modifica gli oneri di servizio pubblico sulle rotte aeree Trapani-Roma e viceversa, Trapani-Bari e viceversa, Trapani-Milano e viceversa, Trapani-Cagliari e viceversa; Vista la delega conferita con nota n. 0004484 del 25 giugno 2008 dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti al presidente della Regione Sicilia, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad indire e presiedere la Conferenza di servizi, al fine di determinare il contenuto degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei da e per gli aeroporti della Sicilia; Viste le risultanze della Conferenza di servizi che si è tenuta il 24 luglio 2008, il 6 agosto 2008, il 18 settembre 2008 e il 30 settembre 2008; Visto l'articolo 135 della legge n. 388/2000, che stabilisce che per assicurare la continuità territoriale della Sicilia la Regione provvede con un cofinanziamento non inferiore al 50% del contributo statale; Vista la nota ministeriale n. 006167 del 27 novembre 2008, con la quale viene comunicato alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea l'intendimento del Governo italiano di imporre gli oneri di servizio pubblico sugli aeroporti della Sicilia; Vista la nota ministeriale n. 006168 del 27 novembre 2008, con la quale viene comunicato all'Ibar e all'Assaereo che è in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, Trapani/Milano-Linate e viceversa, Trapani/Roma-Fiumicino e viceversa; Vista la nota ministeriale n. 006169 del 27 novembre 2008, con la quale viene comunicato alle società di gestione degli aeroporti di Trapani (società Airgest SpA), Roma (società Aeroporti di Roma SpA) Milano- Linate (società Sea Aeroporti di Milano SpA), Palermo (società Gesap SpA) e Catania (società Sac SpA) che è in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa- Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, Trapani/Milano-Linate e viceversa, Trapani/Roma-Fiumicino e viceversa; Vista la nota ministeriale n. 006170 del 27 novembre 2008, con la quale viene comunicato ai vettori Meridiana SpA e AirOne SpA che è in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria- Palermo
e viceversa, Lampedusa- Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, Trapani/Milano-Linate e viceversa, Trapani/Roma- Fiumicino e viceversa; Decreta: Articolo 1 Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato, regolare e continuativo, il servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa- Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, Trapani/Milano-Linate e viceversa,
Trapani/Roma- Fiumicino e viceversa, viene sottoposto ad
oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico,
che costituisce parte integrante del presente decreto. Articolo 2 Gli oneri di servizio
pubblico di cui all'articolo 1 diverranno obbligatori dal 180° giorno
successivo alla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell'Unione
europea della nota informativa della Commissione europea, prevista
dall'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (Ce) n. 1008/2008.
Articolo 3 Qualora, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella
gazzetta ufficiale dell'Unione europea della nota informativa indicata nell'articolo 2, nessun vettore abbia
dichiarato all'Enac (Ente nazionale aviazione civile) la propria intenzione di
istituire, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli oneri di servizio
pubblico di cui all'articolo 1, servizi aerei di linea sulle rotte: Pantelleria- Trapani
e viceversa, Pantelleria-Palermo e
viceversa, Lampedusa-Palermo e
viceversa, Lampedusa-Catania e
viceversa, Trapani/Milano-Linate
e viceversa, Trapani/Roma-Fiumicino
e viceversa, senza corrispettivo
finanziario, il diritto di effettuare le rotte sopra dette sarà concesso, ai
sensi dell'articolo 16, paragrafo 9 del regolamento (Ce) n. 1008/2008, tramite
gara pubblica per un periodo di un anno, secondo la procedura prevista
dall'articolo 17 del regolamento (Ce) n. 1008/2008. Articolo 4 L'Enac è incaricata di esperire la gara di cui all'articolo 3, di pubblicare sul proprio sito internet www.enac-italia.it il testo del bando di gara ed il testo della presente imposizione, ed altresì di fornire informazioni e di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alla gara e agli oneri di servizio pubblico. Articolo 5 Con successivo decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti viene concesso ai vettori aggiudicatari della gara di cui all'articolo 3 il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulle rotte: Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, Trapani/Milano-Linate e viceversa, Trapani/Roma-Fiumicino e viceversa, e viene altresì approvata la convenzione tra l'Enac e i vettori stessi per regolamentare tale servizio. I decreti ministeriali di cui al comma precedente sono sottoposti al visto degli organi di controllo del medesimo ministero. Articolo 6 Gli oneri di servizio pubblico imposti ai servizi aerei di linea sulle rotte da e per Trapani con il decreto ministeriale n. 10 del 28 marzo 2006 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2006, sono abrogati dalla data di pubblicazione del presente decreto. Articolo 7 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 gennaio 2009 |















