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IL CASO - Rendite catastali: Milano, annullato riclassamento PDF Stampa E-mail
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MilanoUna sentenza della commissione tributaria di Milano ha annullato i riclassamenti e gli accertamenti di nuove rendite catastali accogliendo il ricorso di un contribuente nell'ambito della operazione di revisione catastale condotta dal Comune di Milano e dall'Agenzia del territorio in quattro microzone della città  il riclassamento. e annullando l'accertamento catastale.

Lo si legge in una nota di Assoedilizia (l'associazione milanese della proprietà edilizia) che riserva a questo tema un'attenzione e un impegno prioritari perché, come ha spiegato Achille Colombo Clerici, presidente di Assoedilizia e vice presidente di Confedilizia, "la vicenda milanese è antesignana a livello nazionale: si inquadra, infatti - ha aggiunto - in una previsione di legge (seguita peraltro da alcune altre città, fra le quali Bari, Ferrara, Spoleto, Orvieto, Casale Monferrato, Mirandola, Cervia,Castellaneta, Spello, Ravarino) che non si vorrebbe fosse ripresa da analoghi nuovi provvedimenti".

Assoedilizia ha sottolineato che la commissione tributaria ha accolto i motivi giuridici generali di illegittimità a suo tempo individuati dall'associazione come l'illegittimità del procedimento amministrativo complesso, per incompetenza dei funzionari comunali ad assumere la decisione "politica" di ricorrere alla revisione prevista dalla legge e l'illegittimità, per disparità di trattamento fiscale ( violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione) derivante dal sistema della individuazione delle microzone. Infatti, nella sentenza si legge che potrebbe insorgere il caso di una "reggia", classificata A2, che essendo inserita in zona non interessata dalla revisione resti esente da ogni rivalutazione, mentre una abitazione semplicemente di buona qualità ma ricadente in una zona interessata, possa addirittura passare da A2 ad A1 (ndr. venendo in tal modo assoggettata persino all'obbligo di pagare l'Ici, pur essendo prima casa). Non solo. C'è anche l'illegittimità della determinazione del direttore della Agenzia del territorio, per incompetenza nella definizione delle modalità per l'applicazione della legge (determinazione della cosiddetta soglia di scostamento al 35% ).

"Siamo soddisfatti - ha commentato Clerici - perché constatiamo che anche in campo tributario si possono vedere rispettati i principi di legittimità, di equità e di giustizia. Si tratta di una decisione molto approfondita ed articolata che poggia su un esame completo di tutti i complessi aspetti giuridici della questione. Un precedente giurisprudenziale - ha ribadito - del quale non si potrà non tener conto anche in sede di altre pronuncie sulle stessa questione e che conforta chi ancora è convinto che anche le questioni giuridiche più ardue, magari per la loro novità, trovino giudici pronti ad affrontarle".

Assoedilizia ha anche segnalato che il procedimento di riclassamento per microzone, nel suo processo di attuazione nel tempo, presenta ulteriori ragioni di iniquità perché la sua attuazione per tranches, con accertamenti notificati, alcuni entro la fine del 2008 ed altri entro la fine del 2009, comporta una ulteriore disparità di trattamento perché sulla base dei primi, si cominceranno a pagare maggiori imposte dal 2009, mentre per gli altri dal 2010. Inoltre, a questa revisione catastale, interessante parte del territorio comunale, non potrà seguire, sulla base della disposizione di legge che ha originato il procedimento, un'analoga revisione in altre zone e la sussistenza del presupposto per l'applicazione della legge istitutiva è già stata verificata storicamente ad una determinata data, da parte della Agenzia del territorio e non è possibile ritornare sulla decisione.

"Sicché - ha affermato Clerici - o si è proceduto per tutte le zone per le quali si è riscontrata la sussistenza del presupposto, ed allora l'operazione è esaurita, o se n'è lasciata indietro qualcuna, sulla base di una discrezionalità che non esiste nella legge: allora l'illegittimità deriva da questo motivo. E avremo la conseguenza aberrante - ha continuato - che per due immobili vicini, che hanno avuto nel tempo due incrementi di valore eguali, per l'uno è intervenuta la revisione ( con aumento dei valori catastali e maggiori tasse ) mentre per l'altro - ha concluso Clerici - questa revisione non interverrà mai più per il semplice e puro fatto che essi ricadono in differenti e distinte zone, sulla base di una apodittica ripartizione comunale".

Assoedilizia ha poi ricordato che sulla questione è pendente un ricorso al TAR contro la deliberazione del Consiglio Comunale di Milano di individuazione delle microzone e contro le determinazioni della Agenzia del territorio; e che, quanto prima, verrà proposto, se del caso,  il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo.

 

 

 

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