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Scadenza del 9.2.2012
Imposta di bollo - versamento assegni circolari
Adempimento: Versamento in modo virtuale dell'imposta di bollo sugli assegni circolari in circolazione alla fine del 4° trimestre dell'anno precedente. Soggetti: Banche ed Istituti di Credito autorizzati ad emettere assegni circolari Modalità: Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F23, presso: - banche convenzionate; - agenzie postali; - concessionari della riscossione. Normativa di riferimento: - D.P.R. 26/10/1972, n. 642, art. 10, Tar. 1; - D.Dir. 17/12/1998 - Provv. Agenzia entrate 14/11/2001. Codice tributo: - 456T: Imposta di bollo - tassa sui contratti di borsa Sanzioni: Sanzione amministrativa: - omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo: sanzione da 1 a 5 volte l'imposta evasa.
Scadenza del 13.2.2012
Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento
Adempimento: Versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento. Il versamento riguarda la seconda rata del I periodo contabile (gennaio-febbraio), pari al 25% del PREU dovuto per il V periodo contabile (settembre-ottobre) dell'anno precedente. Soggetti: Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all'art. 110, co. 6, R.D. n. 773/1931 (TULPS) Modalità: Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica. Normativa di riferimento: - R.D. 18/06/1931, n. 773, art. 110 comma 6 - D.P.R. 26/10/1972, n. 640, art. 14-bis - D.P.R. 30/12/1999, n. 544, art. 6 - D.L. 30/09/2003, n. 269, art. 39, conv. con modif. dalla L. 326/2003; - D.M. 8/04/2004 - D.L. 04/07/2006, n. 223, art. 37, co. 49; - D.M. 12/04/2007. Codice tributo: - 5155: prelievo erariale unico ed interessi - I periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007). Sanzioni: Sanzioni amministrative: - omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato;
Scadenza del 15.2.2012
Fatturazione differita
Adempimento: Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento. La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione. Soggetti: Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti ad IVA Modalità: Registro delle vendite o dei corrispettivi Normativa di riferimento: - D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 21 e 23; - D.P.R. 14/08/1996, n. 472, art. 1; - Circolare 19/10/2005, n. 45/E; - Risoluzione 15/11/2004, n. 135/E; - Risoluzione 07/03/2002, n. 78/E Sanzioni: Sanzione amministrativa: - violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni imponibili: sanzione dal 100% al 200% dell'Iva relativa al corrispettivo non documentato/registrato con un minimo di euro 516; - violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni non imponibili o esenti: sanzione dal 5% al 100% dei corrispettivi non documentati/registrati con un minimo di euro 516; - registrazione con indicazione di un'imposta inferiore a quella dovuta: sanzione dal 100% al 200% dell'imposta non documentata, con un minimo di euro 516; - omesso o insufficiente versamento periodico: sanzione pari al 30% dell'importo non versato.Sanzione penale: - emissione di fatture per operazioni inesistenti: reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni. Se l'importo è inferiore a euro 154.937,07 per periodo d'imposta, si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni
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