Fondato e diretto da Laura Cherubini: direttore@impresamia.it - Redazione: redazione@impresamia.it - Pubblicità: commerciale@impresamia.it
News
LAVORO - Franchising Mail Boxes Etc: un'alternativa valida (Pubblicità) LAVORO - Riforma: voucher agricoli: Cia, soluzione parziale e insufficiente. Fornero non ascolta mondo agricolo TERREMOTO - Agricoltura in ginocchio: Confagricoltura, snellire la burocrazia per permettere agli imprenditori di ricominciare a lavorare CRISI - Agricoltura: Fima, moratoria è una precondizione per rinascita economica LAVORO - Formazione: corso per direttore tecnico della produzione di elementi in legno strutturale (Pubblicità) LAVORO - Riforma: continua a singhiozzo l'esame degli emendamenti. Alle 17,30 in Aula al Senato CRISI - Imprese: Istat, a rischio di credit cruch UE - Parlamento: fermo no alle pratiche commerciali sleali della Cina TURISMO - Polonia: wokshop B2B a Cracovia per favorire l'incontro tra la domanda polacca e l'offerta turistica italiana LAVORO - Riforma: verso ok tra le polemiche. Per i papà congedo obbligatorio alla nascita del figlio CRISI - Imu: Centrella (Ugl) via dalla prima casa a uso abitazione e giusta riforma fiscale TURISMO - Fallimento Viaggi del Ventaglio: consumatori beffati, l'attivo non copre i risarcimenti. Adiconsum: serve Fondo paritetico LAVORO - Formazione: Corso segretaria studio medico (Pubblicità) IMPRESE - Crediti Pa: Marcegaglia, bene le certificazioni dei crediti. Adsso approvazione celere della direttiva Ue LAVORO - Diseguaglianze: Istat, donne penalizzate soprattutto al Sud LAVORO - Riforma: valore orario dei voucher in agricoltura nuovo nodo da sciogliere LAVORO - Riforma: sindacati, allungare durata dei permessi di soggiorno in attesa di occupazione REGIONI - Leggi: Cdm, impugnate e non dal Cdm TERREMOTO - Cdm: ok stato d'emergenza e rinvio pagamento Imu per case e stabilimenti dichiarati inagibili IMPRESE - Sace: € 4,6 miliardi di nuovi progetti in pipeline in Brasile, il migliore tra i Bric per business climate

Seguici su

IM-Impresamia su Twitter

Login

Effettua il login al sito per accedere a tutte le notizie non in abbonamento. _______________

Lavori parlamentari

Corsi Master Stage

Scadenze fiscali

Home Bandi MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO- agevolazioni a sostegno degli investimenti di innovazione industriale
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO- agevolazioni a sostegno degli investimenti di innovazione industriale PDF Stampa E-mail
Tweet me!
Bandi
AddThis Social Bookmark Button

 

innovazione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 dicembre 2009

Disciplina dei contratti di innovazione tecnologica ai sensi della

legge 17 febbraio 1982, n. 46. (10A02222)

 

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

Vista la legge n. 46 del 17 febbraio 1982, che definisce l'ambito

di intervento delle agevolazioni a sostegno degli investimenti di

innovazione industriale (nel seguito legge n. 46/1982);

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato del 16 gennaio 2001 recante direttive per la

concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per

l'innovazione tecnologica FIT (nel seguito Direttiva 2001);

Visto l'art. 1, commi da 354 a 361, della legge n. 311 del 30

dicembre 2004, che ha costituito, presso la Gestione separata di

Cassa depositi e prestiti S.p.A. (nel seguito CDP), il «Fondo

rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca»

(nel seguito FRI);

Visto il decreto interministeriale del 1° febbraio 2006, che ha

stabilito i criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse del FRI

(nel seguito D.I. 1º febbraio 2006);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10

luglio 2008, con il quale e' stata adeguata la regolamentazione alla

disciplina comunitaria, di cui alla direttiva 2006C 323 01 in materia

di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (nel

seguito Direttiva 2008);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5

febbraio 2009, che ha definito le modalita' di accesso alla procedura

negoziale per gli interventi di cui alla legge n. 46/1982 (nel

seguito decreto ministeriale 5 febbraio 2009);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29

luglio 2009, che ha ammesso gli interventi di cui al decreto

ministeriale 5 febbraio 2009 al finanziamento a valere sulle risorse

del FRI gestito dalla CDP (nel seguito decreto ministeriale 29 luglio

2009);

Vista la circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 8475

del 29 luglio 2009 (nel seguito Circolare n. 8475 del 29 luglio

2009);

 

Decreta:

 

Art. 1

 Disciplina dei contratti di innovazione tecnologica

 

1. Il presente decreto, ad integrazione e modifica del decreto

ministeriale 5 febbraio 2009 e del decreto ministeriale 29 luglio

2009, disciplina i contratti d'innovazione tecnologica tra il

Ministero imprese, ed organismi di ricerca pubblici e privati, di cui

al successivo art. 4, fissando le condizioni, i criteri e le

modalita' agevolative per la realizzazione di progetti di rilevanti

dimensioni finalizzati a promuovere azioni di innovazione

tecnologica.

2. I contratti d'innovazione tecnologica vengono stipulati ad esito

di una procedura negoziale, condotta ai sensi del successivo art. 6,

e possono prevedere anche la partecipazione di altre amministrazioni

centrali e locali, universita' ed istituti di ricerca.

 

Art. 2

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto e tenuto conto della convenzione

tipo approvata con delibera CIPE n. 76/2005, che regola i rapporti

tra la CDP ed i soggetti coinvolti nella gestione di finanziamenti a

valere sul FRI, valgono le definizioni seguenti.

a) «disciplina comunitaria»: la disciplina comunitaria in materia

di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C

323/01) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del

30 dicembre 2006;

b) «PMI»: le imprese classificate di piccola o media dimensione

secondo i criteri stabiliti nell'allegato n. 1 al regolamento (CE)

70/2001 del 12 gennaio 2001, come modificato dal regolamento (CE)

364/2004 del 25 febbraio 2004, e nel decreto del Ministro dello

sviluppo economico del 18 aprile 2005;

c) «grandi imprese»: le imprese che non rientrano nella

definizione di PMI;

d) «organismo di ricerca»: soggetto senza scopo di lucro, quale

un'universita' o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo

status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o

fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello

svolgere attivita' di ricerca di base, di ricerca industriale o di

sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante

l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;

tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attivita' di

ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le

imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad

esempio in qualita' di azionisti o membri, non godono di alcun

accesso preferenziale alle capacita' di ricerca dell'ente medesimo

ne' ai risultati prodotti;

e) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

f) «programma di sviluppo sperimentale»: programma

prevalentemente costituito da attivita' di sviluppo sperimentale con

la possibilita' di includere in aggiunta esclusivamente attivita'

connesse, comunque non preponderanti, di ricerca industriale;

g) «soggetto beneficiario»: il soggetto che richiede le

agevolazioni della legge n. 46/1982 ai sensi del decreto 5 febbraio

2009 e che stipula ciascun contratto di finanziamento ai fini della

realizzazione di uno o piu' programmi di sviluppo sperimentale;

h) «soggetto proponente»: soggetto beneficiario che presenta la

proposta di progetto d'innovazione tecnologica;

i) «finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo

termine concesso dalla CDP S.p.A. al soggetto beneficiario per uno

dei programmi di sviluppo sperimentale oggetto della domanda di

agevolazione;

j) «finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo

termine concesso dal soggetto finanziatore al soggetto beneficiario

per uno dei programmi di sviluppo sperimentale oggetto della domanda

di agevolazione;

k) «finanziamento»: l'insieme del finanziamento agevolato, del

finanziamento bancario;

l) «soggetto convenzionato»: il soggetto gestore che ha

sottoscritto con il Ministero, in proprio o quale mandatario di un

raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), una convenzione in

relazione alla gestione degli interventi della legge n. 46/1982, ai

sensi del comma 5, art. 2 della Direttiva 2008;

m) «soggetto agente»: il soggetto che sottoscrive la convenzione

con CDP S.p.A. per lo svolgimento delle attivita' relative alla

stipula, all'erogazione ed alla gestione del finanziamento;

n) «soggetto finanziatore»: la banca che svolge la valutazione

del merito di credito per proprio conto e per conto della CDP e

concede al soggetto beneficiario il finanziamento bancario;

o) «area Convergenza»: l'area geografica costituita dall'insieme

delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;

p) «area Mezzogiorno»: l'area geografica costituita dall'insieme

dell'area Convergenza e delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e

Sardegna.

 Art. 3

 Finalita' dei contratti d'innovazione tecnologica

 

1. I contratti d'innovazione tecnologica hanno ad oggetto progetti

di rilevanti dimensioni, in grado di accrescere il patrimonio

tecnologico del Paese attraverso lo sviluppo di tecnologie di

processo o di prodotto capaci di determinare un salto competitivo

rispetto alle produzioni attuali di imprese operanti su mercati di

significativa dimensione mondiale. Tali progetti, inoltre, devono

perseguire un valore aggiunto in termini di miglioramento del livello

di vita dei cittadini, dal punto di vista della qualita' della vita,

della sicurezza, della salute o di altre utilita' sociali,

dell'ambiente, del paesaggio, della fruizione dei beni culturali.

2. I progetti sono composti da uno o piu' programmi di sviluppo

sperimentale, ammissibili ai sensi della Direttiva 2008, strettamente

connessi e funzionali tra di loro in relazione all'obiettivo globale

previsto dal progetto.

3. Il progetto viene presentato da un soggetto proponente che, in

caso di piu' programmi di sviluppo sperimentale, assume la

responsabilita' della sua complessiva coerenza tecnica ed economica.

4. L'importo complessivo dei costi ammissibili di un progetto

d'innovazione tecnologica agevolabile non puo' essere inferiore ai 10

milioni di euro. Qualora il progetto proposto sia composto di piu'

programmi di sviluppo sperimentale, si richiedono le ulteriori

seguenti condizioni:

a) l'importo del programma di sviluppo sperimentale promosso dal

soggetto proponente non puo' essere comunque inferiore ai 5 milioni

di euro;

b) l'importo dei costi ammissibili di ciascuno degli eventuali

ulteriori programmi non puo' essere inferiori a 3 milioni di euro, ad

eccezione di quelli presentati dagli organismi di ricerca, per i

quali l'importo minimo si abbassa a 1 milione di euro;

c) ciascun programma non puo' comportare costi ammissibili in

misura superiore al 70% ne' in misura inferiore al 10% dei costi

ammissibili complessivi del progetto.

5. Ciascun programma di sviluppo sperimentale componente deve avere

una durata non inferiore a diciotto mesi e non superiore a trentasei.

 

 Art. 4

 Soggetti beneficiari e spese ammissibili

 

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono quelli previsti

all'art. 3 della Direttiva 2008.

2. Il soggetto proponente di un progetto di innovazione tecnologica

puo' essere esclusivamente uno dei soggetti di cui all'art. 3, comma

1, lettere a), b) e d) della Direttiva 2008. Nel caso di progetto di

innovazione tecnologica realizzato da piu' soggetti beneficiari, il

soggetto proponente ne assume la responsabilita' ai soli fini della

coerenza tecnica ed economica.

3. Le spese ammissibili e i relativi costi agevolabili, sia per le

attivita' di ricerca industriale, sia per quelle di sviluppo

sperimentale, sono quelli previsti all'art. 5 della Direttiva 2008.

4. In caso di concessione di una quota di contributo diretto alla

spesa la cui fonte di finanziamento siano le risorse a valere sul PON

ricerca e competitivita' 2007-2013, si terra' conto di quanto

previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3

ottobre 2008 che definisce le norme sull'ammissibilita' delle spese

per programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di

programmazione 2007-2013.

 

 Art. 5

 Forma e intensita' delle agevolazioni

 

1. Le agevolazioni concedibili ad esito della sottoscrizione di un

contratto di innovazione tecnologica sono quelle disposte

all'articolo unico del decreto ministeriale 29 luglio 2009, e

precisamente:

a) quelle di cui all'art. 4 della Direttiva 2008, salvo la

possibilita' di ridurre l'intensita' di aiuto in fase di

negoziazione, prevista all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale

5 febbraio 2009;

ovvero

b) quelle di cui all'art. 5 del D.I. 1° febbraio 2006.

2. Durante la fase di negoziazione di cui al successivo art. 6, per

ciascun programma di sviluppo sperimentale viene scelta una delle due

modalita' in relazione alle esigenze espresse da ciascun soggetto

beneficiario.

3. I programmi di sviluppo sperimentale realizzati nell'area

Convergenza e/o nell'area Mezzogiorno, a condizione che siano

disponibili risorse aggiuntive rispetto a quelle nazionali

esplicitamente a tale scopo destinate, possono essere agevolati,

anche nella forma esclusiva del contributo diretto alla spesa, in

misura:

pari al 20% nominale dei costi riconosciuti ammissibili per i

programmi svolti dalle grandi imprese;

pari al 40% nominale dei costi riconosciuti ammissibili per i

programmi svolti dalle piccole imprese;

pari al 30% nominale dei costi riconosciuti ammissibili per i

programmi svolti dalle medie imprese;

pari al 40% nominale dei costi riconosciuti ammissibili per i

programmi svolti dagli organismi di ricerca.

4. Qualora il valore complessivo delle agevolazioni determinate

nella modalita' a) o b) superi le intensita' massime previste dalla

Disciplina comunitaria, il Ministero provvede alla riduzione del

contributo alla spesa e, ove necessario, del finanziamento agevolato

ovvero della misura del contributo in conto interessi.

 Art. 6

 Fase di negoziazione

 

1. L'istanza di accesso alla procedura negoziale di cui all'art. 1,

comma 2, deve essere presentata in bollo, debitamente sottoscritta

dal legale rappresentante del soggetto proponente e degli eventuali

altri soggetti richiedenti, al Ministero dello sviluppo economico,

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, Direzione

generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali,

Divisione VIII, Via Giorgione 2/b - 00146 Roma.

2. La predetta istanza deve essere corredata da una proposta di

massima contenente:

la descrizione tecnico-economica dell'obiettivo del progetto di

innovazione tecnologica e le caratteristiche tecniche dei singoli

programmi di sviluppo sperimentale che lo compongono, con particolare

riguardo alla loro connessione e funzionalita' con l'obiettivo

medesimo;

la dimostrazione della ricaduta degli effetti del progetto,

anche in termini di impatto occupazionale, indicando, altresi',

l'ubicazione delle sedi di svolgimento del progetto;

i profili dei soggetti coinvolti nella realizzazione dei

singoli programmi di sviluppo;

il piano finanziario per la realizzazione del progetto,

dettagliata per singolo programma di sviluppo sperimentale, sia in

termini di costi previsti che di fonti di copertura.

3. L'istanza di accesso e la proposta di massima devono essere

elaborate utilizzando gli schemi di cui agli allegati 1 e 2 della

circolare n. 8475 del 29 luglio 2009, e devono essere presentate, a

pena d'invalidita' dell'istanza, a mezzo di raccomandata a/r. Per la

presentazione dell'istanza si fa riferimento alla data di spedizione.

Le istanze presentate in modo difforme e/o con documentazione

incompleta rispetto a quanto indicato saranno considerate

irricevibili e inammissibili.

4. Il Ministero esamina le caratteristiche del progetto di massima

per accertarne la compatibilita' con quanto stabilito ai precedenti

articoli 1 e 3, verificando preliminarmente la disponibilita' delle

risorse finanziarie richieste dal progetto e la coerenza con gli

indirizzi del Ministro in materia di innovazione tecnologica. Il

Ministero comunica l'esito di tale esame al soggetto proponente entro

venti giorni dal ricevimento dell'istanza.

5. In caso di esito positivo dell'istanza di accesso, il Ministero

avvia la fase di negoziazione con il soggetto proponente al fine di

verificare la conformita' del progetto d'innovazione tecnologica

proposto ai precedenti articoli 1, 3, 4, nonche' la sua fattibilita'

tecnica ed economica, anche con riferimento agli altri eventuali

soggetti coinvolti. Durante tale fase viene richiesto al soggetto

proponente di fornire, per ciascun soggetto beneficiario che presenta

un programma di sviluppo sperimentale con un ammontare di costi

ammissibili non inferiori ai 3 milioni di euro, l'indicazione

dell'istituto di credito ordinario da utilizzare come soggetto

finanziatore, nonche' di specificare la composizione percentuale del

finanziamento, indicato nella proposta di massima, tra finanziamento

agevolato e finanziamento bancario.

6. Al fine di assicurare la coerenza del progetto d'innovazione

tecnologica proposto agli indirizzi di politica industriale, il

Ministero:

a) verifica la possibilita' di potenziare la capacita' propria

del progetto di incidere sullo sviluppo tecnologico del Paese,

attraverso il raccordo con iniziative simili o complementari,

favorendo il contatto tra il soggetto proponente ed altri soggetti

qualificati, tra i quali eventualmente anche soggetti proponenti di

altri progetti d'innovazione tecnologica;

b) rivede le modalita' attuative del progetto, con particolare

attenzione agli effetti ed alla tempistica di realizzazione, fornendo

eventuali indicazioni in merito alla loro modifica, anche in

relazione al coinvolgimento di nuovi soggetti in grado di rafforzare

il progetto, alla luce di quanto emerso dalla verifica di cui al

punto a);

c) definisce la specifica modalita' agevolativa del progetto, sia

in termini di forme che d'intensita' di aiuto, secondo quanto

disposto all'art. 6.

Per gli scopi di cui ai precedenti punti, il Ministero puo'

avvalersi del soggetto convenzionato incaricato della eventuale

successiva istruttoria e richiedere direttamente o per il tramite del

soggetto convenzionato, tutti i dati e le informazioni che saranno

ritenuti necessari.

7. Il Ministero conclude la fase di negoziazione entro novanta

giorni dalla data della comunicazione di avvio della negoziazione e

ne comunica l'esito al soggetto proponente ai fini della

presentazione della proposta definitiva, anche dettando prescrizioni

e vincoli per la messa a punto della medesima.

8. Nel caso in cui il Ministero richieda chiarimenti o integrazioni

di documenti, il termine di novanta giorni, di cui al comma 7 del

presente articolo, e' sospeso fino ad un termine massimo di sessanta

giorni.

 Art. 7

 Presentazione e istruttoria della proposta definitiva

 

1. La proposta definitiva del progetto di innovazione tecnologica

deve essere compilata dal soggetto proponente utilizzando

esclusivamente, pena l'invalidita' della proposta stessa, lo

specifico software predisposto dal Ministero dello sviluppo

economico, che sara' reso disponibile all'indirizzo

«http://www.innovazione.incentivialleimprese.it/contratti_innovazione

», secondo le istruzioni ed i modelli ivi contenuti.

2. La proposta definitiva deve contenere:

a) l'indicazione del soggetto convenzionato cui sottoporre la

proposta definitiva di progetto per l'istruttoria;

b) l'articolazione del progetto d'innovazione tecnologica

proposto in termini dei programmi di sviluppo sperimentale

componenti;

c) i piani di lavoro specifici dei programmi di sviluppo

sperimentale componenti che:

indichino la scomposizione dei programmi in attivita'

elementari (pacchi di lavoro), per ciascuna delle quali deve essere

specificata l'appartenenza ad una delle due categorie di attivita' di

ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, l'allocazione delle

risorse tecniche ed umane in funzione delle attivita' da svolgere, i

risultati specifici dell'attivita', la sede territoriale presso cui

saranno svolte le attivita';

dettaglino le relazioni di collegamento logico e definiscano

una tempistica realistica ed accettabile delle attivita' e delle

relative uscite dei programmi, con evidenza degli «eventi cardine» da

utilizzare per la verifica del loro stato di avanzamento;

definiscano la lista dei risultati dei programmi in relazione

agli eventi cardine ed alle fasi/sottofasi di realizzazione previste;

indichino le modalita' ed i parametri di verifica proposti per

la valutazione in itinere e finale dei programmi, che consentano di

valutarne l'avanzamento e i risultati rispetto agli obiettivi

prefissati.

d) un piano di management del progetto d'innovazione tecnologico

che:

definisca puntualmente il ruolo del soggetto proponente e degli

altri soggetti beneficiari nella Struttura organizzativa del

progetto, con particolare riferimento al ruolo svolto da eventuali

organismi di ricerca coinvolti;

designi una persona quale Responsabile del progetto

d'innovazione tecnologica ed individui altre persone chiave, tra le

quali almeno un responsabile per ciascuno dei programmi di sviluppo

sperimentale componenti, dotati di un'adeguata e dimostrabile

qualificazione rispetto ai ruoli assegnati (curricula);

descriva le procedure adottate per la gestione delle attivita',

con particolare attenzione all'attivita' previste dal soggetto

proponente per assicurare la coerenza tecnica ed economica del

progetto;

e) i piani economico-finanziari specifici dei programmi di

sviluppo sperimentale componenti che:

forniscano un'esposizione dei costi dei programmi, dettagliata

per pacco di lavoro e per voce di costo di cui all'art. 5;

quantifichino i costi del personale in termini di impegno

richiesto per lo svolgimento delle attivita', espresso in mesi/uomo,

da parte di specifiche figure professionali e dei costi unitari delle

suddette figure professionali;

pianifichino i costi massimi agevolabili suddivisi per

attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e le

richieste di erogazione;

f) le valutazioni del merito di credito dei programmi di sviluppo

sperimentale effettuate da ciascun soggetto finanziatore, nel

rispetto delle direttive emanate dalle Autorita' di vigilanza sulle

attivita' bancarie e degli standard internazionali;

g) la dimostrazione dell'«Effetto di incentivazione», con

riferimento ai programmi di sviluppo sperimentale svolti da soggetti

partecipanti rientranti nella categoria delle grandi imprese secondo

i criteri stabiliti dall'allegato n. 1 al Regolamento (CE) 70/01 e

successive modifiche e integrazioni e dal decreto del Ministro dello

sviluppo economico del 18 aprile 2005, come previsto dalla Disciplina

comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca,

sviluppo e innovazione (2006/C 323/01).

3. La proposta definitiva deve essere presentata, a cura del

soggetto proponente, entro il termine perentorio di trenta giorni dal

ricevimento della comunicazione dell'esito di cui al precedente art.

6, a pena di decadenza dell'istanza. Il Ministero puo' concedere

un'ulteriore periodo di tempo, non superiore a trenta giorni, ai fini

del completamento della documentazione richiesta. Trascorso

inutilmente tale periodo l'istanza di accesso e' considerata

decaduta.

4. Per lo svolgimento dell'istruttoria amministrativa, finanziaria

e tecnico-economica, il Ministero si avvale del soggetto

convenzionato indicato nella proposta definitiva dal soggetto

proponente, anche ricorrendo al supporto di esperti esterni, scelti

tra quelli iscritti all'albo, di cui al decreto ministeriale 7 aprile

2006.

5. Il Ministero provvede all'istruttoria entro trenta giorni dalla

ricezione della proposta definitiva, sulla base della documentazione

presentata, previo parere del Comitato tecnico di cui all'art. 16,

comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46 che si esprime nei

successivi trenta giorni.

6. Il soggetto convenzionato, effettua l'istruttoria della proposta

definitiva analizzando tecnicamente ciascun programma di sviluppo

sperimentale componente, valutando la pertinenza al programma delle

spese previste e la loro congruita' in relazione a ragionevoli

valutazioni di mercato e rideterminando l'ammontare dei costi

agevolabili. I progetti d'innovazione tecnologica per i quali, a

seguito di tale rideterminazione, l'importo complessivo dei costi

agevolabili o la loro distribuzione tra i programmi di sviluppo

sperimentale componenti risultino non conformi a quanto stabilito

all'art. 3, sono dichiarati inammissibili. Successivamente a questa

valutazione l'istruttoria procede per ciascun programma di sviluppo

sperimentale secondo le disposizioni applicabili alla modalita'

agevolativa prescelta durante la fase di negoziazione. In particolare

per la modalita' di cui al punto b) del precedente art. 5, il

soggetto convenzionato provvede ad acquisire da ciascun soggetto

finanziatore, entro il termine di ultimazione dell'attivita'

istruttoria, la comunicazione di esito della delibera del

finanziamento bancario nonche' il correlato mandato interbancario, la

conferma dell'accordo e la conferma del mandato interbancario,

redatti secondo gli schemi allegati alla convenzione-tipo di cui al

D.I. 1° febbraio 2006.

7. Il soggetto convenzionato comunica alla CDP ed al soggetto

agente la delibera del finanziamento del soggetto finanziatore

accettata dal soggetto beneficiario. A seguito della intervenuta

delibera di ciascun finanziamento agevolato effettuata da parte della

CDP, il soggetto convenzionato comunica l'esito definitivo della

procedura al Ministero.

 Art. 8

 Sottoscrizione dei contratti d'innovazione tecnologica

 

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni, il Ministero, il

soggetto proponente e gli altri soggetti beneficiari, tenuto conto

delle risorse disponibili nonche' delle decisioni della Commissione

europea in relazione ad eventuali programmi di sviluppo soggetti a

notifica, sottoscrivono uno specifico contratto con il quale sono

determinati gli impegni dei soggetti beneficiari anche in ordine agli

obiettivi, tempi e modalita' di realizzazione dei programmi, gli

adempimenti a carico dei beneficiari, i preventivi di spesa, le

eventuali partecipazioni di altre imprese, anche estere, al

programma, le condizioni ed il piano delle erogazioni, determinato

sulla base del piano degli investimenti predisposto dai soggetti

beneficiari, nonche' le condizioni per la revoca o l'interruzione dei

benefici e l'eventuale applicazione di penali in caso di

inadempienza. Le linee guida ed i modelli da utilizzare per la

redazione di tali contratti saranno forniti con successivi atti

d'indirizzo.

 

Roma, 14 dicembre 2009

 Il Ministro: Scajola

 Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2010

Ufficio di controllo Ministeri delle attivita' produttive, registro

n. 1, foglio n. 62

 

Ricevi gratis gli aggiornamenti di questo sito:

Fornito da FeedBurner

inncantiere2

Interviste del direttore

Convegno Unioncamere 05.07.2010

made_in_italy

I nostri servizi