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PESCARAREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DEI FONDI DI GARANZIA DEI CONFIDI DEI VARI SETTORI ECONOMICI DELLA PROVINCIA DI PESCARA

(Allegato alla delib. del Consiglio n. 9 del 30/11/2009)

 

Art.1- Norme generali

Ai fini del presente regolamento sono Confidi i Consorzi con attività esterna ex art.2612 c.c., le Società cooperative, le Società consortili per azioni, a responsabilità limitata o Cooperative, che hanno per oggetto la prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione del credito alle piccole e medie imprese consorziate o socie dell’artigianato, del commercio, dell’agricoltura, dell’industria e miste, da parte di banche o di altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Art.2- Finalità dell’iniziativa

Con il presente regolamento la C.C.I.A.A. di Pescara intende sostenere e promuovere lo sviluppo, l’innovazione e la competitività delle imprese del tessuto economico provinciale pescarese mediante la concessione di contributi per l'integrazione dei fondi di garanzia ai Confidi dell'artigianato, del commercio, dell' agricoltura, dell' industria e misti che abbiano stipulato con Istituti di Credito convenzioni per affidamenti a favore di propri associati, che operano nella provincia di Pescara, con garanzia dei Confidi stessi.

Art.3- Stanziamento

Il Consiglio Camerale, tenuto conto delle esigenze dell’economia provinciale, può stanziare annualmente, in sede di redazione del bilancio di previsione, una somma destinata agli interventi di cui all’art.2 del presente regolamento.

Art.4- Requisiti di ammissibilità

I Confidi debbono soddisfare i seguenti requisiti:

1. sede legale nel territorio della regione Abruzzo;

2. sede operativa o unità locale nella provincia di Pescara;

3. sede legale e/o operativa dell’azienda beneficiaria in provincia di Pescara.

Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 2 i Confidi che siano espressione, affiliati o che fanno capo alle Associazioni di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale ( presenti nel CNEL) con sede legale o operativa nella provincia di Pescara, che dimostrino di avere un patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, di 6 milioni di euro e di avere avuto nell'esercizio precedente un volume di operazioni di credito garantite, attestato dagli Istituti di Credito Convenzionati, pari ad almeno 10 milioni di euro, ciò al fine di una più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse. Per il settore agricolo i parametri sopraccitati entrano in vigore dal 1° gennaio 2011.

Ai fini della concessione del contributo le imprese beneficiarie associate ai Confidi, contabilizzate ai fini del calcolo del contributo dovranno avere, pena l’inammissibilità, i seguenti requisiti:

• essere iscritte al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Pescara

• avere sede legale o unità locale o operativa in provincia di Pescara

• essere in regola con il pagamento del diritto annuale

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DEI CONFIDI DEI VARI SETTORI ECONOMICI DELLA PROVINCIA DI PESCARA

non trovarsi in stato di fallimento

I Confidi beneficiari dei contributi previsti dal presente regolamento devono svolgere la propria attività nel rispetto delle norme comunitarie vigenti in materia di aiuti di stato e precisamente:

concedere garanzie in applicazione e nel rispetto dei principi dettati nella Comunicazione della Commissione CE sull’applicazione degli art.87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia n.2000/C 71/07 pubblicata sulla GUCE serie c 71 in data 11.3.2000

 

 presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – ai sensi dell’art.76 del DPR 28 dicembre 200 n.445 – con la quale si attesta che il contributo destinato ad incrementare il fondo di garanzia del Consorzio fidi è stato utilizzato a favore di imprese proprie socie, con sede legale e/o operativa in provincia di Pescara, nel rispetto delle condizioni dettate nella comunicazione della Commissione CE sull’applicazione degli art.87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia n.2000/C 71/07.

Art.5 - Esclusioni

Sono esclusi dal contributo:

a) i Confidi che, avendone l’obbligo ai sensi di legge, non risultino iscritti nel Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.

b) I Confidi i cui statuti non prevedono la possibilità di accesso per tutti gli operatori dei settori ai quali si riferiscono, anche se non aderenti ad associazioni di categoria

c) i Confidi non in regola con il pagamento del diritto annuale

d) i Confidi sottoposti a procedura concorsuale

 

Art.6 – Revoca dei contributi

Il diritto al contributo viene meno nelle ipotesi di scioglimento o fallimento del Confidi e comunque in tutti i casi di inadempienza; a tale riguardo, i Confidi si impegnano a segnalare tempestivamente alla C.C.I.A.A. il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la revoca del beneficio camerale.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare deciderà la Giunta della C.C.I.A.A. di Pescara sentiti, se del caso, gli organismi dei Confidi e gli Istituti di Credito convenzionati.

Le Deliberazioni della C.C.I.A.A. sono atti definitivi.

Art.7 – Criteri di ripartizione dello stanziamento

Lo stanziamento di cui all’art.3 del presente regolamento sarà ripartito tra i Confidi, in possesso dei requisiti di cui all’art.4, che abbiano presentato domanda nelle forme, modi e tempi previsti,

secondo i seguenti criteri:

A) 20% della somma stanziata annualmente in bilancio in parti uguali tra tutti i Confidi ammessi a richiedere i contributi;

B) il 80% della stessa somma stanziata annualmente in bilancio, in proporzione all'ammontare delle operazioni di credito effettuate da ciascun Confidi a favore delle imprese associate secondo le risultanze della documentazione di cui all'art.8, lettera b);

Resta inteso che per ciascun Confidi non si potrà superare il 20 % della somma di cui alla precedente lettera B);

La ripartizione dello stanziamento avrà luogo in base ai dati e alle informazioni di cui alla domanda prevista dall’art.8 del presente Regolamento e alla documentazione ivi allegata.

IL DOCUMENTO

 

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