Articolo 1. Finalità
1. Il presente bando per la presentazione di domande di aiuto finanziario da parte delle imprese, si pone in applicazione di quanto indicato nel Programma Operativo Regionale del Veneto 2007-2013 - parte FESR (approvato con Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007), Asse 1, Linea di intervento 1.1, Azione
1.1.2 e in conformità alle previsioni contenute nella Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 “Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel sistema produttivo regionale”. In particolare, tale norma all’art. 13 comma 1, lett. a) e b), dispone che i provvedimenti di sostegno debbano, “in coerenza con gli indirizzi formulati dai programmi comunitari e nazionali in materia di ricerca ed innovazione”, attuare linee di intervento finalizzate a “rafforzare e coordinare la ricerca scientifica applicata” e “migliorare e diffondere il trasferimento tecnologico”; previsione ripresa, peraltro, anche nel “Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 2008-2010”, che alle Linee 1, 2, 3 e 4 contempla dettagliatamente le attività finanziabili per ogni singola azione, con le relative spese ammissibili, intensità del contributo e categorie di beneficiari.
2. L’intervento si pone l’obiettivo di promuovere l’attivazione e la crescita di strutture di ricerca e innovazione interne alle imprese, oltre che il sostegno al trasferimento tecnologico a favore delle piccole e medie imprese. Tali iniziative devono essere realizzate sulla base degli indirizzi del già citato Piano Strategico Regionale per la Ricerca, lo Sviluppo Tecnologico e l’Innovazione 2008-2010 e in aderenza ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza il 31 marzo 2008. Le attività finanziabili riguardano una gamma di interventi volti a migliorare la competitività delle imprese già esistenti ed operanti sul territorio della Regione Veneto.
3. Gli aiuti relativi alle misure numeri I, II, III, di cui al successivo art. 3, comma 1, saranno concessi sulla base e nel rispetto del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n.
L/214 del 9 agosto 2008; in particolare, oltre alle disposizioni comuni, gli aiuti saranno concessi sulla base
degli articoli 30, 31, 32 del citato regolamento.
4. Gli aiuti relativi alle misure numeri IV, V, VI di cui al successivo art. 3, comma 1, saranno concessi come “aiuti di importo limitato”, in base all’articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (GURI serie generale n. 131 del 9 giugno 2009) - concernente le modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato per l’accesso ai finanziamenti nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” del 22 gennaio 2009” - autorizzati dalla Commissione europea con decisione del 28 maggio 2009 (aiuto di Stato N. 248/2009).
5. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si fa riferimento, ai Regolamenti comunitari n. 1080/2006 del 5 luglio 2006, n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006, n.1828/2006 dell’8 dicembre 2006. Per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese si fa anche riferimento al D.P.R. n. 196/2008. Non sono da ritenersi incompatibili le disposizioni del presente bando più restrittive rispetto a quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale.
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