L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la guida relativa alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico degli edifici esistenti, sulla base delle ultime modifiche apportate, contenute nell’art.29 del D.L. 185/2008 (convertito, con modificazioni, nella Legge 2/2009), nell’art.31, comma 1, della Legge 23 luglio 2009, n.99 e, da ultimo, nel Decreto Interministeriale del 6 agosto 2009, che prevede la semplificazione degli adempimenti amministrativi per usufruire della detrazione in questione.
Le novità da segnalare sono:
l’introduzione di una comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui i lavori proseguono oltre un periodo d’imposta (individuata dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Protocollo n.57639/2009);
la ripartizione in cinque rate annuali di pari importo per gli interventi eseguiti a decorrere dall’anno d’imposta 2009 (nel 2008 la ripartizione andava da un minimo di tre a un massimo di dieci rate annuali);
la sostituzione, con effetto retroattivo, della tabella dei valori minimi di trasmittanza termica;
l’esonero, anche per le caldaie a condensazione, a partire dal 15 agosto 2009, della presentazione dell’attestato di qualificazione energetica (l’esonero si applicava già per la sostituzione di finestre e degli infissi e per l’installazione di pannelli solari).
Tra le novità non citate nella Guida dell’Agenzia, bisogna ricordare quella dei nuovi valori di riferimento sul risparmio energetico, che è necessario rispettare dal 1° gennaio 2010. In particolare, per ottenere la detrazione del 55%:
per gli interventi di riqualificazione energetica ‘‘globale’’ (art.1, comma 344, della Legge 296/2006), occorre far riferimento ai valori limite di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale riportati nelle tabelle del punto 2 dell’Allegato A del Decreto 11 marzo 2008;
per gli interventi sulle strutture opache orizzontali, verticali, e sulle finestre comprensive di infissi (art.1, comma 345, della Legge 296/2006), i valori limite di trasmittanza termica a cui far riferimento sono quelli riportati nella tabella del punto 2 dell’Allegato B del medesimo Decreto 11 marzo 2008.
Per un riepilogo degli interventi agevolati, della misura massima della detrazione riconosciuta in funzione dei lavori eseguiti e dei chiarimenti ministeriali forniti in materia, si rinvia al Dossier ANCE n. 12 del 6 luglio 2009, in corso di aggiornamento.
Fonte: Ance
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