| GOVERNO- Incentivi per le assunzioni di lavoratori con indennità di disoccupazione |
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PresentazioneLa Legge Finanziaria 2010 (L. del 23/12/2009 n. 191) assegna un beneficio, in forma di riduzione contributiva o di incentivi, ai datori di lavoro che assumono lavoratori titolari dell’indennità di disoccupazione, in presenza di ulteriori requisiti.Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con due distinti decreti, n. 53343 e n. 53344 del 26 luglio 2010, ha stabilito nel dettaglio quali soggetti possono usufruire del beneficio. Il Decreto Interministeriale n. 53343 è relativo alla riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione ordinaria, non agricola, con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di età (art.2, comma 134, della Finanziaria 2010). Non viene erogato:se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale; se nei sei mesi precedenti il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati; se il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario. se tra l’impresa che assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore c’è coincidenza sostanziale degli assetti proprietari o intercorrono rapporti di controllo. In tali casi il beneficio spetta lo stesso se l’assunzione avviene dopo sei mesi dal licenziamento. Il decreto specifica nel dettaglio misura, durata del beneficio e presupposti necessari. Tra l’altro, è previsto che esso spetti per le assunzioni a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, effettuate dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. Il datore di lavoro che vuole chiedere il beneficio deve presentare domanda all’Istituto nazionale della previdenza sociale entro il mese successivo alla data di stipulazione del contratto di lavoro, con le modalità che verranno definite dall’Istituto. Per i contratti stipulati prima della pubblicazione delle istruzioni Inps, la domanda va trasmessa entro il mese successivo alla suddetta pubblicazione. Il decreto stabilisce anche le modalità relative al prolungamento della riduzione contributiva, previsto dalla L. 191/09 art.2 comma 134, a favore di chi assuma lavoratori in mobilità o che beneficiano dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianità contributiva. Per la concessione dei benefici disciplinati dal decreto n. 53343 sono stanziate risorse finanziarie pari a 120 milioni di euro per il 2010. Sono misure cumulabili con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori titolari dell’indennità di disoccupazione ordinaria o speciale di disoccupazione edile, se ne ricorrono i requisiti (incentivo previsto dall.art.2 comma 151, L. 191/09 e disciplinato dal D.M. n. 53344). Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Il decreto n. 53344Il Decreto interministeriale n. 53344 del 26 luglio 2010 riguarda l’incentivo previsto dall’ art. 2, comma151, L. 191/09 e ne stabilisce le modalità di attuazione. Questi i punti principali. Sono ammessi all’incentivo tutti i datori di lavoro che assumono lavoratori titolari dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell’indennità speciale di disoccupazione edile. Spetta anche alle cooperative per il socio con cui le stesse sottoscrivono un contratto di lavoro subordinato.
l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge , dal contatto collettivo, da un contratto individuale; se nei dodici mesi precedenti il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, tranne che l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità diverse sostanzialmente da quelle dei lavoratoti licenziati; se il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvo che l’assunzione sia finalizzata ad acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario; se tra chi assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore c’è coincidenza sostanziale degli assetti proprietari o intercorrono rapporti di controllo. In tali casi il beneficio spetta lo stesso se l’assunzione avviene dopo sei mesi dal licenziamento. L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. Spetta anche nel caso in cui il datore di lavoro trasformi nel corso dell’anno 2010 un contratto di lavoro a tempo determinato, comunque stipulato dopo il 1° gennaio 2010, in contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Le risorse stanziate sono pari a 12 milioni di euro per l'anno 2010; nel caso di insufficienza delle stesse risorse, l'incentivo viene concesso secondo l'ordine cronologico di stipula dei contratti di lavoro. Per ottenere il beneficio, il datore di lavoro deve fare domanda all’Inps entro il mese successivo alla stipulazione del contratto di lavoro. Per i contratti stipulati prima della pubblicazione del DM, la domanda può essere presentata entro il mese successivo alla pubblicazione. Per saperne di piu' vai al sito http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/incentivi_assunzione/decreto.html
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