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Home Ambiente Tutte le norme ambientali del decreto Ronchi “salva infrazioni”
Tutte le norme ambientali del decreto Ronchi “salva infrazioni” PDF Stampa E-mail
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ambienteEcco cosa cambierà

 

 

Dopo l’approvazione definitiva da parte della Camera del 19 novembre 2009 è ora in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Disegno di legge c.d. “Salva infrazioni”. Tra le norme della nuova legge ve ne sono molte che riguardano l’ambiente, e tra queste ricordiamo quelle sull’attuazione del Protocollo di Kyoto, sulla gestione dei RAEE e sulla “privatizzazione” dell’acqua..

Come è noto, il DDL n. AC 2897 – detto anche “decreto Ronchi”, dal nome del proponente, il Ministro senza portafoglio per le politiche europee, Andrea Ronchi - reca tutta una serie, disparata, di “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”.

La sua finalità, dichiarata sin dal titolo, è quella di adempiere ad obblighi comunitari ormai scaduti o di rimediare al loro recepimento non corretto, in buona sostanza per evitare o per poter far chiudere procedure d'infrazione comunitarie aperte nei confronti dell’Italia.

Le novità del nuovo testo

Nel corso delle letture parlamentari, il testo ha subito delle integrazioni anche rilevanti rispetto a quello originariamente proposto ed è passato da 20 a 30 articoli. In particolare, una sostanziale modifica è stata apportata all’art. 15 del DL n. 135/2009 – norma di cui parleremo diffusamente più avanti – con l’introduzione delle disposizioni relative alla liberalizzazione dei servizi pubblici essenziali che ha suscitato vibranti polemiche da parte di molti enti locali, associazioni ambientaliste e consumatori che leggono tali disposizioni come una vera e propria “privatizzazione” dell’acqua pubblica.

Altre modifiche sono state introdotte al fine di prorogare alcuni termini in materia di rifiuti e di servizio idrico.

Proviamo allora a ripercorrere il testo così emendato per poter rintracciare, articolo per articolo, tutte le norme “ambientali” confermate dal procedimento di conversione o destinate ex novo ad entrare in vigore a seguito della pubblicazione in gazzetta.

Veicoli fuori uso (art. 1)

L’art. 1 del DL n. 135/2009 modifica il DLgs. 24 giugno 2003, n. 209, decreto che, in attuazione della direttiva 2000/53/CE, ha introdotto nell’ordinamento una nuova disciplina in materia di gestione di rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, dai loro componenti e materiali e dai pezzi di ricambio. Il testo dell’art. 1 non ha subito modifiche in sede di conversione in legge.

In via generale questo intervento tende ad ovviare alla “perseveranza” con la quale, sino ad ora, il nostro legislatore non è riuscito a recepire senza errori nell’ordinamento la normativa comunitaria sui veicoli fuori uso.

Già un anno e mezzo fa, infatti, con l’art. 7 del D.L. n. 59/2008, (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 giugno 2008, n. 101), il legislatore aveva cercato di rimettere le cose a posto a seguito della prima, seria, tirata d’orecchie della UE: ci riferiamo alla procedura d'infrazione n. 2204/2003 e alla successiva sentenza del 24 maggio 2007 (causa C-394/05) della Corte di giustizia UE con cui si rimproverava all’Italia il restringimento del campo di applicazione della direttiva 2000/53/CE, per l’appunto non correttamente recepita col DLgs n. 209/2003.

Ora - coll’art. 1 in parola - il legislatore si è rimboccato le maniche per rimediare alla nuova procedura d’infrazione avviata dalla Commissione europea per inadempimento degli obblighi di esecuzione proprio della sentenza del 24 maggio 2007 (che potrebbe portare ad un nuovo ricorso innanzi alla Corte di giustizia UE e a eventuali pesanti sanzioni pecuniarie).

In primo luogo, quindi, l’art. 1, comma 1, lettera a) del DL n. 135/2009 sostituisce il comma 15 dell'art. 5 del DLgs n. 209/2003, prevedendo per le imprese di autoriparazione due differenti modalità di consegna dei pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli:

1) se le imprese sono iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali, la consegna diretta dei pezzi ad un “centro di raccolta” (ex DLgs n. 209/2003, art. 5, comma) organizzato dai produttori dei veicoli;

2) negli altri casi, la consegna tramite un operatore autorizzato alla raccolta e al trasporto di rifiuti, ad eccezione di quelle imprese per le quali è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta.

In secondo luogo, l’art. 1, comma 1, lettera b) del DL n. 135/2009, modifica l’art. 10 del DLgs n. 209/2003 inserendovi un comma 1-bis, in base al quale: - il produttore dei componenti del veicolo è ora obbligato a mettere a disposizione dei “centri di raccolta” (ex art. 3, comma 1, lett. p) del DLgs n. 209/2003) adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale (in pratica, si ripristina il “vecchio” comma 2 precedentemente soppresso dall'art. 7, comma 4 del DLgs n. 149/2006, “Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso”).

Come sopra indicato, peraltro, qui, in accordo alla citata sentenza, i “centri di raccolta” sono quelli di cui all'art. 3, comma 1, lett. p) del DLgs n. 209/2003, cioè gli impianti di trattamento che effettuano almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso.

Recepimento della direttiva 2009/17/CE: trasporto via mare di merci pericolose (art. 3-bis)

Tra i commi dell’art. 3-bis, introdotto dal Senato, ce n’è uno che riguarda le azioni di contrasto alle attività pericolose per l’ambiente. In particolare, il comma 2 dell’art. 3-bis fissa l’avvio, a partire dall’esercizio 2009, di un programma pluriennale per implementare gli interventi di sviluppo e adeguamento della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto (Guardia costiera), come previsto dall’art. 2, comma 99, della “Finanziaria per il 2008”.

Quest’ultima norma, per le finalità indicate, ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro il 2008, 10 milioni di euro per il 2009, così da poter garantire la piena attuazione della direttiva 2009/17/CE (che ha modificato la direttiva 2002/59/CE) in tema di monitoraggio del traffico navale e di informazione, con riferimento al controllo e alla vigilanza sull’attività di pesca, e alla risposta delle autorità in caso di incidente o in presenza di situazioni potenzialmente pericolose in mare. In base a tale disciplina ogni nave che fa scalo in un porto comunitario è tenuta ad avere a bordo un sistema di identificazione automatica (AIS) e un registratore dei dati di viaggio (Voyage Data Recorder, VDR) e a comunicare determinate informazioni alle autorità marittime in caso di trasporto di merci pericolose o inquinanti.

La principali modifiche introdotte dalla direttiva 2009/17/CE sono tese ad aumentare il livello di sicurezza ed efficienza del sistema e, in particolare, riguardano: - l’estensione dell’obbligo di installare il sistema di identificazione automatica (AIS) a partire dai pescherecci di lunghezza superiore ai 15 metri; - l’ampliamento degli obblighi informativi relativi al trasporto di merci pericolose; - l’interconnessione dei sistemi per la gestione delle informazioni marittime con il sistema comunitario “SafeSeaNet”, per consentire lo scambio dei dati tra i diversi Stati membri. Stop a lampadine, elettrodomestici e motori elettrici non eco-compatibili (art. 3-quater) L’art. 3-quater del DL n. 135/2009 riguarda lampadine, elettrodomestici e motori elettrici privi di determinati requisiti di efficienza e rispetto dell’ambiente.

L’immissione di questi prodotti sul mercato viene subordinata al rispetto degli attributi minimi fissati dai relativi regolamenti della Commissione europea sulle modalità applicative della direttiva 2005/32/CE (c.d. “EuP”, da “Energy using Products”), a decorrere:

- dal 1° gennaio 2011 per le lampadine ad incandescenza e le specifiche progettuali degli elettrodomestici (art. 3-quater, comma 1).

- dal 1° gennaio 2010, per i motori elettrici, anche all'interno di apparati, e per gli elettrodomestici (art. 3-quater, comma 2).

Tali previsioni - introdotte dal Senato - adeguano la disciplina di settore alla nuova regolamentazione comunitaria, più dettagliata per requisiti e tempistica, abolendo nel contempo i divieti introdotti dalla Legge finanziaria 2008 (L. 244/2007, art. 2, commi 162 e 163).

Si noti, peraltro, che la direttiva “EuP” del 2005 è stata abrogata e sostituita dalla recentissima direttiva 2009/125/CE, art. 24 (G.U.C.E. 31 ottobre 2009, n. L 285), che ne ha esteso il campo di applicazione.

Quest’ultima direttiva 2009/125/CE, quindi, non riguarda più i soli prodotti che consumano energia ma tutti quelli ad essa connessi (come per esempio, i materiali da costruzione, quali finestre e materiali isolanti, o alcuni prodotti che utilizzano l’acqua, quali soffioni doccia e rubinetti) e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 20 novembre 2010.

Comitato di gestione della direttiva Kyoto, AIA e cogenerazione (art. 4, commi 1-5bis) L’art. 4 prevede una serie di misure differenti in tema di emission trading per l’attuazione del Protocollo di Kyoto (commi 1 e 2), di innovazione tecnologiche ambientali e di autorizzazione integrata ambientale, AIA statale (commi 3, 3-bis, 4 e 5) e di cogenerazione (comma 5-bis): - il comma 1 contiene alcune modifiche al DLgs n. 216/2006, al fine di definire e razionalizzare la collocazione amministrativa e la governance del Comitato nazionale di gestione della direttiva 2003/87/CE e della attività di gestione del protocollo di Kyoto, mentre il comma 2 prevede che tale Comitato svolga il ruolo di autorità competente anche in relazione alla direttiva 2008/101/CE (Attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra), anche per consentirne l’immediata applicazione nelle more del suo recepimento (il carattere di urgenza è determinato dalla necessità di coordinamento con le integrazioni introdotte dall’art. 27, comma 47, della legge “sviluppo” 23 luglio 2009, n. 99); - i commi 3, 3-bis, 4 e 5 prevedono l’emanazione di un decreto del MATTM finalizzato alla promozione di investimenti per l’innovazione delle tecnologie ambientali, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del DL n. 135/2009 e che contenga specifiche linee guida sui criteri e parametri per la promozione, negli impianti soggetti ad AIA statale ai sensi dell'allegato V del DLgs n. 59/2005 (acciaierie, raffinerie di petrolio greggio, centrali termiche di almeno 300MW, etc), di investimenti in innovazioni finalizzate:

- alla protezione dell'ambiente; - alla riduzione delle emissioni; - alla riduzione del consumo delle risorse naturali;

- all'incremento dell'efficienza energetica. In particolare, il comma 4 prevede che tale DM individui coefficienti e caratteristiche di qualità ambientale degli impianti ricorrendo i quali siano dimezzati i termini istruttori e allungata la durata dell’AIA rispetto alle scadenze previste, per il rinnovo dell’autorizzazione, dall’art. 9 del D.Lgs. 59/2005,:

- da 5 ad 8 anni;

- da 6 a 10 anni, per gli impianti certificati secondo la norma UNI EN ISO 14001; da 8 a 12 anni, per gli impianti registrati ai sensi del regolamento EMAS (n. 761/2001).

- infine, il comma 5-bis -introdotto dal Senato- modifica il comma 11 dell’art. 30 della legge n. 99/2009, sul regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento, e comporta l’emanazione di due decreti del Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge “sviluppo”:

- uno relativo ai criteri e alle modalità per il riconoscimento dei benefici di cui allo stesso comma 11;

- un altro, di concerto con il MATTM, relativo ai criteri e alle modalità per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 14 del DLgs n. 20/2007.

Modifiche al DLgs 24 giugno 2003, n. 182, sugli impianti portuali di raccolta per i rifiuti delle navi (art. 4- bis)

Le modifiche apportate dall’art. 4-bis sono state determinate dalla necessità di interrompere la procedura di infrazione in corso a carico dell’Italia (n. 2005/2015) e così adeguare sul punto il diritto interno alla sentenza della Corte di giustizia CE del 25 settembre 2008, resa nella causa C-368/07, per non aver provveduto ad elaborare ed adottare, per ciascun porto italiano, piani di raccolta dei rifiuti delle navi, secondo quanto previsto dalla direttiva 2000/59/CE (cioè entro il 2002!).

A tal fine, l’art. 4-bis rimodula l’art. 5, comma 4 del DLgs n. 182/2003 - attuativo della direttiva 2000/59/CE – così da poter integrare le norme sulla elaborazione dei piani per la raccolta nei porti dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, grazie all’attribuzione alle Regioni di una serie di compiti in materia.

È, insomma, una sorta di ultima chance che la Commissione ha voluto dare all’Italia prima di ricorrere nuovamente alla Corte, dato che, ancora oggi, moltissimi dei nostri porti non hanno ancora un piano di raccolta e gestione dei rifiuti delle navi: d’altronde, per non aver dato completa esecuzione alla sentenza del 25 settembre 2008, la Commissione ha già inviato all’Italia, il 14 maggio 2009, un nuovo parere motivato.

Obbligo di comunicazione delle AEE immesse sul mercato (art. 5)

L’art. 5, comma 1 impone ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), l’obbligo di comunicare entro il 31 dicembre 2009 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE i dati relativi alle quantità ed alle categorie di AEE immesse sul mercato negli anni 2007-2008. I produttori devono contestualmente conformare o rettificare il dato relativo all'anno 2006. Tale norma riproduce l'art. 7-ter del DDL comunitaria 2009, attualmente all’esame del Senato.

Il comma 2 dell’art. 5 prevede analoghi obblighi di comunicazione a quelli previsti dal comma 1 per i sistemi collettivi di gestione dei RAEE relativamente ai dati sul peso delle AEE raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008.

Attuazione della direttiva 2004/35/CE: riparazione del danno ambientale (art. 5 bis)

Altra norma che cerca di rimediare ad una procedura di infrazione (in questo caso la n. 2007/4679), stavolta per non conformità nella trasposizione in legge (nella specie, il TUA) dell’Allegato II della direttiva 2004/35/CE sulla prevenzione e riparazione del danno ambientale (Commissione europea, lettera di messa in mora del 31 gennaio 2008).

L’art. 5-bis apporta tutta una serie di modifiche alla Parte sesta del DLgs n. 152/2006 al fine di adeguarla ulteriormente a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'Allegato II alla citata direttiva sul danno ambientale.

In particolare, vengono modificati i seguenti articoli del TUA: art. 311, comma 2 e 3, art. 303, comma 1, lett. f); art. 317, comma 5; art. 317, comma 6 (abrogato).

Calcolo della quota obbligatoria di energia da fonti rinnovabili in base al consumo (art. 7, comma 2-bis)

Al fine di far fronte alla Procedura d’infrazione n. 2007/4915, la norma interviene sulla disciplina relativa ai sistemi di misura installati nell’ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas.

Per quello che qui ci interessa, l’art. 7, comma 2-bis fa slittare dal 2011 al 2012 il termine relativo alla decorrenza del calcolo della quota obbligatoria di energia da fonti rinnovabili in base al consumo anziché in base alla produzione e all'import (ex art. 27, commi 18 e 19, della legge “sviluppo”).

Imposte di consumo sugli oli lubrificanti rigenerati (art. 13)

Secondo la Commissione europea, l'Italia applicherebbe un regime fiscale discriminatorio in materia di oli lubrificanti rigenerati a danno degli altri Stati membri, contravvenendo all'art. 90 del TCE in materia di disposizioni fiscali.

Per tali motivi, il 22 dicembre 2008 la Commissione ha deferito l’Italia dinanzi alla Corte di giustizia europea (causa C-572/08, procedura d’infrazione n. 2004/2190).

Sotto la scure della Commissione è caduto stavolta l'art. 62, comma 5, del Testo unico sulle accise (Dlgs n. 504/1995), che prevede per gli oli lubrificanti (e i prodotti energetici) ottenuti dalla rigenerazione una riduzione del 50% sull'imposta al consumo applicata agli oli di prima distillazione. In verità, l’errore è da ricondursi all’art. 1, comma 116 della “Finanziaria 2006” e alla Circolare n. 24/D del 5 maggio 2004 dell’Agenzia delle Dogane che hanno riferito tale riduzione esclusivamente agli oli usati raccolti in Italia, circostanza che integra una violazione del principio di non discriminazione (ex art. 90 TCE), individuata nel diverso trattamento di prodotti analoghi sulla base dell'origine della materia prima.

In sintesi, l’Italia avrebbe concesso un’agevolazione fiscale agli oli lubrificanti rigenerati prodotti da oli usati raccolti in Italia e non anche a quelli prodotti da oli usati raccolti in altri Paesi membri.

La risposta alla procedura d’infrazione è per l’appunto rappresentata dall’'art. 13 che apporta varie modifiche alle disposizioni fiscali:

- sopprimendo la riduzione del 50% sull'aliquota al consumo per gli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione degli oli usati;

- sottoponendo ad accisa i prodotti energetici ottenuti dal processo di rigenerazione congiuntamente agli oli lubrificanti;

- stabilendo per gli oli lubrificanti una riduzione dell’aliquota dagli attuali 842,00 euro a 750,00 euro per mille chilogrammi;

- modificando la normativa relativa ai compiti del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati (COOU).

Servizi pubblici locali di rilevanza economica: la c.d. “privatizzazione” dell’acqua pubblica (art. 15)

L’art. 15 - costituita da 7 commi, di cui 5 inseriti durante l’esame del Senato - modifica la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica operandone, nell’intenzione del legislatore, l’adeguamento alla disciplina comunitaria.

A noi qui interessa soffermarci sulle disposizioni relative alla c.d. “privatizzazione” dell’acqua pubblica, che rientra per l’appunto tra tali servizi pubblici locali, che l’art. 15 del decreto avrebbe realizzato rendendo obbligatoria la gara a evidenza pubblica per l’affidamento della gestione dei servizi idrici e dei rifiuti.

Vediamo, però, prima in sintesi cosa stabilisce la nuova disciplina:

- innanzitutto esclude dalla disciplina di carattere generale sull’affidamento dei servizi pubblici locali di carattere economico, oltre alla distribuzione del gas come già previsto, anche la distribuzione di energia elettrica, il trasporto ferroviario regionale e la gestione delle farmacie comunali;

- aggiunge alla fattispecie di conferimento in favore di imprenditori e società in qualunque forma costituiti anche la fattispecie di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società “miste”, sempre che il socio privato venga selezionato attraverso gare c.d. “a doppio oggetto” (sulla persona e sull’attività) e che partecipi con non meno del 40%;

- introduce un silenzio assenso (dopo 60 giorni) sul parere che l’Antitrust già oggi è chiamato a dare sulle ipotesi “straordinarie” di affidamento “in house” (cioè, senza gara);

- stabilisce direttamente il regime transitorio degli affidamenti non conformi, cancellando la previgente previsione che lo affidava ad un emanando regolamento governativo. La disciplina transitoria prevede tre diverse scadenze per gli affidamenti “difformi” mentre mantiene le scadenze naturali per gli affidamenti già conformi;

- prevede il principio della piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche (comma 1-ter).

Più precisamente, l’art. 15, dunque, fissa il principio della autonomia gestionale del soggetto gestore del servizio idrico integrato e quello della piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, sottolineando che il “governo dell’acqua” spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolar modo con riguardo alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal DLgs n. 152/2006, e che deve essere esercitato garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio.

D’altro canto, comunque, si prevede la privatizzazione del servizio al fine di avere un sistema di gestione più efficiente di tali servizi: “La previsione di una partecipazione del socio privato al capitale non inferiore al 40%” - ha dichiarato il ministro Ronchi - “impone nei fatti un ruolo del privato nella gestione della societá mista che incentiva l'efficienza”. In altre parole, i Comuni – che in gran parte sino ad oggi gestiscono tali servizi, quello idrico compreso “in-house”, con società proprie (oppure con aziende private o miste scelte senza gara) entro il 2011 dovranno indire una gara tramite la quale verrà selezionato il gestore o un socio privato “operativo” con una quota di capitale pari almeno al 40%.

Tale previsione è stata, però, letta da parte di una parte politica, associazioni di consumatori e associazioni ambientaliste come un travisamento delle intenzioni dell’UE, laddove in luogo della serena libertà di scelta di gestione da parte delle comunità locali voluta dalla Comunità, si sarebbe voluta cogliere l’occasione per privatizzare il servizio idrico.

Ad una prima lettura di questo articolato provvedimento, ci sembra comunque di poter affermare che tale paventata “privatizzazione” non potrà di certo essere realizzata in quelle situazioni in cui l’attuale gestore pubblico o misto sarà in grado di offrire a buone condizioni economiche e tecniche servizi efficienti e di qualità, potendo avere così buone possibilità di riconferma.

Le proroghe contenute nell’art. 15 L’art. 15, ulteriormente, contiene una serie di proroghe “ambientali”, in tema di rifiuti, di energie rinnovabili e di servizio idrico:

- proroga dei termini dell’applicazione del sistema tariffario ai rifiuti assimilati: la scadenza per applicare la tariffa slitta dal 13 agosto 2009 al 13 aprile 2010 (all’art. 15, dopo il comma 2, è stato aggiunto un comma 2-bis, che modifica l’art. 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del DLgs n. 152/2006, previa sostituzione delle parole “diciotto mesi” con “due anni”);

- proroga dell’entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (Pci) > 13.000 kJ/kg (il cd. “fluff” di frantumazione degli autoveicoli): c’è un altro anno di tempo, il nuovo termine è il 31 dicembre 2010 (all’art. 15, dopo il comma 2, è stato aggiunto un comma 2-ter, che modifica l’art. 6, comma 1, lettera p), del DLgs n. 36/2003, sostituendo le parole “31 dicembre 2009” con “31 dicembre 2010”);

- proroga del termine entro il quale le Autorità d’Ambito devono individuare gli importi da restituire agli utenti del servizio idrico per i canoni non dovuti, perché il relativo impianto non esiste o non è in esercizio: si passa dagli originari 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 208/2008 (la data è il 29 febbraio 2009) al nuovo termine di 210 giorni.

Letteralmente, il nuovo provvedimento in commento aggiunge all’art. 15, anche un comma 2-quater, che modifica l’art. 8-sexies, comma 2, terzo periodo, del DL n. 208/2008, n. 208 (come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 13/2009): si rammenta che tale norma ha la finalità di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 335/2008, in base alla quale i gestori del servizio idrico integrato dovranno restituire, anche in forma rateizzata, la quota del canone di depurazione non dovuto, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009.

- proroga del termine previsto dal comma 19 dell’art. 27 della legge “sviluppo”, con l’inserimento di un comma 2-bis dal seguente tenore: “Al fine di dare corretta esecuzione all’obbligo di cui all’articolo 3 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, e in coerenza con quanto definito dall’articolo 2, lettera l), della medesima direttiva, al comma 19 dell’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "dall’anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: “dall’anno 2012”» (art. 7, comma 2-bis).

 

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