| CAMERA La tassazione di transazioni e strumenti finanziari, informazioni aggiornate a giovedì, 2 febbraio 2012 |
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L'attività parlamentare, allo scopo di uniformare la disciplina del settore finanziario e per contribuire a fornire segnali di stabilità ai mercati, nel corso dell'ultimo anno si è spesso interessata dei profili fiscali di transazioni e degli strumenti finanziari, anche recependo determinate tendenze emerse in sede europea.Informazioni aggiornate a giovedì, 2 febbraio 2012Trattamento fiscale delle transazioni finanziarie L'attività parlamentare e la proposta di istituzione dell'imposta sulle transazioni La tassazione delle attività finanziarie Trattamento fiscale delle transazioni finanziarie Un’imposta sulle transazioni finanziarieera già prevista nel nostro ordinamento prima del 2007: era applicata su ciascuna operazione di borsa, nella misura dell’1,4 per mille. Dopo alcune modifiche introdotte dal d.lgs. n. 435 del 1997, l’imposta era stata definitivamente cancellata dall’ordinamento con il decreto legge n. 248 del 2007. In ambito europeo, la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva relativa ad un sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziarie (COM(2011)594), volta ad introdurre un’imposta sulle transazioni finanziarie in tutti i 27 Stati membri dell’Unione europea. Tale imposta si applicherebbe a tutte le transazioni di strumenti finanziari tra enti per le quali almeno una controparte della transazione sia stabilita all’interno dell’UE. Lo scambio di azioni e obbligazioni sarebbe tassato con un’aliquota dello 0,1%, mentre per i derivati il tasso sarebbe dello 0,01%. Secondo i calcoli della Commissione, che propone l’entrata in vigore dell’imposta il 1° gennaio 2014, il gettito potrebbe aggirarsi intorno ai 57 miliardi di euro ogni anno. Nell’ambito dell’esame in seno al Consiglio, è emerso il parere nettamente contrario del Regno Unito e della Svezia. Il PE si dovrebbe esprimere sulla proposta nella sessione del 12 giugno 2012, ma già in una risoluzione non legislativa dello scorso 8 marzo 2011 ha auspicato l’introduzione di una tale imposta. L'attività parlamentare e la proposta di istituzione dell'imposta sulle transazioni Si ricorda che le mozioni n. 1-00800, n. 1-00822 (approvate il 18 gennaio 2012) e n. 1-00817 (in corso di esame) impegnano il Governo a esprimere il proprio consenso all'applicazione di una tassazione sulle transazioni finanziarie a livello di Unione europea o di Eurozona e a collaborare con le istituzioni europee e con gli altri Governi già favorevoli. Si segnala che la Commissione Finanze della Camera ha avviato l’esame di alcune proposte di legge volte ad istituire un’imposta sulle transazioni finanziarie (ITF), con l’obiettivo, da una parte, di stabilizzare il sistema bancario e scoraggiare le transazioni a carattere speculativo e, dall’altra, di coprire in parte i costi generati dalla crisi, reperendo al contempo risorse da destinare allo sviluppo non solo interno ma anche in favore dei Paesi meno sviluppati. Mentre la pdl 3564 individua l’ambito di applicazione alle sole transazioni valutarie, le pdl 3740 e 4389 lo estendono a tutte le attività finanziarie. Le proposte ripropongono in parte il testo di una serie di proposte di legge presentate nella XV legislatura (AC 1842, AS 77, AS 1016, AS 1103) nonché di una proposta di legge d'iniziativa popolare sostenuta da 180.000 firme (atto Camera n. 3, XV legislatura). La tassazione delle attività finanziarie Si ricorda che l’articolo 2 (commi da 6 a 12) del decreto-legge n. 138 del 2011 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la complessiva revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria, al fine di unificare le aliquote del 12,50 per cento e del 27 per cento, previste sui redditi di capitale e sui redditi diversi, ad un livello intermedio fissato al 20 per cento. Restano esclusi dall’ambito di applicazione della riforma, tra gli altri, i titoli di Stato ed equiparati, i titoli emessi da altri Stati (cd. white list, vale a dire i paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni), i titoli di risparmio per l’economia meridionale, i piani di risparmio a lungo termine e le forme di previdenza complementare. Da ultimo, anche l’articolo 19 del decreto-legge n.201 del 2011 è intervenuto in materia di tassazione degli strumenti finanziari, modificando - a decorrere dal 1° gennaio 2012 – l’aliquota dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli e, al contempo, ampliando la base imponibile su cui insiste l’imposta, al fine di includervi anche i prodotti e gli strumenti finanziari non soggetti all’obbligo di deposito - ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari - per i quali viene prevista un’imposta su base proporzionale pari all’1 per mille per il 2012 e all’1,5 per mille a decorrere dal 2013, calcolati in base al valore di mercato o, in mancanza, a quello “nominale o di rimborso” degli investimenti. Dossier pubblicati |














