| CAMERA Sovraindebitamento, informazioni aggiornate a giovedì, 2 febbraio 2012 |
|
|
|
Tweet me!| Documenti |
Il decreto-legge 212 del 2011 ha introdotto nell'ordinamento un istituto volto a risolvere le crisi da sovraindebitamento, disciplinando il procedimento finalizzato al raggiungimento di un accordo fra il debitore e i creditori, sulla base di un piano di ristrutturazione dei debiti. Prima di procedere alla conversione del decreto-legge, il Parlamento ha approvato un progetto di legge di iniziativa parlamentare, che interessa anche il medesimo oggetto (ora legge 3/2012). In sede di conversione del decreto, il Parlamento potrà ora procedere al coordinamento dei due testi.Informazioni aggiornate a giovedì, 2 febbraio 2012Il decreto-legge 212/2011 Il capo I del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 introduce disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindembitamento. Il sovraindebitamento viene definito come "la situazione di predurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni". In presenza di sovraindebitamento - che può riguardare anche il consumatore, ovvero una situazione debitoria dovuta prevalentemente all'inadempimento di obbligazioni contratte nell'ambito di rapporti di consumo - il decreto-legge individua un particolare procedimento di composizione della crisi, per tutti quei debitori che non possono ricorrere alla procedura fallimentare. In estrema sintesi, il debitore, con l'ausilio di organismi di composizione della crisi (ovvero enti pubblici iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della giustizia), ed eventualmente ricorrendo anche a garanti, propone ai creditori un piano di ritrutturazione dei debiti; la proposta di accordo è depositata in tribunale, insieme all'elenco di tutti i creditori e all'indicazione analitica delle somme loro dovute, dei beni del debitore, delle dichiarazioni dei redditi, dell'indicazione del nucleo familiare con l'elenco delle spese occorrenti al suo sostentamento. In tribunbale deve essere altresì depositata l'attestazione di fattibilità del piano, resa all'organismo di composizione delle crisi; il giudice fissa l'udienza convocando tutti i creditori; l'accordo è approvato con il consenso del 70% dei creditori (50% per il sovraindebitamento del consumatore) e non pregiudica i diritti dei creditori estranei. Il tribunale omologa l'accordo e ne dispone la pubblicazione; l'accordo può esser annullato (ad esempio se il debitore sottrae una parte dell'attivo) o risolto (ad esempio se il debitore non adempie regolarmente agli obblighi assunti). Il decreto-legge 212/2011 contiene poi ulteriori disposizioni per l'efficienza della giustizia civile: interviene in particolare sulla disciplina della mediazione, aumenta le ipotesi in cui è possibile stare in giudizio davanti al giudice di pace senza l'assistenza dell'avvocato, novella alcune disposizioni sulle impugnazioni civili, proroga i magistrati onorati e interviene sulla disciplina della revisione dei conti nelle società di capitali. Il Senato, in sede di conversione, ha modificato il testo del decreto-legge, coordinandolo con i contenuti della legge n. 3 del 2012, che - come sottolineato - interviene anche sulla stessa disciplina del sovraindebitamento. In particolare, il Senato ha introdotto una autonoma disciplina del sovraindebitamento del consumatore, modificando altresì alcune disposizioni del codice di procedura civile già oggetto del decreto. La legge 3/2012 Il decreto-legge, introducendo l'istituto della composizione delle crisi da sovraindebitamento, ha sostanzialmente riproposto parte di un testo, di iniziativa parlamentare, già approvato dal Senato (AS. 307, aprile 2009) e poi, con modificazioni, dalla Camera (cfr. AC 2364, approvato dalla Commissione Giustizia in sede legislativa il 26 ottobre 2011). Il Senato, chiamato ad esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge, ha ritenuto preliminarmente di procedere all'approvazione definitiva del d.d.l. S. 307-B, che è stato poi pubblicato in Gazzetta come legge 27 gennaio 2012, n. 3. La legge non si limita però a disciplinare la composizione delle crisi da sovraindebitamento, ma contiene tutta una prima parte relativa all'usura ed all'estorsione, con novelle alle modalità di accesso ai Fondi di sostegno per le vittime ed inasprimenti di sanzioni penali (in merito si veda il tema Contrasto dell'usura e dell'estorsione). La pubblicazione della legge (che entrerà in vigore solo alla fine del mese di febbraio), obbliga ora il Parlamento, in sede di conversione del decreto-legge, a coordinare il testo del provvedimento d'urgenza con la normativa già approvata. A tal fine è intervenuto il Senato che il 2 febbraio ha approvato il disegno di legge di conversione, ora all'esame della Camera (AC. XXXX). |














