| CAMERA Basilea 3, informazioni aggiornate a giovedì, 2 febbraio 2012 |
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Il 20 luglio 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento (COM(2011)452) ed una proposta di direttiva (COM(2011)453) volte a sostituire le vigenti direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE allo scopo di recepire a livello UE l'accordo di Basilea 3 sui requisiti patrimoniali delle banche. Il Parlamento europeo e il Consiglio avvieranno prossimamente l'esame delle proposte in prima lettura, secondo la procedura legislativa ordinaria.Informazioni aggiornate a giovedì, 2 febbraio 2012Le proposte avanzate in sede europea La risoluzione della Commissione Finanze L'indagine conoscitiva della Commissione Finanze Le proposte avanzate in sede europea La proposta di regolamento prevede l’obbligo per le banche e le imprese di investimento di detenere un livello di capitale quantitativamente e qualitativamente più elevato che consenta di assorbire autonomamente eventuali perdite, senza ricorrere a ricapitalizzazioni a carico di fondi pubblici, e di assicurare la continuità nell’operatività. A questo scopo, si tiene fermo l’attuale requisito per cui le banche devono detenere un patrimonio di vigilanza totale dell'8% in rapporto alle attività ponderate per il rischio ma, al tempo stesso, ne viene modificata la composizione stabilendo: una definizione rafforzata del patrimonio di basedi classe1 (c.d. Tier 1) affinché includa soltanto il common equity(composto dal capitale azionario e riserve di bilancio provenienti da utili non distribuiti al netto delle imposte), in quanto componente di migliore qualità del patrimonio stesso, e strumenti finanziari che rispettino 14 criteri (sulla composizione in dettaglio del patriomonio di base si rinvia all’apposita scheda del presente dossier); l’innalzamento del requisito minimo relativo al common equity al4,5% (a fronte del 2% previsto da Basilea 2), e del requisito minimo complessivo relativo al capitale Tier 1 al 6% (a fronte dell’attuale 4%). I nuovi requisiti saranno introdotti gradualmente, in misura del 20% all’anno dal 2014 per raggiungere il 100% nel 2018. una cosiddetta “riserva di conservazione del capitale” pari al 2,5% costituita da capitale di qualità primaria, identica per tutte le banche nell’UE, al fine di consentire che il capitale rimanga disponibile per sostenere l’operatività corrente della banca nelle fasi di tensione. Il mancato rispetto di tale requisito comporterà vincoli nella politica di distribuzione degli utili fino alla ricostituzione della riserva; una “riserva di capitale anticiclica” specifica per ogni banca al fine di consentirle di creare in tempi di crescita economica una base finanziaria sufficiente che consenta loro di assorbire le perdite in periodi di crisi. La raccomandazione dell'EBA L’Autorità bancaria europea – EBA il 9 dicembre 2011 ha adottato una raccomandazione che prevede entro la fine di giugno 2012 la creazione, in via eccezionale e temporanea, di una riserva supplementare di fondi propri da parte delle banche. per raggiungere un livello pari al 9% del capitale di classe 1 (Core Tier 1). La costituzione di tale riserva supplementare è stata motivata dall’EBA richiamando l’esigenza di creare un cuscinetto di capitale, a fronte delle esposizioni delle banche interessate verso gli emittenti sovrani. La quantificazione delle necessità di ricapitalizzazione delle singole istituzioni finanziarie è stata operata in base ai prezzi di mercato rilevati a settembre 2011 (criterio mark to market), Secondo le indicazioni della Banca d’Italia, la raccomandazione impone a quattro gruppi bancari italiani (Unicredit, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco Popolare e Unione di Banche Italiane) una ricapitalizzazione di ammontare pari complessivamente a 15,366 miliardi (ai fronte dei circa 30 miliardi di euro chiesti alle banche greche, 26 miliardi di euro per quelle spagnole, 13 per le tedesche e 7 miliardi per le francesi. La risoluzione della Commissione Finanze La Commissione Finanze della Camera ha approvato il 24 gennaio 2012 la risoluzionen. 7-00754 per fornire indicazioni al Governo sulle problematiche derivanti dalle predette iniziative dell'EBA sulla ricapitalizzazione delle banche. In primo luogo si chiede di verificare la possibilità di differire l'applicazione delle raccomandazioni dell'EBA, nonché di rivedere, entro i prossimi mesi, la dimensione del buffer aggiuntivo di capitale richiesto alle banche a fronte di esposizioni su debiti sovrani. Inoltre si sottolinea come le richieste di ricapitalizzazione debbano essere valutate caso per caso, con riferimento alle singole banche interessate, dalle autorità di vigilanza dei singoli Paesi. Un ulteriore aspetto riguarda la necessità di accelerare l'assunzione di decisioni definitive, a livello europeo, che rendano operativo e che a rafforzino il Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria - European Financial Stability Facility (ESFS), con l'obiettivo di preservare la stabilità finanziaria europea, fornendo assistenza finanziaria agli Stati dell'area euro in difficoltà economica. La risoluzione segnala quindi l'esigenza di introdurre schemi di garanzia europei sulle nuove passività bancarie a medio e a lungo termine, al fine di interrompere il circolo vizioso tra qualità creditizia delle banche e qualità del debito sovrano dei rispettivi Paesi. Infine, si chiede di accompagnare l'attuazione delle misure di Basilea 3 con decisioni politiche, a livello europeo, efficaci e credibili relativamente alle problematiche del debito sovrano, in linea con gli orientamenti definiti già nel settembre scorso dal Consiglio europeo per il rischio sistemico. Tale ultima richiesta è stata sollecitata anche dal Presidente dell’Eba nel corso dell’indagine in corso presso la Commissione Finanze sulle questioni connesse con l’applicazione di Basilea 3. In particolare, il Presidente dell’Eba ha sottolineato l’esigenza di scongiurare i rischi di contagio ad altri paesi dell’area dell’euro. Altri auditi hanno sollecitato una maggiore certezza giuridica delle raccomandazioni dell’EBA: le recenti raccomandazioni relative al calcolo dell’adeguatezza patrimoniale comportano, infatti, un inasprimento del requisito di capitale. L’effetto finale di questa decisione è la modifica di una normativa vigente e ciò appare in contrasto con l’iter di emanazione delle leggi e delle norme in Europa. L'indagine conoscitiva della Commissione Finanze Al fine di valutare compiutamente gli effetti degli atti in esame, la Commissione Finanze della Camera ha avviato un'indagine conoscitiva volta ad approfondire le complesse questioni connesse con l’attuazione di Basilea 3. I forti incrementi richiesti nella capitalizzazione delle banche potrebbero infatti tradursi, in ultima istanza, in una riduzione delle risorse disponibili per il finanziamento del sistema produttivo italiano, la cui principale fonte di finanziamento è costituita dal canale bancario. Ciò vale soprattutto per le piccole e medie imprese, in relazione alle quali il pacchetto di proposte in esame non prevede, come da più parti sollecitato, fattori di correzione. Secondo quanto emerso nel corso dell’indagine, Confindustria, Rete Imprese Italia, Alleanza delle Cooperative Italiane e ABI hanno sottoposto alla Commissione europea un documento congiunto recante alcuni emendamenti alle proposte legislative in esame per ridurre i potenziali “effetti collaterali” sull'erogazione del credito. Il documento propone, in particolare, l’applicazione dell'aumento dei requisiti patrimoniali - laddove i crediti siano concessi alle PMI, con una eventuale estensione anche alle ONLUS e alle cooperative sociali - mediante l'introduzione di un “fattore correttivo” del 76,19 per cento nella formula per il calcolo dei risk weighted assets. Con riferimento alle banche, da più parti è emersa l’esigenza di valutare la diversa composizione del portafoglio di business delle banche europee, che vede, da un lato, le tradizionali banche commerciali italiane e spagnole, per cui il peso del finanziamento all’economia rappresenta più del 60% delle attività complessive, e, dall’altro, le banche inglesi, francesi e tedesche, maggiormente orientate ad attività strettamente finanziarie, per cui gli impieghi rappresentano tra il 30% e il 40% del business. Tale circostanza rende evidente l’esigenza che le singole autorità di vigilanza possano introdurrediscount factor, anche temporanei, per mitigare gli effetti del ciclo economico in relazione alle specifiche del paese, senza generare disparità competitive e distorsioni di carattere concorrenziale. In particolare, è stata lamentata una insufficiente considerazione delle peculiarità strutturali delle banche popolari e cooperative, per le quali i costi amministrativi di adeguamento alla nuova normativa sono più rilevanti. Nella specie, è stato rilevato come la conversione obbligatoria di strumenti ibridi di capitale in azioni ordinarie può generare problemi in relazione ai limiti di possesso azionario per i soci delle banche cooperative. In relazione alla valutazione dei titoli del debito pubblico da effettuare a prezzi di mercato, superando le disposizioni precedenti che prevedevano la contabilizzazione dei titoli iscritti nel portafoglio bancario detenuto a scadenza, al valore di acquisto, è stato rilevato come tale valutazione, in apparenza neutrale, presenta in realtà conseguenze fortemente negative per gli istituti italiani e per le banche di quei Paesi il cui debito sovrano è al momento sottoposto a forti tensioni speculative e pertanto soggetto a grande deprezzamento, con il risultato di ridurre la loro capacità di finanziare l’economia reale, contribuendo così ad alimentare la crisi. Le banche italiane, evidentemente, sono esposte in misura rilevante sui titoli di stato nazionali mentre detengono una quantità limitata di titoli esteri; le banche tedesche e francesi, invece, potranno compensare le perdite sui titoli dei Paesi “periferici” con le “plusvalenze” potenziali dei titoli di debito del proprio Paese. Con riferimento al rischio di liquidità, sono state sollecitate modifiche che assicurino una maggiore considerazione dello specifico modello di business delle banche popolari e cooperative e della loro organizzazione a rete, nonché degli schemi di tutela istituzionale. In tema di governance, gli auditi hanno evidenziato come la deroga alla regola generale, sulla cui base è possibile considerare come un’unica carica, ai fini del computo del limite, gli incarichi ricoperti all’interno di un gruppo, dovrebbe essere estesa, in analogia a quanto già previsto in altri ambiti della proposta legislativa, anche agli incarichi rivestiti in società aderenti, direttamente o indirettamente, a un sistema di tutela istituzionale. |














