| CAMERA. Assicurazioni, informazioni aggiornate a venerdì, 27 gennaio 2012 |
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L'attività parlamentare in materia assicurativa ha inciso sia sul profilo strutturale e fiscale dell'impresa di assicurazione, inasprendone la tassazione, sia sulla disciplina sostanziale del contratto di assicurazioni.informazioni aggiornate a venerdì, 27 gennaio 2012Contabilità delle imprese di assicurazione Fiscalità delle imprese di assicurazione Contabilità delle imprese di assicurazione Il decreto legislativo 3 novembre 2008, n. 173, con il quale è stata recepita la direttiva 2006/46/CE in materia di conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, tra cui le imprese di assicurazione, ha modificato le norme in tema di documenti contabili, con finalità di trasparenza e comparabilità documentale a livello europeo. In materia, si veda anche il tema L'attuazione delle direttive sul credito. Inoltre, le medesime disposizioni (articolo 4 del D.Lgs. n. 173 del 2008) hanno esteso le competenze regolamentari dell’Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private - ISVAP, disponendo che tale Autorità possa emanare regolamenti recanti istruzioni esplicative ed applicative, ovvero prescriventi informazioni integrative o più dettagliate, anche in materia di operazioni con parti correlate e di accordi non risultanti dal bilancio, la cui trasparenza è assicurata dal recepimento della direttiva 2006/46/CE. Fiscalità delle imprese di assicurazione L’articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha introdotto modifiche concernenti la determinazione della base imponibile delle imprese operanti, tra l’altro nel settore assicurativo e bancario. In primo luogo, è stata disposta la parziale indeducibilità ai fini fiscali degli interessi passivi contabilizzati. In particolare, per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 la quota deducibile ai fini fiscali è pari al 97 per cento degli interessi, mentre a decorrere dall’esercizio successivo gli interessi passivi possono essere imputati in riduzione dell’imponibile fiscale per una quota pari al 96 per cento. Il medesimo articolo 82, inoltre, è intervenuto su alcuni criteri di deducibilità fiscale dei costi delle imprese di assicurazione (riserve sinistri, riserve ramo vita, svalutazione dei crediti) che hanno comportato, nel breve periodo, un incremento della base imponibile fiscale dovuto in parte alla introduzione di una parziale indeducibilità e in parte ad un ampliamento dell’arco temporale nel quale tali oneri possono essere dedotti per quote costanti. Si ricordano, inoltre, alcune modifiche che - pur interessando il regime di imposizione indiretta - si ritiene utile richiamare in questa sede, al fine di fornire un quadro completo degli interventi nel settore operato dall’articolo 82 sopra richiamato. Si tratta, in particolare, dell’assoggettamento all’imposta di registro in misura proporzionale delle locazioni di immobili effettuate tra società appartenenti allo stesso gruppo bancario o assicurativo nonché dell’applicazione dell’IVA sulle prestazioni ausiliarie infragruppo effettuate nel 2009 tra società operanti nel settore del credito e dell’assicurazione. Il decreto-legge n. 78 del 2010 è ulteriormente intervenuto sulla disciplina fiscale delle imprese di assicurazione disponendo, a regime, la parziale indeducibilità delle riserve tecniche relative al ramo danni (art. 38, co. 13-bis); è stata innalzata (articolo 23 del D.L. 98 del 2011) al 5,90 % (in luogo dell'ordinaria misura del 3,9%) l'aliquota IRAP per le imprese di assicurazione. La disciplina sostanziale Per quanto attiene alla disciplina sostanziale del contratto di assicurazione, si ricorda che la legge n. 99 del 2009 (articolo 21, commi 3 e 4) reca una serie di disposizioni (si veda in proposito il parere espresso dalla VI Commissione Finanze della Camera) che modificano la disciplina dell’assicurazione poliennale (articolo 1899 del Codice civile). In particolare, le suddette norme rimodulano la facoltà di esercizio del recesso da parte dell’assicurato, nell’ipotesi di contratto di durata poliennale. E' qualificate come pratica commerciale scorretta (articolo 36-bis del D.L. 201 del 2011) il comportamento di banche, istituti di credito e intermediari finanziari i quali, ai fini di stipula di un contratto di mutuo, obblighino i clienti a sottoscrivere una polizza assicurativa erogata dal medesimo soggetto col quale il mutuo è stipulato. Si ricorda in proposito che l’ISVAP, con il Provvedimento 2946 del 6 dicembre 2011 - recante una nuova disciplina delle polizze legate ai mutui - ha introdotto norme volte a stabilire che gli intermediari assicurativi, ivi incluse le banche e altri intermediari finanziari, non possano ricoprire simultaneamente il ruolo di distributori di polizze e di beneficiari (o vincolatari) delle stesse, al fine di far cessare un conflitto d’interesse penalizzante per i consumatori. La disposizione entrerà in vigore il 2 aprile 2012, in modo da offrire agli operatori un congruo periodo di adeguamento. In materia è altresì intervenuto il D.L. "Liberalizzazioni" (D.L. n. 1 del 2012) che subordina l'obbligo di polizze assicurative legate al mutuo la possibilità del contribuente di scegliere tra almeno due compagnie, che devono appartenere a gruppi diversi. Il predetto provvedimento reca un corposo pacchetto di interventi per contrastare le frodi nel settore dell'assicurazione RC auto. Tra le novità più significative (articolo 29 e ss.gg. del D.L. n. 1/2012), si ricordano le norme volte a favorire la scelta del risarcimento del danno in forma specifica e quelle che prescrivono alle compagnie assicurative di monitorare e rendere conto alle autorità di vigilanza le modalità con le quali combattono il fenomeno delle frodi, anche mediante illustrazione in bilancio dei risparmi conseguiti mediante la lotta alle frodi. Le disposizioni prevedono inoltre la progressiva dematerializzazione dei contrassegni assicurativi e procedure più snelle per l'accertamento degli obblighi legati all'assicurazione. Al fine di rendere più concorrenziale il settore RC auto, si prevedono riduzioni dei premi per chi accetta di fare ispezionare il veicolo ovvero di installarvi meccanismi che aiutino a ricostruire la dinamica degli incidenti. In sede di sottoscrizione della polizza l'offerente dovrà offrire ai clienti i preventivi di almeno tre compagnie appartenenti a gruppi diversi. Dossier pubblicati Documenti e risorse web |














