| CAMERA- La tutela del cliente bancario, informazioni aggiornate a venerdì, 27 gennaio 2012 |
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La crisi ha influenzato anche l'assetto dei rapporti tra banca e cliente: la tutela di quest'ultimo è stata rafforzata modificando la disciplina dei contratti bancari e le norme che regolano i rapporti con gli istituti.Informazioni aggiornate a venerdì, 27 gennaio 2012I contratti e la disciplina delle clausole Norme in materia di trasparenza I contratti e la disciplina delle clausole L'articolo 14-bis del D.L. 201 del 2011 ha introdotto unadisciplina dettagliata della remunerazione spettante a banche e intermediari in rapporto agli affidamenti e agli sconfinamenti. In particolare, gli unici oneri a carico del cliente per i contratti di apertura di credito siano costituiti da: una commissione onnicomprensiva, calcolata proporzionalmente rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento, che non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente; un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. Gli oneri a carico del cliente a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il fido, nei contratti di apertura di credito e di conto corrente sono costituiti: da una cd “commissione di istruttoria veloce”, determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi; dal tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. E' prevista la nullità relativa ex lege delle clausole che prevedano oneri diversi o non conformi: tale nullità non si estende infatti all'intero contratto. Da ultimo, il D.L. "Liberalizzazioni" (articolo 27 del D.L. n. 1 del 2012) ha disposto l'obbligo di adeguare i contratti in corso alla nuova disciplina entro novanta giorni. Con il D.Lgs. n. 141 del 2010 (come modificato dal D. Lgs. n. 218 del 2010) è stata recepita nell’ordinamento italiano la direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori - per cui si veda il relativo tema - e sono state tra l'altro ricondotte entro il Testo unico bancario altre disposizioni, contenute in leggi speciali, intervenute nel tempo in materia di trasparenza dei contratti bancari (Titolo II). Il decreto-legge per il semestre europeo (D.L. 70/2011) ha infine introdotto una parziale deroga alla disciplina della modifica unilaterale delle condizioni dei contratti bancari nei riguardi delle imprese. Per quanto concerne le numerose misure in materia di mutui e contratti di finanziamento, si veda il tema web relativo alla disciplina dei mutui. Arbitro Bancario Finanziario Il 18 giugno 2009 la Banca d’Italia ha emanato disposizioni in materia di Arbitro Bancario Finanziario – ABF, sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, cui gli intermediari devono aderire ai sensi dell’articolo 128-bis del Testo unico bancario (D.Lgs. n. 385 del 1993). La delibera del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio – CICR del 29 luglio 2008, n. 275 ha indicato i criteri di svolgimento delle procedure e di composizione dell’organo decidente. Lla Banca d'Italia ha articolato l’ABF in tre collegi giudicanti (siti a Milano, Roma e Napoli); in data 14 ottobre 2009 sono stati nominati i membri dell'organo decidente dell'Arbitro Bancario Finanziario ed è stato approvato il Regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento di detto organo. Conti dormienti Si ricorda che la legge finanziaria del 2006 (articolo 1, comma 345 e ss.gg. della l. 23 dicembre 2005, n. 266) ha disposto l’uso delle somme provenienti da conti e rapporti non movimentati ("conti dormienti") per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie (ad esempio, i soggetti danneggiati dal default dei “bond argentini”). Con il D.L. n. 155 del 2008 (articolo 4, comma 1-bis) sono state modificate le procedure per acquisire determinate categorie di somme (tra cui gli assegni circolari non riscossi) al “Fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie”: l'acquisizione avviene se le somme non sono state reclamate entro il termine di prescrizione del relativo diritto. Il decreto-legge Alitalia (D.L. 28 agosto 2008, n. 134) aveva esteso il meccanismo risarcitorio ai piccoli azionisti e agli obbligazionisti di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A che non avessero esercitato diritti di opzione aventi oggetto la conversione dei titoli in azioni di nuove società; successivamente, tuttavia, per tali soggetti sono stati disposti altri e specifici meccanismi di tutela (disciplinati dal D.L. n. 5 del 2009 e dal D.L. n. 78 del 2009). Norme in materia di trasparenza Il 29 luglio 2009 la Banca d'Italia ha emanato la nuova disciplina in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e di correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" con l'obiettivo, "di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, favorendo in tal modo anche la concorrenza nei mercati bancario e finanziario." La disciplina è stata aggiornata - da ultimo a febbraio 2011 - a seguito dell'entrata in vigore delle nuove norme sui sistemi di pagamento e in materia di credito al consumo. Dossier pubblicati |














