| CAMERA Internazionalizzazione delle imprese, informazioni aggiornate al 24 gennaio 2012 |
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Il Parlamento ha approvato le seguenti misure per promuovere la presenza delle imprese nazionali all'estero: deleghe per un riassetto della normativa e per il riordino degli enti operanti nel settore; istituzione di un Fondo rotativo per favorire l'avvio di progetti di internazionalizzazione delle imprese; sostegno alla rete estera degli uffici dell'ICE; delega per ottimizzare l'attività della SACE; sistema integrato di finanziamento e assicurazione denominato "export banca".Informazioni aggiornate a martedì, 24 gennaio 2012Riassetto della normativa e riordino degli enti Start-up di progetti di internazionalizzazione Iniziative delle imprese per la loro internazionalizzazione Riassetto della normativa e riordino degli enti In ordine al tema dell’internazionalizzazione delle imprese l’attività parlamentare svolta dall’inizio della legislatura ha riguardato essenzialmente la legge 99/2009 (A.C. 1441-ter), nella quale all'articolo 12 sono contenute due deleghe legislative. La prima delega prefigura un generale riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese, secondo principi e criteri direttivi che non prevedono modifiche di carattere sostanziale della normativa vigente e che sembrano piuttosto orientati a consentire la predisposizione di un codice in materia di internazionalizzazione. La seconda delega è volta alla ridefinizione, al riordino e alla razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell’internazionalizzazione delle imprese nonché degli strumenti di incentivazione per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese gestiti dai medesimi enti. Start-up di progetti di internazionalizzazione L'art. 14 della legge 99/2009 istituisce un Fondo rotativo destinato a favorire la fase di avvio di progetti di internazionalizzazione delle imprese, la cui gestione viene assegnata alla SIMEST Spa. Si ricorda che tale società, controllata dal Governo, è stata istituita con il compito di promuovere il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane e di assistere gli imprenditori nelle loro attività all’estero. Al Fondo saranno assegnate le disponibilità finanziarie derivanti da utili spettanti al Ministero dello sviluppo economico quale socio della SIMEST e già destinati, ai sensi del decreto legislativo 143/1998, allo sviluppo delle esportazioni. Gli interventi del Fondo sono destinati ad investimenti di carattere transitorio, e non di controllo, nel capitale di rischio di società costituite appositamente da singole piccole e medie imprese, o da loro raggruppamenti, per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione. Istituzione dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane L’articolo 14 del D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011, aveva soppresso l’ICE. L’articolo 22 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, ha quindi istituito un nuovo organismo denominato ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, e sottoposto ai poteri d’indirizzo e vigilanza del Ministero dello Sviluppo economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d’intesa con il Ministero degli Affari esteri, sentito il Ministero dell’Economia e delle finanze. SACE Spa L’art. 52 della legge 99/2009 ha previsto l’adozione di decreti legislativi destinati ad incidere sull’organizzazione dell’attività svolta dalla SACE Spa a favore dell’internazionalizzazione dell’economia italiana. Si ricorda che la SACE ha la funzione di assumere in assicurazione e in riassicurazione la garanzia sui rischi (di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e dei cambi) ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero. I decreti, allo scopo di ottimizzare l’efficienza della società e la sua competitività rispetto ad altri organismi operanti sui mercati internazionali con le stesse finalità, avrebbero dovuto disporre la separazione dell’attività che la SACE svolge a condizioni di mercato da quella che beneficia della garanzia dello Stato avendo come oggetto rischi non di mercato e quindi consentire l’esercizio delle due attività di cui sopra da parte di organismi diversi. A tale delega legislativa non è stata data attuazione dal Governo. Sistema "export banca" L’art. 8 del decreto-legge 78/2009, convertito dalla legge 102/2009 (A.C. 2561), demanda a decreti del Ministro dell'economia la definizione, a condizioni di mercato, di un nuovo sistema integrato di finanziamento e assicurazione – denominato "export banca" - volto a promuovere l’internazionalizzazione delle imprese attraverso l’attivazione delle risorse finanziarie gestite dalla Cassa depositi e prestiti Spa. Il modello organizzativo proposto prevede in particolare che le operazioni per l'internazionalizzazione delle imprese assistite da garanzia o assicurazione della SACE Spa potranno essere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti con l'utilizzo dei fondi provenienti dalla raccolta postale, ovvero dall’emissione di titoli, dall’assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie. La disposizione attribuisce ai medesimi decreti con cui il Ministro dell’economia autorizza e disciplina le attività della Cassa depositi e prestiti finalizzate alla costituzione del sistema di "export-banca", il compito di stabilire altresì le modalità ed i criteri per consentire le operazioni di assicurazione del credito per le esportazioni da parte della SACE anche in favore delle piccole e medie imprese nazionali. In attuazione della norma in esame è stato adottato il D.M. 22 gennaio 2010. Iniziative delle imprese per la loro internazionalizzazione L’articolo 6 del decreto-legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008 (A.C. 1386), ha provveduto a tipizzare le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati extra UE che possono fruire di agevolazioni finanziarie (nei limiti della normativa sul de minimis). Viene assegnato al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il compito di definire con una o più delibere, i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, per il cui finanziamento a tasso agevolato si utilizzano le disponibilità del Fondo rotativo di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 251/1981. Si rinvia, al riguardo, alle delibere CIPE n. 113/2009 (G.U. 9 marzo 2010) e n. 112/2009 (G.U. 22 marzo 2010). Dossier pubblicati Sul collegato sviluppo ed energia Sul decreto-legge c.d. salva-Italia D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, Disposizioni urgenti per la crescita, l?equità e il consolidamento dei conti pubblici - A.C. 4829-A - Schede di lettura (articoli 1-24) - Parte I (articolo 22, co. 6-9) Sul decreto-legge per lo sviluppo economico D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - Schede di lettura (articoli 1-63-bis) - Parte I (articolo 6) (03/10/2008) Sul terzo decreto anti-crisi Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini - D.L. 78/2009 (Legge n. 102), modificato dal DL 103/2009 (Legge 141) - Schede di lettura sul testo coordinato (articolo 8) (10/11/2009) Documenti e risorse web Sul collegato sviluppo ed energia Sul sistema Export Banca |














