Il disegno di legge comunitaria 2011, presentato in prima lettura alla Camera, reca norme volte ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, nonché a recepire ed attuare nell'ordinamento nazionale la normativa adottata a livello comunitario. La Commissione XIV ha avviato l'esame del provvedimento nella seduta del 12 ottobre 2011 e lo ha concluso nella seduta del 19 gennaio 2012. L'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea è previsto per il 23 gennaio 2012.
Informazioni aggiornate a venerdì, 20 gennaio 2012
Il disegno di legge (A.C. 4623-A), che viene esaminato congiuntamente alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea riferita all’anno 2010 (Doc. LXXXVII, n. 4), consta, al termine dell'esame in sede referente, di 28 articoli, nonché del solo allegato B, che elenca le direttive da recepire mediante decreti legislativi adottati previo parere parlamentare (recante 21 direttive).
Si segnala come particolarmente rilevante la delega per il recepimento delle seguenti direttive, delega già prevista dal testo originario del provvedimento e confermata dall'esame in sede referente: - la direttiva 2010/31/UE concernente il quadro comune di una metodologia di calcolo della prestazione energetica nell'edilizia e l’applicazione dei requisiti minimi di tale prestazione; i piani nazionali per l’aumento di edifici ad energia zero; la certificazione energetica; l’ispezione periodica degli impianti di riscaldamento; i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica. - la direttiva 2010/18/UE, che attua l’accordo quadro sul congedo parentale sottoscritto nel giugno 2009 dalle organizzazioni generali europee interprofessionali delle parti sociali; - la direttiva 2010/41/CE, volta ad applicare il principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma; - la direttiva 2010/53/UE, che delimita un quadro comune relativo alle norme di qualità e sicurezza degli organi di origine umana destinati al trapianto nel corpo umano; - la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici; - la direttiva 2010/75/UE in materia di emissioni industriali che prevede, in particolare, l’obbligo di autorizzazione di ogni installazione e di ogni impianto di combustione, di incenerimento dei rifiuti o di coincerenimento dei rifiuti; - la direttiva 2011/36/CE concernente la tratta degli esseri umani. La direttiva propone in particolare una nuova e più ampia definizione del delitto di tratta di esseri umani, con particolare riferimento alla definizione della “posizione di vulnerabilità” che deve caratterizzare gli individui vittime del reato. Viene infine introdotta una soglia minima per la sanzione penale di cinque anni, elevabile in alcuni casi a dieci.
Nel corso dell'esame in sede referente è stato inserito nel provvedimento il recepimento della direttiva 2011/70/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Inoltre, nel corso dell'esame, sono stati introdotti specifici principi e criteri di delega per il recepimento della direttiva 2010/63/UE, che tra le altre cose prevedono ?il divieto di allevamento di primati, cani e gatti sul territorio nazionale a fini di sperimentazione, nonché misure di recepimento diretto dell'articolo 3 della direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. In particolare si prevede che il periodo di pagamento stabilito dal contratto non possa comunque superare i sessanta giorni, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non risulti gravemente iniquo per il creditore.
Tra le ulteriori modifiche introdotte dalla Commis! sione XI V si segnalano le seguenti, volte a superare procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia: - la soppressione dell'obbligo di comunicazione anticipata di almeno trenta giorni per lo spostamento di un prestatore di servizi da altro Stato membro in Italia, sostituita da una semplica dichiarazione anticipata; - la soppressione del limite temporale di un anno dalla scadenza del brevetto per l'avvio della procedura di presentazione della domanda per l'immissione in commercio di farmaci generici;
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Legge comunitaria 2011 (A.C. 4623) - Schede di lettura
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