| CAMERA L'attuazione di direttive sul credito, informazioni aggiornate 11 gennaio 2012 |
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Il recepimento delle direttive comunitarie in materia bancaria ha interessato l'aspetto strutturale e contabile, gli assetti proprietari del settore creditizio e la disciplina dell'attività contrattuale tipica di banche e istituti di credito.Informazioni aggiornate a mercoledì, 11 gennaio 2012Disposizioni contabilistiche Con il decreto legislativo 3 novembre 2008, n. 173 il Governo ha recepito la direttiva 2006/46/CE, a sua volta modificativa di precedenti disposizioni europee in tema di conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, tra cui banche e gli altri istituti finanziari. La direttiva, nell’ottica complessiva di migliorare la trasparenza delle operazioni condotte da rilevanti categorie di imprese, è volta a facilitare gli investimenti transfrontalieri e a rendere comparabili i bilanci e le relazioni societarie a livello europeo, al fine di accrescere la fiducia del pubblico tramite la fornitura di informazioni numerose, specifiche e coerenti. Il D.Lgs. n. 173 del 2008 ha conseguentemente modificato la disciplina dei documenti contabili anche degli istituti di credito e degli istituti finanziari (articolo 3), disponendo che essi rechino informazioni dettagliate sulle operazioni rilevanti realizzate con parti correlate, nonché sulle disposizioni fuori bilancio. Con il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 è stata attuata la direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE. Rapporti banca - industria Specifici interventi normativi hanno poi riguardato il settore dei rapporti tra banche e industria. La direttiva comunitaria 2007/44/CE del 5 settembre 2007 ha inteso armonizzare le discipline degli Stati membri in materia di valutazione prudenziale delle acquisizioni e di incrementi di partecipazioni nelle imprese del settore finanziario. Le norme superano la netta separazione tra banca e industria consentendo, a specifiche condizioni e dietro autorizzazione delle Autorità di vigilanza, che le imprese acquisiscano quote o partecipazioni rilevanti anche nel settore creditizio. Un primo recepimento della direttiva è stato effettuato con il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (articolo 14, comma 1). In sostanza è stato eliminato il divieto, per i soggetti che svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari, di acquisire partecipazioni rilevanti nelle banche. Analogamente è stato eliminato il divieto di accordi da cui derivi, durevolmente, una rilevante concentrazione di potere per la nomina, o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca. In relazione a tali abrogazioni sono stati rimodulati i poteri della Banca d’Italia in tema di autorizzazione ad acquisire partecipazioni rilevanti nelle banche (articolo 19 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385). La Banca d’Italia ha comunque constatato il carattere chiaro, preciso e dettagliato delle disposizioni comunitarie, ritenendo dunque che esse trovino applicazione diretta. Con il provvedimento del 12 maggio 2009 sono state infatti recate indicazioni operative e procedurali conseguenti a tale applicabilità. Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21 ha completato il processo di recepimento della direttiva 2007/44/CE. Il credito al consumo Relativamente ai contratti di credito al consumo, la direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 ha inteso armonizzare il quadro normativo, regolamentare ed amministrativo degli Stati membri in tema dei predetti contratti. La legge Comunitaria 2008 (articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88, come integrato dall'articolo 13 della legge comunitaria 2009, legge n. 96 del 2010) ha delegato il Governo al recepimento delle disposizioni recate dalla citata direttiva 2008/48/CE: tale delega è stata attuata con il decreto legislativo n. 141 del 2010 e, da ultimo, con il D. Lgs. n. 218 del 2010. Per approfondimenti, si rinvia al relativo tema. Altre disposizioni L'articolo 6 della legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011) delega il Governo ad attuare la direttiva 2009/110/CE, relativa all'avvio, all'esercizio dell'attività e alla vigilanza sugli istituti di moneta elettronica. L'articolo 22 del medesimo provvedimento reca intre disposizioni volte complessivamente: - ad attuare la direttiva 2010/76/CE sul portafoglio di negoziazione e sulla revisione delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza; - ad ampliare i poteri della Banca d'Italia, consentendo tra l'altro all'Autorità di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni, i sistemi di remnerazione e incentivazione. La Banca d'Italia potrà anche adottare provvedimenti interdittivi specifici nei confronti di singoli istituti e impartire alle società a capo dei gruppi bancari istruzioni anche in tema di governance societaria, controlli interni e sistemi di remunerazione. in particolare, il Governo dovrà Dossier pubblicati Legge comunitaria 2008 - A.C. 2320-bis-B - Elementi per l'istruttoria legislativa (15/06/2009) Legge comunitaria 2008 - A.C. 2320 - Elementi per l'istruttoria legislativa (27/03/2009) Documenti e risorse web |














