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Scadenze fiscali

Home Documenti LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214 .Testo in vigore dal 28.12.2011 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita
LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214 .Testo in vigore dal 28.12.2011 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita PDF Stampa E-mail
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0256) (GU n.300 del 27-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 276 )

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/12/2011

Testo in vigore dal: 28-12-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

 

                               Art. 1

 

1. Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti

pubblici, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

   Data a Roma, addi' 22 dicembre 2011

 

                             NAPOLITANO

Monti, Presidente del   Consiglio   dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Passera,   Ministro   dello   sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Severino

         Avvertenza:

             Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e' stato

         pubblicato nel Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta

         Ufficiale - serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011.

             A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

         1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

         ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le

         modifiche apportate dalla presente legge di conversione

         hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

         pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' qui' di seguito pubblicato.

Testo in vigore dal: 28-12-2011

(Allegato )

 

                                                             Allegato

 

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 6

                       dicembre 2011, n. 201

 

   All'articolo 1:

     al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dei commi da 2 a 8»

sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;

     al comma 5, primo periodo, le parole: «nel primo anno di

applicazione della disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «al

31 dicembre 2010».

   All'articolo 2:

     dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio

2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: "ovvero delle

spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle

deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a),

1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del

1997" sono soppresse.

     1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a

decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012».

   All'articolo 3:

     al comma 1:

     al primo periodo, le parole: «dopo la lett. n), e' aggiunta la

seguente: "o)» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la lettera n) e'

aggiunta la seguente: "n-bis)»;

     l'ultimo periodo e' soppresso;

     dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

     «1-bis. L'esclusione delle spese di cui alla lettera n-bis) del

comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183,

introdotta dal comma 1 del presente articolo, opera per ciascuna

regione nei limiti definiti con i criteri di cui al comma 2 del

presente articolo»;

     al comma 3, le parole: «Alla copertura degli oneri derivanti

dalla costituzione del predetto fondo» sono   sostituite   dalle

seguenti: «Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti

dalla costituzione del fondo di cui al comma 2».

   All'articolo 4:

     al comma 1:

       alle lettere a), b) e d), la parola: «16-bis)» e' sostituita

dalla seguente: «16-bis»;

       alla lettera c):

       al capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera a), le parole:

«, n. 1),» sono soppresse;

       al capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera c), sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche anteriormente alla

data di entrata in vigore della presente disposizione»;

       al capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera e), le parole:

«situazioni di gravita'» sono sostituite dalle seguenti: «situazione

di gravita'»;

       al capoverso «Art. 16-bis», comma 3, primo periodo, le

parole: «di cui di cui alle lett. c) e d) dell'articolo 3» sono

sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere c) e d) del comma 1

dell'articolo 3»;

     al comma 4:

       al primo periodo, le parole: «"31 dicembre 2012"» sono

sostituite dalle seguenti: «"31 dicembre 2012. Le disposizioni di cui

al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di

sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di

calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria". Ai

relativi oneri, valutati in 6,58 milioni di euro per l'anno 2014 e in

2,75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede

mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e

speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato   di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

       al secondo periodo, la parola: «modificato» e' sostituita

dalla seguente: «introdotto».

   L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

   «Art. 5. - (Introduzione dell'ISEE per la concessione   di

agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei

relativi risparmi a favore delle famiglie). - 1. Con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle

Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono

rivisti le modalita' di determinazione e i campi di applicazione

dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine

di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la

percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che

tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi

componenti della famiglia nonche' dei pesi dei carichi familiari, in

particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a

carico;   migliorare   la   capacita'   selettiva   dell'indicatore,

valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia

in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto

della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una

differenziazione dell'indicatore per le   diverse   tipologie   di

prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni

fiscali e tariffarie nonche' le provvidenze di natura assistenziale

che, a decorrere dal 1º gennaio 2013, non possono essere piu'

riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia

individuata con il decreto stesso. Con decreto del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' con cui

viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso

la   condivisione   degli   archivi   cui   accedono   la   pubblica

amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di

una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate

all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti

erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di

protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle

prestazioni concesse. Dall'attuazione del presente articolo non

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica. I risparmi derivanti dall'applicazione   del   presente

articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di

previdenza e di assistenza sono versati all'entrata del bilancio

dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle

politiche sociali per   l'attuazione   di   politiche   sociali   e

assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

si provvede a determinare   le   modalita'   attuative   di   tale

riassegnazione».

   All'articolo 6:

     al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «difesa» sono

inserite le seguenti: «, vigili del fuoco».

     Nel titolo I, dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente:

     «Art. 6-bis. - (Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti

e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura

di credito). - 1. Nel testo unico delle leggi in materia bancaria e

creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,

dopo l'articolo 117 e' inserito il seguente:

     "Art. 117-bis. - (Remunerazione degli affidamenti e degli

sconfinamenti). - 1. I contratti di apertura di credito possono

prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione

onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla

somma   messa   a   disposizione   del   cliente   e   alla   durata

dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme

prelevate. L'ammontare della commissione non puo' superare lo 0,5 per

cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

     2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero

oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura

di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente,

una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa,

espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di

interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

     3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi

rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullita'

della clausola non comporta la nullita' del contratto.

     4. Il CICR adotta disposizioni applicative del   presente

articolo e puo' prevedere che esso si applichi ad altri contratti per

i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR

prevede i casi in cui, in relazione all'entita' e alla durata dello

sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di

cui al comma 2"».

   All'articolo 7:

     al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla

compensazione degli effetti finanziari di cui al presente comma si

provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e

delle minori spese recate dal presente decreto».

   All'articolo 8:

     al comma 4, quarto periodo, le parole da: «, con imputazione

nell'ambito dell'unita' di voto parlamentare» fino alla fine del

comma sono soppresse;

     al comma 6: al primo periodo, la parola: «limitata» e'

sostituita dalla seguente: «limitato»;

     al secondo periodo,   le   parole:   «mantenere   in   vigore

l'operativita' di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti:

«prorogare l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1»;

     al quarto periodo, dopo la parola: «presenta» sono inserite le

seguenti: «alla Commissione europea»;

     al comma 7, le parole: «e conseguire» sono sostituite dalle

seguenti: «ne' conseguire»;

     al comma 10, lettera a), le parole: «, a partire dal 1º gennaio

2012,» sono sostituite dalle seguenti: «o, a partire dal 1º gennaio

2012,»;

     al comma 14, alinea, la parola: «effettuate» e' sostituita

dalle seguenti: «, derivanti dalle operazioni effettuate»;

     al comma 15, lettera a), la parola: «ECAI» e' sostituita dalle

seguenti: «agenzie esterne di valutazione del merito di credito

(ECAI)»;

     al comma 23, alinea, le parole: «alle operazioni»   sono

sostituite dalle seguenti: «alla garanzia»;

     al comma 29, le parole: «del Testo unico bancario,» sono

sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre

1993, n. 385, e successive modificazioni,»;

     al comma 30:

       al primo periodo, le parole: «all'atto» sono sostituite dalle

seguenti: «dal momento»;

       al quarto periodo,   dopo   le   parole:   «La   disciplina

derogatoria» sono inserite le seguenti: «di cui al presente comma»;

       al comma 31, secondo periodo, le parole: «in conformita' dei

criteri» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita' ai criteri».

   All'articolo 9:

     al comma 1: all'alinea, le parole: «legge 6 febbraio 2011, n.

10,» sono sostituite dalle seguenti: «legge 26 febbraio 2011, n.

10,»;

     alla lettera a), numero 1), le parole: «- o dei» sono

sostituite dalle seguenti: «, o dei» e le parole: «per legge -» sono

sostituite dalle seguenti: «per legge,»;

     alla lettera b), capoverso 56-bis, primo periodo, la parola:

«relative» e' sostituita dalla seguente: «relativa».

   All'articolo 10:

     al comma 1, alinea, le parole: «del TUIR» sono sostituite dalle

seguenti: «del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e

successive modificazioni,» e, dopo le parole: «nel comma 2» sono

inserite le seguenti: «del presente articolo»;

     al comma 3, alinea, le parole: «potra' essere previsto:» sono

sostituite dalle seguenti: «sono   previsti,   con   le   relative

decorrenze:»;

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     «13-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

       "1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione

di cui al comma 1, la dilazione concessa puo' essere prorogata una

sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a

condizione che non sia intervenuta decadenza. In tal caso, il

debitore puo' chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo

della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun

anno".

     13-ter. Le dilazioni di cui all'articolo 19 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive

modificazioni, concesse fino alla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, interessate dal mancato

pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a tale

data, non ancora prorogate ai sensi dell'articolo 2, comma 20, del

decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, possono essere

prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a

condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della

situazione di difficolta' posta a base della concessione della prima

dilazione.

     13-quater. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile

1999, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti

modificazioni:

       a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

       "1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio

nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di

deterrenza e contrasto   dell'evasione   e   per   il   progressivo

innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari,

gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi

fissi   risultanti   dal   bilancio certificato,   da   determinare

annualmente, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo

riscosse e dei relativi interessi di mora, con   decreto   non

regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che tenga

conto dei carichi annui affidati, dell'andamento delle riscossioni

coattive e del processo di ottimizzazione,   efficientamento   e

riduzione dei costi del gruppo Equitalia Spa. Tale decreto deve, in

ogni caso, garantire al contribuente oneri inferiori a quelli in

essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il

rimborso di cui al primo periodo e' a carico del debitore:

         a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di pagamento

entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal

caso, la restante parte del rimborso e' a carico dell'ente creditore;

         b) integralmente, in caso contrario";

       b) il comma 2 e' abrogato;

       c) il comma 6 e' sostituito dai seguenti:

       "6. All'agente della riscossione spetta,   altresi',   il

rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle

singole procedure, che e' a carico:

         a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per

effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilita';

         b) del debitore, in tutti gli altri casi.

       6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia

e delle finanze sono determinate:

         a) le tipologie di spese oggetto di rimborso;

         b) la misura   del   rimborso,   da   determinare   anche

proporzionalmente rispetto al carico affidato e progressivamente

rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore;

         c) le modalita' di erogazione del rimborso";

       d) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente:

         "7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non

spetta il rimborso di cui al comma 1";

       e) al comma 7-ter, le parole: "sono a carico dell'ente

creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di

pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "le spese di cui al primo

periodo sono a carico dell'ente creditore".

   13-quinquies. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 1, del

decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito

dal comma 13-quater del presente articolo, nonche' il decreto di cui

al comma 6.1 del predetto articolo 17, introdotto dal medesimo comma

13-quater, sono adottati entro il 31 dicembre 2013.

   13-sexies. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti

richiamati dal comma 13-quinquies, resta ferma la disciplina vigente

alla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto.

   13-septies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi

13-quater, 13-quinquies e 13-sexies non devono derivare nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

   13-octies. All'articolo 7, comma 2, lettera   gg-ter),   del

decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,

dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "a decorrere dal 1º

gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 31

dicembre 2012".

   13-novies. I termini previsti dall'articolo 3, commi 24, 25 e

25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con

modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo

modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25

marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo

2011, recante l'ulteriore proroga di termini relativa al Ministero

dell'economia e delle finanze, sono prorogati al 31 dicembre 2012.

   13-decies. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre

1997, n. 462, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti

modificazioni:

     a) al comma 1, i periodi dal secondo fino alla fine del comma

sono soppressi;

     b) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:

       "4. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di

cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla

prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta

la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte,

interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, e'

iscritto a ruolo.

       4-bis. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima

entro il termine di pagamento della rata successiva   comporta

l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui

all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e

successive modificazioni, commisurata all'importo della rata versata

in ritardo, e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non e'

eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui

all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e

successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata

successiva";

     c) al comma 5:

       1) le parole: "dal comma 4" sono sostituite dalle seguenti:

"dai commi 4 e 4-bis";

       2) dopo le parole: "rata non pagata" sono aggiunte le

seguenti: "o pagata in ritardo";

     d) al comma 6, le parole: "di cui ai commi 1, 3, 4 e 5" sono

sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 3, 4, 4-bis e 5".

   13-undecies. Le disposizioni di cui al comma 13-decies si

applicano altresi' alle rateazioni in corso alla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto.

   13-duodecies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.

244, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 209, le parole: "dello Stato, anche ad ordinamento

autonomo, e con gli enti pubblici nazionali" sono sostituite dalle

seguenti: "pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31

dicembre 2009, n. 196, nonche' con le amministrazioni autonome";

     b) il comma 214 e' sostituito dal seguente:

       "214. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la

semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata   di   cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e

successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore del decreto di cui al comma 213, e' stabilita la

data dalla quale decorrono gli obblighi previsti dal decreto stesso

per le amministrazioni locali di cui al comma 209".

   13-terdecies. All'articolo 52 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e'

aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "2-bis. Il debitore ha facolta' di procedere alla vendita del

bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli

articoli 68 e 79, con il consenso dell'agente della riscossione, il

quale interviene nell'atto di cessione e al quale e' interamente

versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo

rispetto al debito e' rimborsata al debitore entro i dieci giorni

lavorativi successivi all'incasso"».

   All'articolo 11:

     al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La

disposizione di cui al primo periodo, relativamente ai dati e alle

notizie non rispondenti al vero, si applica solo se a seguito delle

richieste di cui al medesimo periodo si configurano le fattispecie di

cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74»;

     al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I dati

comunicati sono archiviati nell'apposita   sezione   dell'anagrafe

tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive

modificazioni»;

     al comma 3, la parola: «sentite» e' sostituita dalla seguente:

«sentiti» e le parole: «, sono stabilite le modalita'   della

comunicazione di cui al precedente periodo, estendendo l'obbligo di

comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti

necessarie ai fini dei controlli fiscali» sono sostituite dalle

seguenti: «e il Garante per la protezione dei dati personali, sono

stabilite le modalita' della comunicazione di cui al comma 2,

estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni

relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli

fiscali. Il provvedimento deve altresi' prevedere adeguate misure di

sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei

dati e per la relativa conservazione, che non puo' superare i termini

massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle

imposte sui redditi»;

     al comma 4, le parole: «per la individuazione dei contribuenti

a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo» sono

sostituite dalle seguenti: «per   l'elaborazione   con   procedure

centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del

Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di

contribuenti a maggior rischio di evasione»;

     dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

       «4-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette annualmente alle

Camere una relazione con la quale sono comunicati i risultati

relativi all'emersione dell'evasione a seguito dell'applicazione

delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4»;

   al comma 7, lettera b), la parola: «soppressi» e' sostituita

dalla seguente: «abrogati»;

   dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:

     «10-bis. All'articolo 2, comma 5-ter, primo periodo, del

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "31 dicembre 2012"

sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"».

   Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente:

     «Art. 11-bis. - (Semplificazione degli adempienti e riduzione

dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie). - 1.

L'espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le

richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta

utile e le relative risposte, nonche' le notifiche aventi come

destinatari le banche e gli intermediari finanziari, sono effettuati

esclusivamente in via telematica, previa consultazione dell'archivio

dei rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive

modificazioni. Le richieste telematiche sono eseguite secondo le

procedure gia' in uso presso le banche e gli intermediari finanziari

ai sensi dell'articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative norme di

attuazione. Con provvedimento dei Ministri interessati, da adottare

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni

attuative del presente articolo».

   All'articolo 12:

     al comma 1, le parole: «"31 dicembre 2011"» sono sostituite

dalle seguenti: «"31 marzo 2012"» ed e' aggiunto, in fine, il

seguente periodo: «Non costituisce infrazione la violazione delle

disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del

decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo

dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di

importo introdotte dal presente comma.»;

     dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

       «1-bis. All'articolo 58, comma 7-bis, del decreto legislativo

21 novembre 2007, n. 231, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al

portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione e' pari al

saldo del libretto stesso"»;

     al comma 2, capoverso 4-ter:

     all'alinea, le parole: «Al fine» sono   sostituite   dalle

seguenti: «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine»;

     alla lettera b), le parole: «i pagamenti di cui alla lettera

precedente si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui

conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le

modalita' offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari

prescelti dal beneficiario» sono sostituite dalle seguenti: «i

pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano in via ordinaria

mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei

creditori ovvero con altri strumenti di pagamento   elettronici

prescelti dal beneficiario» e le parole: «di 500 euro»   sono

sostituite dalle seguenti: «di mille euro»;

     alla lettera c), le parole: «dalla pubblica amministrazione

centrale e locale» sono sostituite dalle seguenti: «dalle pubbliche

amministrazioni centrali e locali», le parole: «a cinquecento euro»

sono sostituite dalle seguenti: «a mille euro», le parole: «strumenti

diversi dal denaro contante ovvero mediante l'utilizzo di» sono

soppresse e dopo le parole: «carte di pagamento prepagate» sono

inserite le seguenti: «e le carte di cui all'articolo 4 del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

     alla lettera d), le parole: «dall'imposta di bollo. Per tali

rapporti, alle banche» sono sostituite dalle seguenti: «dall'imposta

di bollo, ove i titolari rientrino nelle fasce individuate ai sensi

del comma 5, lettera d). Per tali rapporti, alle banche, alla

societa' Poste italiane Spa»;

     alla lettera e), le parole da: «il Ministero dell'economia e

delle finanze promuove la stipula di una o piu' convenzioni con gli

intermediari finanziari» fino a: «migliorative di quelle stabilite

con le convenzioni» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero

dell'economia e delle finanze promuove la stipula, tramite la

societa' Consip Spa, di una o piu' convenzioni con prestatori di

servizi di pagamento, affinche' i soggetti in questione possano

dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni favorevoli»;

     dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

       «2-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto dal comma 2 del

presente articolo, puo' essere prorogato, per specifiche e motivate

esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro per la pubblica   amministrazione   e   la

semplificazione»;

     il comma 3 e' sostituito dal seguente:

       «3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca

d'Italia, l'Associazione bancaria italiana, la   societa'   Poste

italiane Spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento

definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, le caratteristiche di un conto corrente o di un

conto di pagamento di base. In caso di mancata stipula della

convenzione   entro   la   scadenza   del   predetto   termine,   le

caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di

base vengono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle

finanze, sentita la Banca d'Italia. Con la medesima convenzione e'

stabilito l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare

sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli

sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare

della carta»;

     il comma 4 e' sostituito dal seguente:

       «4. Le banche, la societa' Poste italiane Spa e gli altri

prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a

valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di cui

al comma 3»;

     al comma 5, lettera a), e' aggiunta, in fine, la seguente

parola: «gratuita»;

     al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e del

titolo II del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e

successive modificazioni»;

     il comma 9 e' sostituito dal seguente:

       «9. L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei

prestatori di servizi di pagamento, la societa' Poste italiane Spa,

il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti   di

pagamento e le associazioni delle imprese rappresentative a livello

nazionale definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, le regole generali

per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico

degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante

carte di pagamento. In ogni caso, la commissione a carico degli

esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di   pagamento

elettronico, incluse le carte di pagamento, di credito o di debito,

non puo' superare la misura dell'1,5 per cento»;

     al comma 10, il primo periodo e' sostituito dal seguente:

«Entro i sei mesi successivi il Ministero dello sviluppo economico,

di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite

la Banca d'Italia e l'Autorita' garante della concorrenza e del

mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma

9».

   All'articolo 13:

     al comma 2, primo periodo, le parole: «ivi compresa» sono

sostituite dalle seguenti: «ivi comprese»;

     al comma 4:

       dopo la lettera b. e' inserita la seguente: «b-bis. 80 per i

fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;»;

       alla lettera d. sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale

D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio

2013»;

     al comma 5, le parole: «un moltiplicatore pari a 120» sono

sostituite dalle seguenti: «un moltiplicatore pari a 130. Per i

coltivatori diretti e gli imprenditori   agricoli   professionali

iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 110»;

     al comma 10:

       al primo periodo, la parola: «rapportate» e' sostituita dalla

seguente: «rapportati»;

       dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per gli anni

2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo e' maggiorata

di 50 euro per ciascun figlio di eta' non superiore a ventisei anni,

purche'   dimorante   abitualmente   e   residente   anagraficamente

nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo

complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base,

non puo' superare l'importo massimo di euro 400»;

       al secondo periodo, le parole: «possono stabilire   che

l'importo di euro 200 puo' essere elevato,» sono sostituite dalle

seguenti:   «possono   disporre   l'elevazione   dell'importo   della

detrazione,»;

     al comma 14:

       all'alinea, dopo le parole: «Sono abrogate» sono inserite le

seguenti: «, a decorrere dal 1º gennaio 2012,»;

       dopo la lettera d. e' aggiunta la seguente: «d-bis. i commi

2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio

2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio

2011, n. 106»;

     dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:

     «14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale

presentate, ai sensi del   comma   2-bis   dell'articolo   7   del

decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,

dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei

termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, producono gli

effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di

ruralita', fermo restando il classamento originario degli immobili

rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono

stabilite le modalita' per l'inserimento negli atti catastali della

sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il classamento

originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

     14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni,

con esclusione di quelli che   non   costituiscono   oggetto   di

inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del

Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono   essere

dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con

le modalita' stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19

aprile 1994, n. 701.

     14-quater. Nelle more della presentazione della dichiarazione

di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter,   l'imposta

municipale propria e' corrisposta, a titolo di acconto e salvo

conguaglio, sulla base della rendita delle unita' similari gia'

iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta e' determinato dai

comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le

modalita' di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile

1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto

obbligato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma

336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle

sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio

decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni»;

     al comma 17:

     al primo periodo, le parole da: «sono ridotti» fino alla fine

del periodo sono sostituite dalle seguenti: «variano in ragione delle

differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle

disposizioni di cui al presente articolo»;

    al terzo e al quarto periodo, dopo le parole: «maggior gettito»

e' inserita la seguente: «stimato»;

     e' aggiunto, in fine, il   seguente   periodo:   «L'importo

complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma e'

pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a

1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro»;

     dopo il comma 19 e' inserito il seguente:

     «19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 4,

del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' esclusivamente

finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito

dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza

pubblica,   in   misura   finanziariamente   equivalente     alla

compartecipazione del 2 per cento del gettito dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche»;

     il comma 21 e' soppresso.

   All'articolo 14:

     al comma 30, dopo le parole: «Il costo del servizio» sono

inserite le seguenti: «da coprire con la tariffa di cui al comma 29»;

     al comma 31, dopo le parole: «La tariffa» sono inserite le

seguenti: «di cui al comma 29»;

     al comma 32, la parola: «determinato» e' sostituita dalla

seguente: «determinata»;

     al comma 34, le parole: «cui consegua a un diverso ammontare»

sono sostituite dalle seguenti: «da cui consegua   un   diverso

ammontare»;

     al comma 45, le parole: «rifiuti e servizi» sono sostituite

dalle seguenti: «sui rifiuti e sui servizi».

   Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:

   «Art. 14-bis. - (Disposizioni in materia di riscossione dei

comuni). - 1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio

2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio

2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera gg-quater):

       1) all'alinea, le parole: "i comuni effettuano la riscossione

spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni

effettuano altresi' la riscossione coattiva delle predette entrate"

sono sostituite dalle seguenti: "i comuni effettuano la riscossione

coattiva delle proprie entrate, anche tributarie";

       2) al numero 1), le parole: ", esclusivamente se gli stessi

procedono in gestione diretta ovvero mediante societa' a capitale

interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b),

numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446" sono

soppresse;

       3) il numero 2) e' abrogato;

   b) alla lettera gg-sexies), le parole: "numero 1),"   sono

soppresse».

   All'articolo 15:

   al comma 1, alinea, le parole: «dalla data» sono sostituite dalle

seguenti: «dal giorno successivo alla data».

   All'articolo 16:

     dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

     «5-bis. La tassa di cui al comma 2 non e' dovuta per le unita'

nuove con targa di prova, nella disponibilita' a qualsiasi titolo del

cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per

quelle usate ritirate dai medesimi cantieri o distributori con

mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto»;

     al comma 9, primo periodo, le parole: «commi da 2 a 7» sono

sostituite dalle seguenti: «commi da 2 a 8» e le parole: «delle

stesse» sono sostituite dalle seguenti: «della stessa»;

     al comma 10, dopo le parole: «dell'imposta» sono inserite le

seguenti: «di cui al comma 2»;

     dopo il comma 14 e' inserito il seguente: «14-bis. L'imposta di

cui al comma 11 e' applicata anche agli aeromobili non immatricolati

nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio

italiano si protrae oltre quarantotto ore»;

     dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

     «15-bis. In caso di   omesso   o   insufficiente   pagamento

dell'imposta di cui al comma 11 si applicano le disposizioni del

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del   decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

     15-ter. L'addizionale di cui al comma 1 e' ridotta dopo cinque,

dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo,

rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non e' piu' dovuta

decorsi venti anni dalla data di costruzione. La tassa di cui ai

commi 2 e 3 e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data

di costruzione dell'unita' da diporto, rispettivamente, del 15, del

30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1º gennaio

dell'anno successivo a quello di costruzione. Con decreto del

direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di

Stato e' rideterminata l'aliquota di accisa del tabacco da fumo in

misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere derivante

dal presente comma».

   All'articolo 18:

   al comma 1, lettera b), la parola: «sostitute» e' sostituita

dalla seguente: «sostituite».

   L'articolo 19 e' sostituito dal seguente:

   «Art. 19. - (Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti

correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonche' su valori

"scudati" e su attivita' finanziarie e immobili detenuti all'estero).

- 1. A decorrere dal 1º gennaio 2012, all'articolo 13 della tariffa

allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 642, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:

 

                   | Indicazione   |                 |

               |   degli atti   |                 |

Articolo della |   soggetti   | Imposte dovute | Imposte dovute

   Tariffa     | all'imposta   |     fisse     | proporzionali

---------------------------------------------------------------------

       13       |2-bis. Estratti |                 |

               |conto, inviati |                 |

               |dalle banche ai |                |

               |clienti ai sensi|                 |

               |dell'articolo   |                 |

               |119 del decreto |                 |

               |legislativo 1º |                 |

               |settembre 1993, |                 |

               |n. 385, nonche' |                 |

               |estratti di     |                 |

               |conto corrente |                 |

               |postale e       |                 |

               |rendiconti dei |                 |

               |libretti di     |                 |

               |risparmio anche |                 |

               |postali: per   |                 |

               |ogni esemplare |                 |

                |con periodicita'|                 |

               |annuale:       |                 |

               |a) se           |                 |

               |il cliente e'   |                 |

               |persona fisica |euro 34,20       |

               |               |                 |

               |b) se il cliente|                 |

               |e' soggetto     |                 |

               |diverso da     |                 |

               |persona fisica |euro 100,00     |

               |               |                 |

               |2-ter.         |                 |

               |Comunicazioni   |                 |

               |alla clientela |                 |

               |relative ai     |                 |

               |prodotti e agli |                 |

               |strumenti       |                 |

               |finanziari,     |                 |

               |anche non       |                 |

               |soggetti ad     |                 |

               |obbligo di     |                 |

               |deposito, ad   |                 |

               |esclusione dei |                 |

               |fondi pensione e|                 |

                |dei fondi       |                 |

               |sanitari; per   |                 |

               |ogni esemplare, |                 |

               |sul complessivo |                 |

               |valore di       |                 |1 per mille annuo

               |mercato o, in   |                 |per il 2012

               |mancanza, sul   |                 |1,5 per mille

               |valore nominale |                 |a decorrere dal

               |o di rimborso   |                 |2013

---------------------------------------------------------------------

2. La nota 3-bis all'articolo 13 della tariffa allegata al

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e'

sostituita dalla seguente:

     "3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni

caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non

sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto

sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo

dovuta e' rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente e'

persona fisica, l'imposta non e' dovuta quando il valore medio di

giacenza annuo risultante dagli estratti e   dai   libretti   e'

complessivamente non superiore a euro 5.000".

   3. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642:

     a) il secondo periodo e' sostituito dai   seguenti:   "La

comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti finanziari, ivi

compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all'obbligo

di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel

corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di

redazione. L'imposta e' comunque dovuta una volta l'anno o alla

chiusura   del   rapporto.   Se   le   comunicazioni   sono   inviate

periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta e'

rapportata al periodo rendicontato";

     b) l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "L'imposta e'

dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all'anno

2012, nella misura massima di euro 1.200. Sono comunque esenti i

buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non

superiore a euro 5.000".

   4. Per le comunicazioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 13

della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, la percentuale

della somma da versare entro il 30 novembre 2012   ai   sensi

dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 642, e' ridotta al 50 per cento.

   5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono

stabilite modalita' di attuazione dei commi da 1 a 3.

   6. Le attivita' finanziarie oggetto di emersione ai sensi

dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e

successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge

25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge

23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono soggette a

un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Per gli anni

2012 e 2013 l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nella misura

del 10 e del 13,5 per mille.

   7. L'imposta di cui al comma 6 e' determinata al   netto

dell'eventuale imposta di bollo pagata ai sensi del comma 2-ter

dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

   8. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b),

del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito,   con

modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, provvedono a

trattenere l'imposta di cui al comma 6 dal conto del soggetto che ha

effettuato   l'emersione   o   ricevono   provvista   dallo   stesso

contribuente, ed effettuano il relativo versamento entro il 16

febbraio di ciascun anno con riferimento al valore delle attivita'

ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento

e' effettuato secondo le disposizioni contenute nel capo III del

decreto legislativo 9   luglio   1997,   n.   241,   e   successive

modificazioni. Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il

valore delle attivita' segretate e' quello al 6 dicembre 2011.

   9. Gli intermediari di cui al comma 8 segnalano all'Agenzia delle

entrate i contribuenti nei confronti dei quali non e' stata applicata

e versata l'imposta con le modalita' di cui al medesimo comma 8. Nei

confronti dei predetti contribuenti l'imposta e' riscossa mediante

iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 14 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive

modificazioni.

   10. Per l'omesso versamento dell'imposta di cui al comma 6 si

applica una sanzione pari all'importo non versato.

   11. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di cui al

comma 6 nonche' per il relativo contenzioso si applicano   le

disposizioni in materia di imposta di bollo.

   12. Per le attivita' finanziarie oggetto di emersione che, alla

data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate

dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per

effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, e'

dovuta, per il solo anno 2012, un'imposta straordinaria pari al 10

per mille. Si applicano le disposizioni dei commi da 8 a 11.

   13. A decorrere dal 2011 e' istituita un'imposta sul valore degli

immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone

fisiche residenti nel territorio dello Stato.

   14. Soggetto passivo dell'imposta di cui al comma 13 e' il

proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale

sullo stesso. L'imposta e' dovuta proporzionalmente alla quota di

possesso e ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a

tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per

almeno quindici giorni e' computato per intero.

   15. L'imposta di cui al comma 13 e' stabilita nella misura dello

0,76 per cento del valore degli immobili. Il valore e' costituito dal

costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in

mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e'

situato l'immobile.

   16. Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza

del suo ammontare, un   credito   d'imposta   pari   all'ammontare

dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui e'

situato l'immobile.

   17. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la

riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche' per il contenzioso,

relativamente all'imposta di cui al comma 13 si applicano le

disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle   persone

fisiche.

   18. A decorrere dal 2011 e' istituita un'imposta sul valore delle

attivita' finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche

residenti nel territorio dello Stato.

   19. L'imposta di cui al comma 18 e' dovuta proporzionalmente alla

quota e al periodo di detenzione.

   20. L'imposta di cui al comma 18 e' stabilita nella misura dell'1

per mille annuo, per il 2011 e il 2012, e dell'1,5 per mille, a

decorrere dal 2013, del valore delle attivita' finanziarie. Il valore

e' costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun

anno solare nel luogo in cui sono detenute le attivita' finanziarie,

anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di

riferimento per le singole attivita' e, in mancanza, secondo il

valore nominale o di rimborso.

   21. Dall'imposta di cui al comma 18 si deduce, fino a concorrenza

del suo ammontare, un   credito   d'imposta   pari   all'ammontare

dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono

detenute le attivita' finanziarie.

   22. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la

riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche' per il contenzioso,

relativamente all'imposta di cui al comma 18 si applicano le

disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle   persone

fisiche.

   23. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle

entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 6 a

22, disponendo comunque che il versamento delle imposte di cui ai

commi 13 e 18 e' effettuato entro il termine del versamento a saldo

delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.

   24. All'articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35,

sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 5 e' abrogato;

     b) al comma 6, le parole: "di cui ai commi 1, 3 e 5" sono

sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 3"».

   All'articolo 20:

     dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

       «1-bis. I termini di versamento di cui al comma 1 si

applicano anche alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in

corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti. In tal caso, a

decorrere dal 1º dicembre 2011, su ciascuna rata sono dovuti

interessi nella misura pari al saggio legale».

   All'articolo 21:

     al comma 1, le parole: «dalla data di entrata in vigore del

presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º gennaio

2012» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dalla data di

entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011,

l'INPDAP e l'ENPALS possono compiere solo atti   di   ordinaria

amministrazione»;

     al comma 2, le parole: «alla data di entrata in vigore del

presente decreto legge e» sono soppresse;

     dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. In attesa

dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture centrali

e periferiche degli Enti soppressi continuano ad espletare le

attivita' connesse ai compiti istituzionali degli stessi. A tale

scopo, l'INPS, nei giudizi incardinati relativi alle attivita' degli

Enti soppressi, e' rappresentato e   difeso   in   giudizio   dai

professionisti legali, gia' in servizio presso l'INPDAP e l'ENPALS»;

     il comma 19 e' sostituito dal seguente: «19. Con riguardo

all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di

acqua, sono trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas

le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi

idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti

all'Autorita' stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. Le

funzioni da trasferire sono individuate con decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

     al comma 20, l'allegato A e' sostituito dal seguente:

 

«Allegato A

  

 

---------------------------------------------------------------------

                     |Amministrazione       |

Ente soppresso       |interessata           |Ente incorporante

---------------------------------------------------------------------

                     |                     |Autorita' per l'energia

Agenzia nazionale per |Ministero             |elettrica e il gas

la regolazione e la   |dell'ambiente e della |Ministero dell'ambiente

vigilanza in materia |tutela del territorio |e della tutela e del

di acqua             |e del mare           |territorio e del mare

---------------------------------------------------------------------

                     |                      |Ministero dello

                     |                     |sviluppo economico, di

                     |                     |concerto con il

                     |                     |Ministero dell'ambiente

Agenzia per la       |Ministero dello       |e della tutela del

sicurezza nucleare   |sviluppo economico   |territorio e del mare

---------------------------------------------------------------------

Agenzia nazionale di |                     |Autorita' per le

regolamentazione del |Ministero dello       |garanzie nelle

settore postale       |sviluppo economico   |comunicazioni

---------------------------------------------------------------------

     dopo il comma 20 e' inserito il seguente:

     «20-bis. Con riguardo all'Agenzia per la sicurezza nucleare, in

via transitoria e fino all'adozione, di concerto anche con il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del

decreto di cui al comma 15 e alla contestuale definizione di un

assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza

previste dall'Unione europea, le funzioni e i compiti facenti capo

all'ente soppresso sono attribuiti all'Istituto superiore per la

protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)»;

     al comma 21, le parole: «da 13 a 20» sono sostituite dalle

seguenti: «da 13 a 20-bis».

   All'articolo 22:

     al comma 6:

       il capoverso 18 e' sostituito dai seguenti:

       «18. E' istituita l'Agenzia per la promozione all'estero e

l'internazionalizzazione delle imprese italiane, denominata "ICE -

Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle

imprese italiane", ente dotato di personalita' giuridica di diritto

pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero

dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di

rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri

e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

       18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione e

internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal

Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri.

Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e

internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la

programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19,

sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dai

Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico e composta

dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso

designata, dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della

Confederazione generale dell'industria italiana, di R.E.TE. Imprese

Italia e dell'Associazione bancaria italiana»;

     al capoverso 19, primo periodo, le parole: «dall'entrata in

vigore della legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di

entrata in vigore della presente disposizione»;

     al capoverso 21, decimo   periodo,   le   parole:   «decreto

legislativo 27 gennaio 2009, n. 39» sono sostituite dalle seguenti:

«decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39»;

     al capoverso 24, terzo periodo, le parole: «Ministero degli

esteri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero degli affari

esteri»;

     al capoverso 25, quinto periodo, le parole da: «dipende dal

titolare della Rappresentanza diplomatica» fino a: «di direzione e

opera» sono sostituite dalle seguenti: «opera nel quadro delle

funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione,»;

     il capoverso 26-bis e' sostituito dal seguente:

     «26-bis. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di

sua competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal

comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies, all'individuazione

delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche' dei rapporti

giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da

trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico»;

     al capoverso 26-ter, l'ultimo periodo e' soppresso;

     al capoverso 26-quinquies, le parole: «primo periodo,» sono

soppresse;

     al capoverso 26-sexies, l'alinea e' sostituito dal seguente:

     «26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo

strategico determinate dalla cabina di regia di cui al comma 18-bis,

adottate dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il

Ministero degli affari esteri per quanto di competenza, sentito il

Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sei

mesi dalla costituzione a:»;

     al capoverso 26-septies, primo periodo, le parole: «con uno o

piu' dei decreti» sono sostituite dalle seguenti: «con uno o piu'

decreti» e le parole: «e per l'innovazione» sono sostituite dalle

seguenti: «e la semplificazione»;

     al comma 7, dopo le parole: «comma 26-bis» sono inserite le

seguenti: «del citato articolo 14», le parole: «dal medesimo comma

26,» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 26 del medesimo

articolo,» e dopo le parole: «spettanti al soppresso istituto,» sono

inserite le seguenti: «sono individuate»;

     al comma 8, quarto periodo, le parole: «primo periodo del» sono

soppresse;

     dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:

       9-bis. Il comma 7 dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio

2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio

2011, n. 111, e' sostituito dai seguenti:

       "7. Entro il 31 marzo 2012, la societa' ANAS Spa trasferisce

alla societa' Fintecna Spa tutte le partecipazioni detenute da ANAS

Spa in societa' co-concedenti; la cessione e' esente da imposte

dirette e indirette e da tasse.

       7-bis. La cessione di cui al comma 7 e' realizzata dalle

societa' Fintecna Spa e ANAS Spa al valore netto contabile risultante

al momento della cessione ovvero, qualora Fintecna Spa lo richieda,

al valore risultante da una perizia effettuata da un collegio di tre

esperti, due dei quali nominati rispettivamente dalle due societa' e

il terzo, in qualita' di presidente, congiuntamente dalle stesse, con

oneri a carico della societa' richiedente"».

   All'articolo 23:

     al comma 1:

       alla lettera a) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «.

Conseguentemente, il numero dei componenti della commissione per le

infrastrutture e le reti dell'Autorita' per le garanzie nelle

comunicazioni e' ridotto da quattro a due, escluso il Presidente, e

quello dei componenti della commissione per i servizi e i prodotti

della medesima Autorita' e' ridotto da quattro a due, escluso il

Presidente»;

       alla lettera b), le parole: «dell'Autorita' di vigilanza»

sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorita' per la vigilanza»;

       al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove il

numero dei componenti, incluso il Presidente, risulti pari, ai fini

delle deliberazioni, in caso di parita', il voto del Presidente vale

doppio»;

     dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento

della Commissione di cui al comma 1, lettera e), del presente

articolo, al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

       a) all'articolo 1, nono comma, il primo periodo e' soppresso;

       b) all'articolo 2, quarto comma, terzo periodo, le parole:

"con non meno di quattro voti favorevoli" sono sostituite dalle

seguenti: "dalla Commissione";

       c) all'articolo 2, quarto comma, quarto periodo, le parole:

"e con non meno di quattro voti favorevoli" sono soppresse;

       d) all'articolo 2, quinto comma, le parole: "adottata con non

meno di quattro voti favorevoli" sono soppresse;

       e) all'articolo 2, ottavo comma, l'ultimo   periodo   e'

soppresso.

   2-ter. All'articolo 4 della legge 4 giugno 1985, n. 281, sono

apportate le seguenti modificazioni:

     a) al quinto comma, le parole: "assume le deliberazioni

occorrenti per l'attuazione delle norme di cui ai due precedenti

commi con non meno di quattro voti favorevoli" sono sostituite dalle

seguenti: "con proprie deliberazioni da' attuazione alle norme di cui

ai due precedenti commi";

     b) all'ottavo comma, le parole: "con non meno di quattro voti

favorevoli" sono soppresse»;

     al comma 4, capoverso 3-bis, dopo le parole: «dei competenti

uffici» e' inserito il seguente segno: «"»;

     al comma 7, le parole: «il Governo provvedera' con apposito

provvedimento d'urgenza» sono sostituite   dalle   seguenti:   «il

Parlamento e il Governo, ciascuno   nell'ambito   delle   proprie

attribuzioni, assumono immediate iniziative idonee a conseguire gli

obiettivi di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n.

98 del 2011»;

     al comma 8, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a)

l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

     "Art. 2. - (Composizione del Consiglio). - 1. Il Consiglio

nazionale dell'economia e del lavoro e' composto da esperti e da

rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle

associazioni di promozione sociale e delle   organizzazioni   di

volontariato in numero di sessantaquattro, oltre al presidente,

secondo la seguente ripartizione:

       a) dieci esperti, qualificati esponenti   della   cultura

economica, sociale e giuridica, dei quali otto   nominati   dal

Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del

Consiglio dei Ministri;

       b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive, dei

quali ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui tre

in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove

rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle   professioni   e

diciassette rappresentanti delle imprese;

       c) sei rappresentanti delle associazioni di   promozione

sociale e delle organizzazioni   di   volontariato,   dei   quali,

rispettivamente,   tre   designati   dall'Osservatorio   nazionale

dell'associazionismo e tre designati dall'Osservatorio nazionale per

il volontariato.

     2. L'assemblea elegge in unica votazione due vicepresidenti"»;

     al comma 10, le parole: «di cui sopra,» sono sostituite dalle

seguenti: «di cui al comma 9»;

     al comma 14, la parola: «politico» e' soppressa;

     ai commi 16 e 18, le parole: «30 aprile 2012», ovunque

ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;

     al comma 17 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«secondo le modalita' stabilite dalla legge statale di cui al comma

16»;

     il comma 20 e' sostituito dal seguente:

     «20. Agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro

il 31 dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo 2013, l'articolo 141

del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive

modificazioni. Gli organi provinciali che devono essere rinnovati

successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla

scadenza naturale. Decorsi i termini di cui al primo e al secondo

periodo del presente comma, si procede all'elezione dei nuovi organi

provinciali di cui ai commi 16 e 17»;

     dopo il comma 20 e' inserito il seguente:

     «20-bis. Le regioni a statuto speciale adeguano i propri

ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 20 entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le

medesime disposizioni non trovano applicazione per le province

autonome di Trento e di Bolzano»;

     al comma 22 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con

esclusione dei comuni di cui all'articolo 2, comma 186, lettera b),

della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni».

   Nel titolo III, capo III, dopo l'articolo 23 sono aggiunti i

seguenti:

   «Art. 23-bis. - (Compensi per gli amministratori con deleghe

delle societa' partecipate dal Ministero dell'economia e delle

finanze). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6,

del decreto-legge 1º luglio   2009,   n.   78,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo

parere delle Commissioni parlamentari competenti, le societa' non

quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle

finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del

codice civile, sono classificate per fasce sulla base di indicatori

dimensionali quantitativi e qualitativi. Per ciascuna fascia e'

determinato il   compenso   massimo   al   quale   i   consigli   di

amministrazione di dette societa' devono fare riferimento, secondo

criteri oggettivi e trasparenti, per la   determinazione   degli

emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo

comma, del codice   civile.   L'individuazione   delle   fasce   di

classificazione e dei relativi compensi potra' essere effettuata

anche sulla base di analisi svolte   da   primarie   istituzioni

specializzate.

   2. In considerazione di mutamenti di mercato e in relazione al

tasso di inflazione programmato, nel rispetto degli obiettivi di

contenimento della spesa pubblica, con   decreto   del   Ministro

dell'economia e delle finanze si provvede a rideterminare, almeno

ogni tre anni, le fasce di classificazione e l'importo massimo di cui

al comma 1.

   3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo

comma, del codice civile, possono includere una componente variabile

che non puo' risultare inferiore al 30 per cento della componente

fissa e che e' corrisposta in misura proporzionale al grado di

raggiungimento di obiettivi   annuali,   oggettivi   e   specifici,

determinati preventivamente dal   consiglio   di   amministrazione.

L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.

   4. Nella determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai

sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, i consigli

di amministrazione delle societa' non quotate, controllate dalle

societa' di cui al comma 1 del presente articolo, non possono

superare il limite massimo indicato dal decreto del   Ministro

dell'economia e delle finanze di cui al predetto comma 1 per la

societa' controllante e devono in ogni caso attenersi ai medesimi

principi di oggettivita' e trasparenza.

   5. Il decreto di cui al comma 1 e' sottoposto alla registrazione

della Corte dei conti.

   Art. 23-ter. - (Disposizioni   in   materia   di   trattamenti

economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, e' definito   il   trattamento

economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle

finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti

di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche   amministrazioni

statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il

personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del

medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo

come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del

primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione

della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in

modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico

del medesimo o di piu' organismi, anche nel caso di pluralita' di

incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

   2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato, conservando il

trattamento   economico   riconosciuto   dall'amministrazione   di

appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o

equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa,

presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'

amministrative indipendenti, non puo' ricevere,   a   titolo   di

retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o anche

soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per cento

dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.

   3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste

deroghe motivate per le   posizioni   apicali   delle   rispettive

amministrazioni ed e' stabilito un limite massimo per i rimborsi di

spese.

   4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al

presente   articolo   sono   annualmente   versate   al   Fondo   per

l'ammortamento dei titoli di Stato».

   All'articolo 24:

     al comma 3, secondo periodo, alla lettera a), dopo le parole:

«di cui ai commi 6 e 7» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto

stabilito ai commi 14, 15-bis e 18» e, alla lettera b), le parole:

«di cui ai comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi» e

le parole: «salvo quanto stabilito ai commi 14, 17 e 18» sono

sostituite dalle seguenti: «salvo quanto stabilito ai commi 14,

15-bis, 17 e 18»;

     al comma 7:

       al quinto periodo, le parole: «di un'eta anagrafica» sono

sostituite dalle seguenti: «di un'eta' anagrafica»;

       al sesto periodo, le parole: «convertito con legge» sono

sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla

legge»;

     al comma 8, le parole: «e dell'articolo 19» sono sostituite

dalle seguenti: «e all'articolo 19»;

     al comma 9:

       al terzo periodo, le parole: «dal penultimo periodo» sono

sostituite dalle seguenti: «dal secondo periodo»;

       al quarto periodo, la parola: «soppresso» e' sostituita dalla

seguente: «abrogato»;

       al comma 10, terzo periodo, le parole da: «e' applicata» fino

a: «62 anni» sono sostituite dalle seguenti: «e' applicata una

riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di

anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'eta' di 62 anni;

tale percentuale annua e' elevata a 2 punti percentuali per ogni anno

ulteriore di anticipo rispetto a due anni»;

     al comma 14:

       all'alinea, le parole:   «del   presente   articolo»   sono

sostituite dalle seguenti: «del presente decreto» e le parole:

«nonche' nei limiti del numero di 50.000 lavoratori beneficiari,»

sono sostituite dalle seguenti: «nonche' nei limiti delle risorse

stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi

disciplinata,»;

       alle lettere a), b), c), d) ed e), le parole: «31 ottobre

2011» sono sostituite dalle seguenti: «4 dicembre 2011»;

       alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi

collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai

predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli interessati

restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di

almeno 59 anni di eta', ancorche' maturino prima del compimento della

predetta eta' i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti

prima della data di entrata in vigore del presente decreto»;

       alla lettera d), la parola: «lavoratori» e' sostituita dalle

seguenti: «ai lavoratori»;

       alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si

considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione

sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in

vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6

dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che

continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla

presente lettera. Sono altresi'   disapplicate   le   disposizioni

contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle

dell'istituto dell'esonero dal servizio»;

     il comma 15 e' sostituito dal seguente:

     «15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto sono definite le modalita'

di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del limite

massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione

del beneficio di cui al comma 14 nel limite   delle   risorse

predeterminate in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di

euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220

milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno

2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per

l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria

provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del

rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla

lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate

dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei

requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima

della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal

predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico

delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del

presente comma, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori

domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici

previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del

predetto limite numerico sono computati anche i lavoratori che

intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e

requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 del

presente articolo e di quello relativo al regime delle decorrenze

disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano

comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto

articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime

delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui

al presente comma che maturano i requisiti dal 1º gennaio 2012

trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del

presente articolo»;

     dopo il comma 15 e' inserito il seguente:

     «15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del

settore privato le   cui   pensioni   sono   liquidate   a   carico

dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive

della medesima:

       a) i   lavoratori   che   abbiano   maturato   un'anzianita'

contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali

avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del   presente

decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31

dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto

2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il

trattamento della pensione anticipata al compimento di un'eta'

anagrafica non inferiore a 64 anni;

       b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di

vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del comma 6,

lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a 64 anni qualora

maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianita' contributiva di

almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'eta' anagrafica di

almeno 60 anni»;

     al comma 17:

       l'alinea e' sostituito dal seguente:

       «17. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata,

ferma restando la possibilita' di conseguire la stessa ai sensi dei

commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni

particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della

legge 4 novembre 2010, n. 183, all'articolo 1 del decreto legislativo

21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:»;

       l'ultimo capoverso e' numerato come comma 17-bis e, al

medesimo capoverso, le parole: «di cui al presente comma» sono

sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 17» e le parole: «dal

presente comma,» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 17 del

presente articolo,»;

     al comma 18, primo periodo, le parole: «del presente articolo»

sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto», le parole:

«ivi compresi i lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «ivi

compresi quelli relativi ai lavoratori», le parole: «e il personale»

sono sostituite dalle seguenti: «e al personale» e le parole:

«nonche' dei rispettivi dirigenti» sono sostituite dalle seguenti:

«nonche' ai rispettivi dirigenti»;

     al comma   20,   secondo   periodo,   le   parole:   «presente

provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»;

     al comma 21, primo periodo, le parole: «del predetto Fondo»

sono sostituite dalle seguenti: «dei predetti fondi»;

     al comma 22, le parole: «0,3 punti percentuali ogni anno fino a

raggiungere il livello del 22 per cento» sono sostituite dalle

seguenti: «1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di

0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24

per cento»;

     al comma 24, le parole: «31 marzo 2012», ovunque ricorrono,

sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012» e, al secondo

periodo, le parole: «, che si esprime» sono sostituite dalle

seguenti: «; essi si esprimono»;

     il comma 25 e' sostituito dal seguente: «25. In considerazione

della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica

dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo   stabilito

dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'

riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti

pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento

minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di

importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore

a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica

spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione e'

comunque attribuito fino a   concorrenza   del   predetto   limite

maggiorato. Il comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio

2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio

2011, n. 111, e' abrogato»;

     al comma 27, secondo periodo, le parole: «e a decorrere

dall'anno 2013 con 300 milioni di euro» sono sostituite dalle

seguenti: «con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013

e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015»;

     dopo il comma 27 e' inserito il seguente:

     «27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di

500.000 euro per l'anno 2013»;

     al comma 29, primo periodo, le parole: «Ministero del Lavoro e

della Politiche Sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero

del lavoro e delle politiche sociali»;

     dopo il comma 31 e' aggiunto il seguente:

     «31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "eccedente

150.000 euro" sono inserite le seguenti: "e al 15 per cento per la

parte eccedente 200.000 euro"».

   All'articolo 25:

     al comma 1, le parole: «dei Ministri dell'ambiente, della

tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle

finanze,» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia

e delle finanze,»;

     dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

     «1-bis. Le somme non impegnate alla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto per la realizzazione

degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento

antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239, della

legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, in misura

pari all'importo di 2,5 milioni di euro, come indicato nella

risoluzione approvata dalle competenti Commissioni della Camera dei

deputati il 2 agosto 2011, sono destinate al Fondo per l'ammortamento

dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di   debito

pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30

dicembre 2003, n. 398».

   All'articolo 26:

     al comma 1, le parole: «Fondo ammortamento» sono sostituite

dalle seguenti: «Fondo per l'ammortamento».

   All'articolo 27:

     al comma 1:

       al capoverso «Art. 33-bis», comma 1, le parole: «della

presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del   presente

decreto»;

       al capoverso «Art. 33-bis», comma 2, quarto periodo, le

parole: «dell'iniziative» sono sostituite dalle seguenti: «delle

iniziative»;

       al capoverso «Art. 33-bis», comma 7, alinea, le parole: «Il

primo e il secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «I commi 1

e 2»;

       al capoverso «Art. 33-bis», comma 7, capoverso 2, al quarto

periodo, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle

seguenti: «della presente disposizione» e, al settimo periodo, le

parole: «al comma 3 e all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del

comma 4» sono sostituite   dalle   seguenti:   «al   paragrafo   3

dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4»;

     al comma 2:

       al capoverso «Art. 3-ter», comma 2, al secondo periodo, le

parole: «valorizzazione territoriali» sono sostituite dalle seguenti:

«valorizzazione territoriale» e, al terzo periodo, le parole: «del

decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni

dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 dal» sono sostituite dalle

seguenti: «del presente decreto, dal»;

       al capoverso «Art. 3-ter», comma 5, secondo periodo, le

parole: «dalla presente norma» sono sostituite dalle seguenti: «dal

presente articolo» e le parole: «della presente   norma»   sono

sostituite dalle seguenti: «del presente articolo»;

       al capoverso «Art. 3-ter», comma 7, terzo periodo, dopo le

parole: «dei tempi del procedimento e» sono inserite le seguenti:

«tali importi»;

       al capoverso «Art. 3-ter», comma 12, primo periodo, la

parola: «capoverso» e' sostituita dalla seguente: «periodo»;

       al capoverso «Art. 3-ter», comma 13, al primo periodo, le

parole: «del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con

modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410» sono soppresse e,

al secondo periodo, dopo le parole: «alla lettera c)» sono inserite

le seguenti: «del comma 1»;

     al comma 3:

       i capoversi sono rinumerati come commi 3-bis, 3-ter, 3-quater

e 3-quinquies;

       al secondo capoverso, rinumerato come comma 3-ter, la parola:

«capoverso» e' sostituita dalla seguente: «periodo»;

       all'ultimo capoverso, rinumerato come comma 3-quinquies, dopo

le parole: «sono sostituite» sono inserite le seguenti: «dalle

seguenti:»;

     al comma 7:

       al primo periodo, le parole: «Al comma 1,» sono sostituite

dalle seguenti: «All'articolo 1, comma 1,»;

       i capoversi sono rinumerati come commi 7-bis, 7-ter e

7-quater;

     al comma 11, le parole da: «Ministero del Tesoro» a: «codice

degli appalti di cui al Decreto Legislativo» sono sostituite dalle

seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze, in qualita' di

centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del codice dei

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al

decreto legislativo»;

     al comma 12, le parole: «il contraente generale previsto dal»

sono sostituite dalle seguenti: «la centrale di committenza di cui

al»;

     al comma 13:

       alla lettera a), le parole: «del contraente generale» sono

sostituite dalle seguenti: «della centrale di committenza»;

       alla lettera b), le parole: «decretata dal» sono sostituite

dalle seguenti: «effettuata con decreto del»;

       alla lettera e), le parole: «il contraente generale» sono

sostituite dalle seguenti: «la centrale di committenza»;

     al comma 14, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle

seguenti: «comma 11»;

     al comma 16, primo periodo, le parole: «commi 11 e 12 lettera

e)» sono sostituite dalle seguenti: «commi 12 e 13, lettera e),».

   All'articolo 28:

     dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

     «11-bis. Il comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo 6

maggio 2011, n. 68, e' abrogato. Le misure di cui all'articolo 1,

comma 12, periodi dal terzo al quinto, del decreto-legge 13 agosto

2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre

2011, n. 148, e successive modificazioni, si applicano nell'intero

territorio nazionale.

     11-ter. Al fine di potenziare il coordinamento della finanza

pubblica e' avviata la ridefinizione delle regole del patto di

stabilita' interno.

     11-quater. All'articolo 76, comma 7, primo periodo,   del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le

parole: "40 %" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"».

   All'articolo 29:

     al comma 2, le parole: «articolo 3, comma 66,» sono sostituite

dalle seguenti: «articolo 4, comma 66,»;

     dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

     «3-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, un importo pari a 2,5

milioni di euro, iscritto nel capitolo 7513 del programma 3.5

"Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto

speciale" della missione "Relazioni finanziarie con le autonomie

territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze, e' destinato al sostegno delle attivita' e delle

iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche,

educative, informative ed editoriali di cui all'articolo 16 della

legge 23 febbraio 2001, n. 38».

   Nel capo VII del titolo III, dopo l'articolo 29 e' aggiunto il

seguente:

   «Art. 29-bis. - (Introduzione dell'impiego di software libero

negli uffici pubblici per la riduzione dei costi della pubblica

amministrazione). - 1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 68 del

codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82, e' sostituita dalla seguente:

     " d) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla

categoria del software libero o a codice sorgente aperto;"».

   All'articolo 30:

     al comma 3, secondo periodo, la parola: «provvedimento» e'

sostituita dalla seguente: «decreto»;

     dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

     «3-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19

novembre 1997, n. 422, dopo le parole: "e gli altri enti locali" sono

aggiunte le seguenti: "; per servizio di trasporto pubblico locale

lagunare si intende il trasporto pubblico locale effettuato con

unita' che navigano esclusivamente nelle acque protette della laguna

di Venezia".

     3-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, il Governo, con uno

o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni:

       a) modifica, secondo criteri di semplificazione, le norme del

titolo I del libro sesto del regolamento per l'esecuzione del codice

della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, concernenti il

personale navigante, anche ai fini dell'istituzione di specifiche

abilitazioni professionali per il trasporto pubblico locale lagunare;

       b) modifica, secondo   criteri   di   semplificazione,   il

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8

novembre 1991, n. 435, delimitando l'ambito di applicazione delle

relative norme con riguardo al trasporto pubblico locale lagunare.

     3-quater. Al servizio di trasporto pubblico locale lagunare si

applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di

concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali,

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della

salute, e' emanata la normativa tecnica per la progettazione e la

costruzione delle unita' navali adibite al servizio di trasporto

pubblico locale lagunare.

     3-quinquies. Per trasporti pubblici non di linea per via

d'acqua con riferimento alla laguna di Venezia si intendono quelli

disciplinati dalla vigente legislazione regionale»;

     dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

     «5-bis. Al fine di garantire la realizzazione di interventi

necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle

scuole, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, il Governo da' attuazione

all'atto di indirizzo approvato dalle Commissioni   parlamentari

competenti il 2 agosto 2011, ai sensi dell'articolo 2, comma 239,

della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni,

adotta gli atti necessari all'erogazione delle risorse del Fondo per

lo sviluppo e la coesione destinate alle medesime finalita' ai sensi

dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e

nell'ambito della procedura ivi prevista, e riferisce alle Camere in

merito all'attuazione del presente comma»;

     al comma 7, dopo le parole: «due milioni di euro annui» sono

inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2012»;

     dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

     «8-bis. All'elenco 3 allegato alla legge 12 novembre 2011, n.

183, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

     "- Interventi di carattere sociale di cui all'articolo 3 del

decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni;

stipula di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione

dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio

comunale, di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre

2007, n. 244;

     - Interventi di sostegno all'editoria   e   al   pluralismo

dell'informazione".

     8-ter. All'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011,

n. 183, le parole: "32,4 milioni di euro" sono sostituite dalle

seguenti: "47,2 milioni di euro".

     8-quater. Per le finalita' di cui all'articolo 4 della legge 23

dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, per l'anno 2012,

la somma aggiuntiva di 14,8 milioni di euro di cui al comma 8-ter del

presente articolo e' riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello

stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari

e forestali».

   All'articolo 31:

     al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dell'ambiente» sono

inserite le seguenti: «, ivi incluso l'ambiente urbano,».

   All'articolo 32:

     il comma 1 e' sostituito dai seguenti:

     «1. In materia di vendita dei farmaci,   negli   esercizi

commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4

luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

agosto 2006, n. 248, che ricadono nel territorio di comuni aventi

popolazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque, al di fuori

delle aree rurali come individuate dai piani sanitari regionali, in

possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi

fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, possono, esperita la procedura di cui al comma

1-bis, essere venduti senza ricetta medica anche i medicinali di cui

all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993,

n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di

cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,

e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.

219, nonche' dei farmaci del sistema endocrino e   di   quelli

somministrabili per via parenterale. Con il medesimo decreto, sentita

l'Agenzia italiana del farmaco, sono definiti gli ambiti di attivita'

sui quali sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte

del Servizio sanitario nazionale.

     1-bis. Il Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana

del farmaco, individua entro centoventi giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto un elenco,

periodicamente aggiornabile, dei farmaci di cui all'articolo 8, comma

10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive

modificazioni, per i quali permane l'obbligo di ricetta medica e dei

quali non e' consentita la vendita negli esercizi commerciali di cui

al comma 1»;

     al comma 4, le parole: «su tutti i prodotti venduti» sono

sostituite dalle seguenti: «sui medicinali di cui ai commi 1 e

1-bis».

   L'articolo 33 e' sostituito dal seguente:

     «Art. 33. - (Soppressione di limitazioni all'esercizio di

attivita' professionali). - 1. Il comma 2 dell'articolo 10 della

legge 12 novembre 2011, n. 183, e' sostituito dal seguente:

     "2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

       '5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in

contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono

abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento

governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13

agosto 2012.

       5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a

raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano

abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai

sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400'".

     2. All'articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto-legge 13

agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

settembre 2011, n. 148, le parole: "la durata del tirocinio non

potra' essere complessivamente superiore a tre anni" sono sostituite

dalle seguenti: "la durata del tirocinio non potra' essere superiore

a diciotto mesi"».

   All'articolo 34:

     al comma 8, dopo le parole: «le professioni,» sono inserite le

seguenti: «il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non

di linea,».

   All'articolo 35:

     alla rubrica, la parola: «Antitrust» e' sostituita dalle

seguenti: «Autorita' garante della concorrenza e del mercato»;

     al comma 1, capoverso Art. «21-bis», comma 2, dopo la parola:

«emette» sono inserite le seguenti: «, entro sessanta giorni,».

   All'articolo 36:

     dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche

incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla

nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le

cariche e la decadenza e' dichiarata dagli organi competenti degli

organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del

termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di

inerzia, la decadenza e' dichiarata dall'autorita' di vigilanza di

settore competente.

     2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare

l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, e' di centoventi

giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto».

   Dopo l'articolo 36 e' inserito il seguente:

     «Art. 36-bis. - (Ulteriori disposizioni in materia di tutela

della concorrenza nel settore del credito). - 1. All'articolo 21 del

codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,

n. 206, e successive modificazioni, dopo il comma 3 e' inserito il

seguente:

     "3-bis. E' considerata scorretta la pratica commerciale di una

banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario

che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il

cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla

medesima banca, istituto o intermediario"».

   All'articolo 37:

     il comma 1 e' sostituito dal seguente:

       «1. Il Governo, con uno o piu' regolamenti da adottare ai

sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le

competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di

trenta giorni, emana le disposizioni volte a realizzare una compiuta

liberalizzazione e un'efficiente regolazione   nel   settore   dei

trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture»;

     al comma 2:

       all'alinea, le parole: «secondo i seguenti principi e criteri

direttivi» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle

seguenti norme generali»;

       alla lettera b), il numero 1) e' sostituito dal seguente:

          «1) garantire   condizioni   di   accesso   eque   e   non

discriminatorie alle infrastrutture e   alle   reti   ferroviarie,

aeroportuali, portuali e alla mobilita' urbana collegata a stazioni,

aeroporti e porti».

   All'articolo 39:

     dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:

     «7-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una

quota delle disponibilita' finanziarie del Fondo di garanzia a favore

delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100,

lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' riservata ad

interventi di garanzia in favore del microcredito di cui all'articolo

111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di

cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive

modificazioni, da destinare alla microimprenditorialita'. Con decreto

di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo

economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito,   sono

definiti la quota delle risorse del Fondo   da   destinare   al

microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di

concessione, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle

disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del

rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente

periodo. L'Ente nazionale per il microcredito stipula convenzioni con

enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per

l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per le

microimprese o per l'istituzione di fondi di riserva separati presso

il medesimo Fondo».

   All'articolo 40:

     il comma 1 e' sostituito dal seguente:

     «1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e

successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

       "3. Entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, i

soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente

competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante

fax, le generalita' delle persone alloggiate, secondo modalita'

stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante

per la protezione dei dati personali"»;

     al comma 3, capoverso 9-bis, alinea, le parole: «L'attivita'

di' lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «L'attivita' di lavoro»;

     al comma 5, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal

seguente: «Al comma 9 del medesimo articolo 242 del   decreto

legislativo n. 152 del 2006, le parole: "con attivita' in esercizio"

sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Possono

essere altresi' autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e

straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti

tecnologiche, purche' non compromettano la possibilita' di effettuare

o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando

appropriate misure di prevenzione dei rischi"»;

     dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

     «9-bis. All'articolo 27 del testo unico dei servizi di media

audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio

2005, n. 177, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

       "7-bis. La   cessione   anche   di   un   singolo   impianto

radiotelevisivo, quando   non   ha   per   oggetto   unicamente   le

attrezzature, si considera cessione di ramo d'azienda. Gli atti

relativi ai trasferimenti di impianti e di rami d'azienda ai sensi

del presente articolo, posti in essere dagli operatori del settore

prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al

presente comma, sono in ogni caso validi e non rettificabili ai fini

tributari".

     9-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge

27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al

31 dicembre 2012. Per il completamento degli interventi in fase di

ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai sensi del presente

comma, l'agevolazione e' rideterminata nel limite massimo delle

anticipazioni gia' erogate al beneficiario alla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente   decreto,   con

esclusione di ulteriori erogazioni a carico dello Stato».

   All'articolo 41:

     dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

     «5-bis. L'articolo 175 del codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo

12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e' sostituito dal

seguente:

       "Art. 175. - (Promotore e finanza di progetto). - 1. Il

Ministero pubblica nel sito informatico di cui al decreto del

Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonche' nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana e in quella dell'Unione europea, la lista

delle infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161,

comma 1, del presente codice, per le quali i soggetti aggiudicatori

intendono ricorrere alle procedure della finanza   di   progetto

disciplinate dal presente articolo. Nella lista e' precisato, per

ciascuna infrastruttura, l'ufficio del soggetto aggiudicatore presso

il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute

utili.

   2. Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella lista, i

soggetti aggiudicatori rimettono lo studio di fattibilita'   al

Ministero, che ne cura l'istruttoria secondo   quanto   previsto

dall'articolo 161, comma 1-quater. Il Ministero sottopone lo studio

di fattibilita' al CIPE, che si esprime con la partecipazione dei

presidenti delle regioni e delle province autonome eventualmente

interessate e, in caso di valutazione positiva, indica, fra l'altro,

le eventuali risorse pubbliche destinate al progetto, che devono

essere disponibili a legislazione vigente. Dette risorse devono

essere mantenute disponibili per i progetti approvati sino alla loro

realizzazione.

   3. Il Ministero aggiorna la lista di cui al comma 1, indicando

gli interventi i cui studi di fattibilita' sono stati approvati dal

CIPE.

   4. Il soggetto aggiudicatore, entro novanta giorni dalla data in

cui diventa efficace la delibera del CIPE di approvazione dello

studio di fattibilita', provvede alla pubblicazione del bando di gara

sulla base dello studio di fattibilita'.

   5. Il bando, oltre a quanto previsto dall'articolo 177, deve

specificare che:

     a) le offerte devono contenere un progetto preliminare che,

oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui all'allegato

XXI, deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico,

le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le

occorrenti misure di salvaguardia, e deve, inoltre, indicare ed

evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche

funzionali e i costi dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso

il costo per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto

territoriale e sociale; una bozza di   convenzione;   un   piano

economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 153, comma 9,

primo periodo, nonche' dare conto del preliminare coinvolgimento di

uno o piu'   istituti   finanziatori   nel   progetto.   Il   piano

economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per

la predisposizione dell'offerta, comprensivo anche dei diritti sulle

opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale

importo non puo'   superare   il   2,5   per   cento   del   valore

dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilita' posto

a base di gara;

     b) il soggetto aggiudicatore richiede al promotore scelto ai

sensi del comma 6 di apportare al progetto   preliminare,   ed

eventualmente   allo   schema   di   convenzione   e   al   piano

economico-finanziario, da esso presentati, le modifiche eventualmente

intervenute in fase di approvazione del progetto preliminare da parte

del CIPE. In tal caso la concessione e' definitivamente aggiudicata

al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di

quest'ultimo, delle modifiche indicate.   In   caso   di   mancata

accettazione delle modifiche indicate dal CIPE da   parte   del

promotore, il soggetto aggiudicatore ha facolta' di chiedere ai

concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione, entro trenta

giorni dalla richiesta, delle modifiche da apportare al progetto

preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte

a quest'ultimo e non accettate dallo stesso. In caso di esito

negativo o di una sola offerta, il soggetto aggiudicatore ha facolta'

di procedere ai sensi dell'articolo 177, ponendo a base di gara il

progetto preliminare predisposto dal promotore, aggiornato con le

prescrizioni del CIPE;

     c) il promotore, o eventualmente altro concorrente scelto ai

sensi della lettera b) ai fini dell'aggiudicazione definitiva della

concessione, deve dare adeguato conto dell'integrale   copertura

finanziaria dell'investimento, anche acquisendo la disponibilita' di

uno o piu' istituti di credito a concedere il finanziamento previsto

nel piano economico-finanziario correlato al progetto preliminare

presentato dal promotore ed eventualmente adeguato a seguito della

deliberazione del CIPE.

   6. In parziale deroga a quanto stabilito dall'articolo 177, il

soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con il criterio

dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, redige una graduatoria

e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta;

la nomina del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola

offerta. L'esame delle offerte e' esteso agli aspetti relativi alla

qualita' del progetto preliminare presentato, al valore economico e

finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.

   7. Le offerte sono corredate delle garanzie e delle cauzioni di

cui all'articolo 153, comma 13, primo periodo.

   8. L'offerta del promotore e' vincolante per il periodo indicato

nel bando, comunque non inferiore a un anno dalla presentazione

dell'offerta stessa.

   9. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria,   la

procedura di valutazione di impatto ambientale   e   quella   di

localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3. A

tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studio

di impatto ambientale e con quanto necessario   alle   predette

procedure.

   10. Il progetto preliminare, istruito ai sensi dell'articolo 165,

comma 4, e' approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis,

unitamente   allo   schema   di   convenzione   e   al   piano

economico-finanziario.   La   mancata   approvazione   del   progetto

preliminare da parte del CIPE non determina alcun diritto in capo

all'offerente con riguardo alle prestazioni e alle attivita' gia'

svolte.

   11. Il soggetto aggiudicatore procede all'aggiudicazione e alla

stipula del contratto di concessione nei termini e alle condizioni di

cui al comma 5, lettere b) e c). Nel caso in cui   risulti

aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore,

quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario

definitivo, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione

dell'offerta e al rimborso dei costi sostenuti per le integrazioni di

cui al comma 9.

   12. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto agli   adempimenti

previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.

   13. E' facolta' dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 20,

presentare al soggetto aggiudicatore studi di fattibilita' relativi

alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui

all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1 del

presente articolo. Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella

lista di cui al predetto comma 1, il soggetto aggiudicatore trasmette

lo studio di fattibilita' al Ministero il quale, svolta l'istruttoria

ai sensi dell'articolo 161, comma 1-quater, lo sottopone al CIPE per

l'approvazione ai sensi del comma 2   del   presente   articolo.

L'inserimento dell'intervento nella lista non determina alcun diritto

del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla

realizzazione degli interventi proposti.

   14. I soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, possono

presentare al soggetto   aggiudicatore   proposte   relative   alla

realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di   cui

all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1 del

presente articolo. Il soggetto aggiudicatore puo' riservarsi di non

accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento, senza

oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure di cui

al settimo periodo del presente comma. La proposta contiene il

progetto preliminare redatto ai sensi del comma 5, lettera a), lo

studio di impatto ambientale, la bozza di convenzione, il piano

economico-finanziario asseverato da uno dei   soggetti   di   cui

all'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonche' l'indicazione del

contributo pubblico eventualmente necessario alla realizzazione del

progetto e la specificazione delle caratteristiche del servizio e

della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo

delle spese sostenute per la predisposizione   della   proposta,

comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui

all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non puo' superare

il 2,5 per cento del valore dell'investimento. La proposta e'

corredata delle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti

di cui all'articolo 153, comma 20, della cauzione di cui all'articolo

75, e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo

di cui all'articolo 153, comma 9, terzo periodo, nel caso di

indizione di gara. Il   soggetto   aggiudicatore   promuove,   ove

necessaria, la procedura di impatto ambientale   e   quella   di

localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3,

invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la

documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta viene

rimessa dal soggetto aggiudicatore al Ministero, che ne   cura

l'istruttoria ai sensi dell'articolo 165, comma 4. Il progetto

preliminare e' approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis,

unitamente   allo   schema   di   convenzione   e   al   piano

economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatore ha facolta' di

richiedere al proponente di apportare alla proposta le modifiche

eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE.

Se il proponente apporta le   modifiche   richieste   assume   la

denominazione di promotore e la proposta e' inserita nella lista di

cui al comma 1 ed e' posta a base di gara per l'affidamento di una

concessione ai sensi dell'articolo 177, cui partecipa il promotore.

Se il promotore non partecipa alla gara, il soggetto aggiudicatore

incamera la cauzione di cui all'articolo 75. I concorrenti devono

essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Il

soggetto aggiudicatore valuta le offerte presentate con il criterio

dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. Se il promotore non

risulta aggiudicatario   ha   diritto   al   pagamento,   a   carico

dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese sostenute per   la

predisposizione della proposta, nei limiti indicati nel   piano

economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto agli

adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo

periodo".

     5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non si applicano

alle procedure gia' avviate alla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, per le quali continuano ad

applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 175 del codice di cui

al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione

vigente prima della medesima data».

   All'articolo 42:

     dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:

     «9-bis. All'alinea del comma 1 dell'articolo 18 della legge 12

novembre 2011, n. 183, le parole: "infrastrutture autostradali" sono

sostituite dalle seguenti: "infrastrutture stradali e autostradali,

anche di carattere regionale,"».

   All'articolo 43:

     al comma 2, le parole: «concessioni   autostradali»   sono

sostituite dalle seguenti: «convenzioni autostradali»;

     al comma 3, le parole: «concessioni   autostradali»   sono

sostituite dalle seguenti: «convenzioni autostradali»;

     al comma 5, capoverso 2-ter, sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: «. A tal fine sono da considerarsi concessionari

solo i soggetti individuati ai sensi della parte II, titolo III, capo

II, dello stesso decreto. Sono fatti salvi i   soggetti   gia'

individuati alla data di entrata   in   vigore   della   presente

disposizione secondo la normativa nazionale di riferimento, nonche' i

titolari di concessioni di cui all'articolo 253, comma 25, del

predetto decreto legislativo"»;

     al comma 7, dopo le parole: «il Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti individua» sono inserite le seguenti: «, entro il 31

dicembre 2012,»;

     il comma 8 e' sostituito dal seguente:

     «8. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza, il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e

d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di priorita' e

sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi ai sensi

dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e

successive modificazioni, le grandi dighe per le quali, accertato il

concreto rischio di ostruzione degli organi di scarico, siano

necessarie e urgenti l'adozione di interventi nonche' la rimozione

dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi. Le regioni e le province

autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe per le quali

sia stato rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico e

la conseguente necessita' e urgenza della rimozione dei sedimenti

accumulati nei serbatoi individuano idonei siti per lo stoccaggio

definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in attuazione

dei suddetti interventi»;

     al comma 9, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle

seguenti: «31 dicembre 2012»;

     al comma 10, le parole: «, entro sei mesi dall'entrata in

vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «,

entro il 31 dicembre 2012,»;

     al comma 11, primo periodo, le parole: «, entro sei mesi

dall'entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle

seguenti: «, entro il 31 dicembre 2012,»;

     al comma 12, le parole: «dall'emanazione» sono sostituite dalle

seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;

     al comma 15, ultimo periodo, le parole: «entro tre mesi

dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle

seguenti: «, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione,» e, dopo le parole: «della normativa sopra

indicata» e' inserito il seguente segno: «"».

   All'articolo 44:

     al comma 1, alinea, le parole: «restano comunque disciplinati»

sono sostituite dalle seguenti: «resta comunque disciplinata»;

     il comma 5 e' sostituito dal seguente:

     «5. All'articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo

12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le parole: "di

importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del

comma 1 dell'articolo 28" sono sostituite dalle seguenti: "di importo

pari o superiore a 100.000 euro". L'articolo 12 della legge 11

novembre 2011, n. 180, e' abrogato».

   Dopo l'articolo 44 e' inserito il seguente:

   «Art. 44-bis. - (Elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche

incompiute). - 1. Ai sensi del presente articolo, per "opera pubblica

incompiuta" si intende l'opera che non e' stata completata:

     a) per mancanza di fondi;

     b) per cause tecniche;

     c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di

legge;

     d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice;

     e) per il mancato interesse al completamento da parte del

gestore.

   2. Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta un'opera

non rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal

relativo progetto esecutivo e che non risulta fruibile   dalla

collettivita'.

   3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'

istituito   l'elenco-anagrafe   nazionale   delle   opere   pubbliche

incompiute.

   4. L'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e' articolato a livello

regionale mediante l'istituzione di elenchi-anagrafe presso gli

assessorati regionali competenti per le opere pubbliche.

   5. La redazione dell'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e'

eseguita contestualmente alla redazione degli elenchi-anagrafe su

base regionale, all'interno dei quali le opere pubbliche incompiute

sono inserite sulla base di determinati criteri di adattabilita'

delle opere stesse ai fini del loro riutilizzo, nonche' di criteri

che indicano le ulteriori destinazioni a cui puo' essere adibita ogni

singola opera.

   6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti stabilisce, con proprio regolamento, le modalita' di

redazione dell'elenco-anagrafe, nonche' le modalita' di formazione

della graduatoria e dei criteri in base ai quali le opere pubbliche

incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe, tenendo conto dello

stato di avanzamento dei lavori ed evidenziando le opere prossime al

completamento.

   7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma 5, si

tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato

e alle regioni».

   All'articolo 45:

     al comma 4, le parole: «del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009» sono sostituite   dalle

seguenti: «del piano nazionale di edilizia abitativa, di cui al

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2009».

   All'articolo 48:

     al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «legge di

conversione del presente decreto» sono inserite le seguenti: «e da

trasmettere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica»;

     dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

       «1-bis. Ferme restando le disposizioni   previste   dagli

articoli 13, 14 e 28, nonche' quelle recate dal presente articolo,

con le norme di attuazione statutaria di cui all'articolo 27 della

legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono definiti

le modalita' di applicazione e gli effetti finanziari del presente

decreto per le regioni a statuto speciale e per le province autonome

di Trento e di Bolzano».

   All'articolo 49:

     al comma 1, le parole: «a 13.108,628 milioni di euro per l'anno

2015, a 14.630,928 milioni di euro per l'anno 2016, a 14.138,228

milioni di euro per l'anno 2017, a 14.456,228 milioni di euro per

l'anno 2018, a 14.766,128 milioni di euro per l'anno 2019, a

15.078,428 milioni di euro per l'anno 2020, a 15.390,728 milioni di

euro per l'anno 2021, a 15.703,028 di euro per l'anno 2022 e a

15.721,128 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023,»   sono

sostituite dalle seguenti: «a 13.048,628 milioni di euro per l'anno

2015, a 14.330,928 milioni di euro per l'anno 2016, a 13.838,228

milioni di euro per l'anno 2017, a 14.156,228 milioni di euro per

l'anno 2018, a 14.466,128 milioni di euro per l'anno 2019, a

14.778,428 milioni di euro per l'anno 2020, a 15.090,728 milioni di

euro per l'anno 2021, a 15.403,028 milioni di euro per l'anno 2022 e

a 15.421,128 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023,».

   All'allegato 1, le tabelle B e C sono sostituite dalle seguenti:

     «Tabella B - Aliquote di finanziamento

 

  

 

   All'allegato 1, le tabelle B e C sono sostituite dalle seguenti:

 

               «Tabella B - Aliquote di finanziamento

 

 

---------------------------------------------------------------------

       |         Zona normale       |     Zona svantaggiata

       |-----------------------------|------------------------------

anno |Maggiore di 21| Minore di 21 |Maggiore di 21| Minore di 21

       |     anni     |     anni     |     anni     |     anni

---------------------------------------------------------------------

2012   |   21,6%     |   19,4%     |   18,7%     |     15,0%

---------------------------------------------------------------------

2013   |   22,0%     |   20,2%     |   19,6%     |     16,5%

---------------------------------------------------------------------

2014   |   22,4%     |   21,0%     |   20,5%     |     18,0%

---------------------------------------------------------------------

2015   |   22,8%     |   21,8%     |   21,4%     |     19,5%

---------------------------------------------------------------------

2016   |   23,2%     |   22,6%     |   22,3%     |     21,0%

---------------------------------------------------------------------

2017   |   23,6%     |   23,4%     |   23,2%     |     22,5%

---------------------------------------------------------------------

dal 2018|   24,0%     |   24,0%     |   24,0%    |     24,0%

---------------------------------------------------------------------

 

 

                   Tabella C - Aliquote di computo

 

 

---------------------------------------------------------------------

           Anni             |         Aliquota di computo

---------------------------------------------------------------------

2012                         |                 21,6%

2013                         |                 22,0%

2014                         |                 22,4%

2015                        |                 22,8%

2016                         |                 23,2%

2017                         |                 23,6%

dal 2018                     |                 24,0%

 

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Convegno Unioncamere 05.07.2010

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