| CAMERA- Gli interventi anticrisi sul credito, informazioni aggiornate al 28 dicembre 2011 |
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La grave crisi dei mercati finanziari, che ha portato all'estero anche al fallimento di banche e intermediari finanziari, ha determinato l'adozione, da parte del Governo, di misure a tutela dei depositanti e di provvedimenti volti a promuovere la stabilità bancaria e dei mercati finanziari più in generale. Da ultimo, l'articolo 8 del decreto-legge n. 201 del 2011 prevede che le banche italiane possano beneficiare di una garanzia pubblica per le proprie passività almeno fino al giugno del 2012.Informazioni aggiornate a mercoledì, 28 dicembre 2011La linea adottata dal Governo italiano, in sintonia con le decisioni assunte in ambito europeo, ha seguito una strategia finalizzata a contrastare la crisi finanziaria attraverso la garanzia di un sufficiente livello di liquidità alle istituzioni creditizie e dei depositi. L’articolo 8 del decreto-legge n. 201 del 2011 ("salva-Italia") reca misure di stabilizzazione del sistema creditizio volte a concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane. Si riconosce inoltre al Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, la facoltà di rilasciare la garanzia statale su finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità, richiamando in particolare i cosiddetti casi di emergency liquidity assistance (i.e., offerta di liquidità di ultima istanza). L’intervento è volto a consentire alle banche di raccogliere i fondi necessari a finanziare i prestiti alle imprese e alle famiglie. Le modalità di accesso alle garanzie pubbliche sono definite in conformità con le Raccomandazioni della Commissione europea in merito all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato alle misure dei sostegno alla banche nel contesto della crisi finanziaria. In particolare, a seguito dell'intervento della garanzia dello Stato, la banca è tenuta a rimborsare all'erario le somme pagate dallo Stato maggiorate degli interessi al tasso legale fino al giorno del rimborso nonché a presentare un piano di ristrutturazione, dal quale risulti che la banca è fermamente decisa a intraprendere gli sforzi di ristrutturazione necessari e a ripristinare la redditività senza ritardi. La misura non ha effetti sull’indebitamento netto e, fino all’eventuale escussione della garanzia, sul debito delle Amministrazioni pubbliche. Per beneficiare della garanzia dello Stato le banche devono soddisfare requisiti definiti in modo che la garanzia venga fornita solo a intermediari solidi che affrontano temporanei problemi di liquidità. La norma specifica le passività che possono beneficiare di garanzia, in modo da evitare l’estensione di quest’ultima al complesso delle passivo degli intermediari. Un primo gruppo di disposizioni relative al settore creditizio era già stato inserito nel decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155 e nel decreto-legge 13 ottobre 2008, n. 157, poi accorpati nel corso dell’esame in sede referente del D.L. n. 155. Con questo provvedimento sono state adottate alcune misure straordinarie al fine di garantire la stabilità del sistema bancario e la tutela del risparmio, in linea con le conclusioni in sede europea. Si ricordano in questa sede i seguenti interventi: misure di ricapitalizzazione delle banche. Il Ministero dell’economia e delle finanze è stato autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, intervenire presso le banche che si trovano in situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d’Italia, attraverso la sottoscrizione o la garanzia di aumenti del capitale sociale; garanzia statale sulle passività bancarie e possibilità di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche. Il MEF è stato autorizzato, sino al 31 dicembre 2009, a concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche con scadenza fino a 5 anni, di emissione successiva al 13 ottobre 2008; estensione delle procedure di amministrazione straordinaria e gestione provvisoria alle banche con problemi di liquidità; garanzie sui depositi bancari. Sono state integrate le vigenti disposizioni italiane in tema di garanzia sui depositi, aggiungendo ai sistemi di natura privatistica già presenti nell’ordinamento la possibilità di rilascio, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, di una garanzia statale a favore dei depositanti delle banche italiane per i 36 mesi successivi al 9 ottobre 2008 (fino al 9 ottobre 2011); disposizioni in materia di “conti dormienti”. E’ stata introdotta una complessa serie di disposizioni finalizzate a razionalizzare la normativa sulla liquidità giacente all’interno del sistema bancario e finanziario su conti e rapporti non movimentati (cosiddetti conti dormienti). Un secondo gruppo di interventi sul settore è stato poi recato dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (cosiddetto decreto “anti-crisi”, convertito dalla legge 22 gennaio 2009, n. 2), che ha introdotto altresì misure di sostegno dell’economia. Con questo provvedimento sono state adottate ulteriori misure per il sistema creditizio, fra le quali si ricordano: le disposizioni relative alla nullità di alcune clausole inserite nei contratti bancari. E’ stata sancita la nullità delle clausole aventi ad oggetto la commissione di “massimo scoperto” (ove il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero in caso di utilizzi in assenza di fido), delle clausole che prevedano una remunerazione in favore della banca solo per aver messo a disposizione fondi a favore del cliente titolare di conto corrente, indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma, nonché di quelle che prevedano una remunerazione all’istituto bancario indipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizzo dei fondi; l’autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009 a sottoscrivere, su richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti di voto (relativi ai possessori di azioni) indicati nell'articolo 2351 del codice civile, ad alcune condizioni individuate dalla norma medesima; le modifiche alla disciplina della Cassa depositi e prestiti S.p.a. Tali modifiche hanno esteso le competenze della Cassa, prevedendosi che i fondi derivanti dalla raccolta del risparmio postale possano essere utilizzati anche per il compimento di ogni operazione di “interesse pubblico” prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.a. Il decreto-legge n. 78 del 2009 ha quindi recato misure finalizzate al contenimento del costo delle commissioni bancarie, prevedendo fra l'altro determinati termini ai fini del riconoscimento della valuta e della disponibilità derivanti dall'incasso di assegni e bonifici, e ha previsto, in materia di surroga dei mutui immobiliari, l'obbligo in capo alla banca surrogata di risarcire il cliente per il ritardato perfezionamento della surrogazione richiesta. Il 3 agosto 2009 il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ABI e le Associazioni dei rappresentanti delle imprese hanno firmato un Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio, per cui si veda il tema relativo alla disciplina dei mutui, prorogato da ultimo in modo tale da consentire alle imprese di presentare domanda di ammissione ai benefici previsti dall’Avviso sino al 31 luglio 2011. Tra gli interventi recati dalla legge finanziaria 2010 si segnala (articolo 2, commi da 161 a 182 della legge 23 dicembre 2009, n. 191) l’articolata disciplina volta alla costituzione della Banca del Mezzogiorno S.p.A., società partecipata dallo Stato in qualità di socio fondatore e da altri soggetti privati, invitati a parteciparvi da un Comitato promotore all’uopo istituito. La banca agisce attraverso la rete di banche e di istituzioni che vi aderiscono con l’acquisto di azioni, e sua finalità precipua è quella di sostenere progetti di investimento nel Mezzogiorno, promuovendo in particolare il credito alle PMI anche con il supporto di intermediari finanziari. E' recata una normativa specifica in materia di emissione di azioni di finanziamento delle banche di credito cooperativo che partecipano al capitale della Banca del Mezzogiorno; tra l'altro, viene prevista una disciplina tributaria di favore, in base alla quale sugli interessi degli strumenti finanziari, sottoscritti da persone fisiche, emessi da banche per sostenere progetti di investimento di PMI del Mezzogiorno, si applica un'aliquota agevolata. Allo scopo di favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e sostenere progetti etici, l'articolo 8, comma 4 del cd. "Decreto Sviluppo" (decreto-legge n. 70 del 2011) ha autorizzato l’emissione – fino ad un massimo di 3 miliardi di euro - di specifici Titoli di Risparmio per l’Economia Meridionale, fiscalmente agevolati e dedicati ai soli investitori privati, da parte di banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia. Approfondimenti Rafforzamento della vigilanza finanziaria (12/10/2009) Francia: legge di regolamentazione bancaria e finanziaria (22/04/2011) Documenti e risorse web Interrogazione Fugatti 5-01883
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