| CAMERA- La disciplina dei mutui, informazioni aggiornate al 28 dicembre 2011 |
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La disciplina in materia di mutui è stata sottoposta a numerose modifiche, finalizzate in prevalenza a tutelare i piccoli risparmiatori dagli effetti della crisi.Informazioni aggiornate a mercoledì, 28 dicembre 2011Gli interventi recati in materia di mutui hanno interessato soprattutto i finanziamenti per l’acquisto di unità immobiliari. In primo luogo, si segnalano i diversi interventi legislativi che hanno consentito di rinegoziare i mutui a tasso variabile. Il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 ha consentito al mutuatario di chiedere a banche e intermediari la rinegoziazione dei mutui accesi, prima del 29 maggio 2008, per acquistare, costruire e ristrutturare l'abitazione principale, alle condizioni di legge. Successivamente, l'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (“anticrisi”) ha fissato, per i mutui a tasso variabile contratti per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa, una misura predeterminata dell'importo delle rate da corrispondere nel 2009, calcolato applicando appositi parametri, nonché la corresponsione della differenza (tra gli importi delle rate che restano a carico del mutuatario e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni originarie del contratto di mutuo) dallo Stato. La medesima norma ha recato poi ulteriori prescrizioni a favore del mutuatario, soprattutto per quanto attiene all’abbattimento degli onorari notarili e al divieto di applicazione di costi per le formalità concernenti le operazioni di portabilità. Da ultimo, l'articolo 8, comma 6 del D.L. 70/2011 ha introdotto la possibilità di rinegoziare i contratti di mutuo ipotecario a tasso variabile di importo non superiore a 200 mila euro finalizzati all’acquisto di abitazioni, purché il mutuatario presenti un ISEE non superiore a 35 mila euro e, salvo accordo tra le parti, non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate. Inoltre il D.L. n. 185 del 2008 (articolo 12, comma 6) ha disposto - nel quadro del monitoraggio degli interventi di finanziamento dell’economia disposti dal provvedimento medesimo - l’istituzione presso le Prefetture di uno speciale Osservatorio, cui partecipano una serie di soggetti. La direttiva congiunta del 31 marzo 2009 ha disciplinato il funzionamento di tali Osservatori, in particolare affidando ai Prefetti il compito di monitorare i singoli casi di controversie che possono insorgere in merito all’erogazione del credito. Il Prefetto della Provincia di competenza, a tal fine, raccoglie in modo riservato, le istanze e i reclami dei clienti delle banche che si sentono danneggiati dall’erogazione del credito. L'Accordo per una misura straordinaria di sostegno alle famiglie in difficoltà, a seguito della crisi, firmato il 18 dicembre 2009 dall'ABI e dalle Associazioni dei consumatori, ha previsto la sospensione del rimborso delle rate di mutuo per almeno 12 mesi alle seguenti condizioni: per i mutui di importo fino a 150.000 euro accesi per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale, anche di quelli oggetto di operazioni di cartolarizzazione; nei confronti dei clienti con un reddito imponibile fino a 40.000 euro annui che hanno subito nel biennio 2009 e 2010 eventi particolarmente negativi (morte, perdita dell'occupazione, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ingresso in cassa integrazione). La misura si applica anche nei confronti dei clienti che presentano ritardi nei pagamenti fino a 180 giorni consecutivi. Le banche aderenti all'iniziativa possono migliorare tali condizioni. Nel luglio 2011 la data per la presentazione delle suddette domande per la sospensione delle rate è stata prorogata al 31 gennaio 2012; l’arco temporale entro il quale si devono verificare gli eventi negativi è stata prorogata al 31 dicembre 2011. Il 3 agosto 2009 il Ministro dell'economia e delle finanze - MEF, l'ABI e le Associazioni dei rappresentanti delle imprese hanno firmato un Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio, con l'obiettivo di dare respiro finanziario alle imprese aventi adeguate prospettive economiche e in grado di provare la continuità aziendale. L'accordo prevede, in particolare, la possibilità di sospendere temporaneamente il pagamento della quota capitale delle rate o dei canoni relativi ad operazioni di mutuo o di leasing. E' inoltre previsto l'allungamento a 270 giorni delle anticipazioni bancarie su crediti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ABI e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese firmatarie dell'Avviso comune si sono impegnate a definire un sistema di monitoraggio dell'andamento dell'iniziativa. Con circolare del 1° luglio 2010 l’iniziativa è stata prorogata in modo tale da consentire alle imprese di presentare domanda di ammissione ai benefici previsti dall’Avviso sino al 31 gennaio 2011. Il decreto-legge "milleproroghe" (articolo 2, comma 17-quater del D.L. 225 del 2010) ha recato norme volte a consentire la proroga delle operazioni di sospensione dell’ammortamento dei mutui: in particolare, è stato previsto che le garanzie ipotecarie prestate a fronte di un mutuo continuino assistere il rimborso del finanziamento, nell’ammontare risultante all’originaria data di scadenza, secondo le modalità convenute e senza alcuna formalità o annotazione, anche nel caso in cui l’ammortamento del debito sia sospeso per volontà del creditore o per effetto di legge. Tale prescrizione è valida anche per i mutui "cartolarizzati". Per quanto attiene alle disposizioni relative alla portabilità dei mutui, l’articolo 2, comma 3 del decreto-legge 26 giugno 2009, n. 78 (disposizione poi rifusa nell'articolo 120-quater del Testo Unico Bancario, di cui al D. Lgs. 385 del 1993) ha previsto l'obbligo, in capo alla banca surrogata, di risarcire il cliente per il ritardato perfezionamento della portabilità richiesta, commisurando l'entità del risarcimento all'ammontare del debito residuo oggetto di surroga. Da ultimo l'articolo 8, comma 8 del citato DL 70/2011 ha introdotto ulteriori disposizioni volte a semplificare le operazioni di portabilità dei mutui. In particolare: - l’operatività delle disposizioni concernenti la cancellazione delle ipoteche, oltre ai mutui e finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari e ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti, è stata estesa anche ai finanziamenti concessi dai suddetti enti previdenziali ai propri dipendenti; - è stata prevista la possibilità di inviare telematicamente l’atto di surrogazione ai fini dell’annotamento nei pubblici registri e demanda a un provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, l’individuazione delle relative modalità di presentazione; -è stata novellata la disciplina del risarcimento da ritardo nel perfezionamento della surrogazione; - si precisa che le disposizioni in materia di surrogazionedei mutuisi applicanoai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con consumatorio micro-imprese. Si ricorda infine che l'articolo 13 (comma 20) del D.L. 201 del 2011 ha incrementato la dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
Approfondimenti La portabilità dei mutui: evoluzione della disciplina (09/11/2011) Dossier pubblicati Documenti e risorse web Proroga accordo ABI - Associazioni dei consumatori per la sospensione delle rate dei mutui |














