| CAMERA- Il codice ambientale, informazioni aggiornate al 22 dicembre 2011 |
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A seguito della delega contenuta nella legge 69/2009, il d.lgs. 128/2010 ha modificato il Codice ambientale con riferimento alle procedure di VIA, VAS e IPPC. Ulteriori provvedimenti hanno novellato nel corso della legislatura il Codice ambientale.Informazioni aggiornate a giovedì, 22 dicembre 2011Il decreto legislativo 128/2010 Il decreto legislativo 152/2006 (cd. Codice ambientale) ha operato un generale riordino della normativa: esso ha infatti uniformato e razionalizzato la normativa per le valutazioni ambientali (valutazione d'impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e autorizzazione integrata ambientale), le norme sulla difesa del suolo e per la tutela delle acque dall'inquinamento e per la gestione delle risorse idriche, quelle in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, la normativa sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico e quella in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente. Il Codice ambientale è entrato in vigore il 29 aprile 2006. Nel corso della XV legislatura sono state apportate alcune modifiche al testo attraverso l'emanazione di due decreti correttivi (D.Lgs. 284/2006 e D.Lgs. 4/2008). L'articolo 12 della legge 69/2009 ha quindi previsto una nuova delega al Governo - da esercitare entro il 30 giugno 2010 - in materia ambientale da attuarsi nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge 308/2004. Nel corso della legislatura ulteriori provvedimenti hanno novellato il Codice ambientale; tra i più importanti, si segnalano il d.lgs. 205/2010, che ha recepito la direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti , nonché il d.lgs. n. 219 del 2010, che ha recepito la direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e la direttiva 2009/90/CE sull’analisi chimica ed il monitoraggio dello stato delle acque per i quali si rinvia rispettivamente al contenuto dei temi Rifiuti e bonifiche e Gestione e tutela delle acque. Più in generale, numerosi interventi in materia ambientale, che non si sono limitati a novellare il Codice, sono stati previsti in provvedimenti d'urgenza o sono stati adottati al fine di recepire la normativa comunitaria.
Il decreto legislativo 128/2010 Il D.lgs. 128/2010 ha apportato correzioni e integrazioni alle parti Prima (Disposizioni comuni e principi generali), Seconda (Procedure per la valutazione ambientale strategica - VAS, per la valutazione d'impatto ambientale - VIA e per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC) e Quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le modifiche alla parte prima del Codice hanno definito la tutela dell'ambiente quale finalità di tutta l'azione normativa ed amministrativa dello Stato e non del solo decreto legislativo. E' stato quindi introdotto - tra gli obiettivi della tutela dell'ambiente - lo sviluppo sostenibile. La norma ha fatto inoltre salvo, qualora il Codice preveda poteri sostitutivi del Governo, il potere delle regioni di prevedere, nelle materie di propria competenza, poteri sostitutivi per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente competente. E' stato, infine, inserito un richiamo al rispetto del diritto internazionale. All'interno della parte seconda del Codice ambientale è stata trasposta la disciplina in materia di autorizzazione ambientale integrata (AIA) e sono state apportate alcune modifiche alla disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) e della valutazione dell'impatto ambientale (VIA). In particolare, sono state introdotte disposizioni di coordinamento delle procedure di VIA ed AIA che, nella prassi, tendevano a sovrapporsi creando duplicazioni istruttorie e ritardi procedimentali. Per le opere di competenza statale è stato previsto per legge l'accorpamento delle due procedure, con assorbimento della procedura di AIA da parte della procedura VIA. Per le opere di competenza regionale, il predetto assorbimento è stato previsto solo ove l'autorità competente in materia di VIA coincida con quella competente in materia di AIA. E' stato previsto il ricorso obbligatorio alla strumentazione informatica per la trasmissione della documentazione oggetto delle valutazioni ambientali; è stato ribadito che la verifica di assoggettabilità riguarda gli impatti significativi e negativi sull'ambiente; sono stati precisati i termini della fase di consultazione e coordinate le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione del pubblico al fine di evitare duplicazioni; è stata prevista, in via generale, l'esperibilità del rimedio avverso il silenzio dell'amministrazione previsto dall'articolo 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Le correzioni ed integrazioni alla parte quinta del Codice hanno riguardato la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera. La revisione ha interessato, in via prioritaria, il titolo I:sono state introdotte alcune correzioni e integrazioni alle definizioni, tra le quali si segnala la distinzione tra nozione di impianto e nozione di stabilimento, indispensabile per la definizione degli adempimenti che ricadono sui gestori e sull'amministrazione; al fine di colmare la lacuna in tema di controlli delle emissioni di impianti sottoposti alla competenza statale, è stato attribuito al Ministero dell'ambiente il ruolo di autorità competente per il controllo delle piattaforme off-shore e dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore; sono stati elencati gli impianti e le attività in deroga; in materia di impianti termici civili (titolo II della parte quinta), è stato precisato che la disciplina speciale si applica soltanto agli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW; sono stati invece sottoposti alla disciplina ordinaria del titolo I gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore in quanto non si differenziano, sul piano delle emissioni in atmosfera, dai normali impianti industriali e devono pertanto soggiacere alle stesse regole; sono stati attribuiti ai piani regionali di qualità dell'aria il potere di imporre nuovi requisiti tecnico-costruttivi e valori limite di emissione più severi di quelli statali. A seguito di un ampio ciclo di audizioni, nella seduta del 23 giugno 2010 la Commissione ambiente ha espresso il proprio parere favorevole con condizioni e osservazioni.
Approfondimenti Il terzo correttivo al Codice ambientale (16/11/2010) Dossier pubblicati Rifiuti - Recepimento della direttiva 2008/98/CE Rifiuti - Schema di D.Lgs. n. 250 (dir. 2002/98/CE) - Schede di lettura (20/09/2010) Rifiuti - D.Lgs. 205/2010 - Esito dei pareri al Governo (31/01/2011) Terzo correttivo al Codice ambientale Altri dossier Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006) Monitoraggio dei provvedimenti di attuazione (27/03/2009) Qualità aria ambiente e aria pulita in Europa Schema di D.Lgs. n. 224 (21/06/2010) Documenti e risorse web Reteambiente - Speciale sul D.lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) Ministero dell'ambiente - AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) Ministero dell`Ambiente - Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) |














