| CAMERA- Ires e irap, informazioni aggiornate al 15 dicembre 2011 |
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Gli interventi sulla fiscalità delle imprese hanno interessato sia la generalità dei contribuenti, sia alcuni settori specifici, tra cui il settore petrolifero, nonché l'ambito bancario e assicurativo.Informazioni aggiornate a giovedì, 15 dicembre 2011Settore petrolifero ed energetico Settore bancario e assicurativo Settore petrolifero ed energetico L’articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha introdotto un'addizionale all'imposta sui redditi nei confronti delle società che operano nel settore petrolifero, ivi compreso il settore dell’energia elettrica, con ricavi superiori a 25 milioni. L’aliquota, fissata in origine al 5,5% e successivamente elevata al 6,5% dall’articolo 56 della legge n. 99 del 2009 (“collegato energia”), è stata da ultimo innalzata al 10,5% per i periodi di imposta dal 2011 al 2013 (ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del decreto-legge n. 138 del 2011. Tale ultimo provvedimento ha inoltre ampliato la platea di soggetti passivi cui si applica tale addizionale, estendendola - tra l'altro - anche alle imprese operanti nel trasporto e distribuzione del gas naturale. La legge n. 7 del 2009 (ratifica trattato Italia-Libia) ha introdotto una ulteriore addizionale IRES pari al 4% per le imprese operanti nel settore degli idrocarburi con determinati requisiti, tra i quali una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro. Settore bancario e assicurativo Per tali settori, l’articolo 82 del D.L. 112/2008 ha disposto la parziale indeducibilità degli interessi passivi (3% per l’esercizio in corso al 31/12/2007 e 4% a decorrere dal successivo); in materia di imposte indirette, ha assoggettato all’imposta di registro in misura proporzionale le locazioni di immobili effettuate tra società appartenenti allo stesso gruppo bancario o assicurativo e ha disposto l'applicazione dell’IVA alle prestazioni ausiliarie infragruppo effettuate nel 2009 tra società operanti nel settore del credito e dell’assicurazione. Il decreto-legge "milleproroghe" (D.L. n. 225 del 2010) ha ulteriormento prorogato la deroga, fino al 30 giugno 2011, in materia di valutazione - a fini fiscali e di vigilanza - dei titoli posseduti dalle imprese di assicurazione, originariamente introdotta in considerazione dell'andamento dei mercati finanziari e al fine di evitare l'eccessiva svalutazione dei titoli iscritti in bilancio che non costituiscono beni durevoli. Ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare (e in particolare per la verifica di solvibilità corretta) le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea. Da ultimo, per le imprese del settore bancario e assicurativo l'aliquota IRAP è stata aumentata, rispettivamente, al 4,65% e al 5,90% (rispetto all'ordinaria misura del 3,9%) dall'articolo 23, comma 5 del DL 98/2011. Interventi agevolativi Tra le agevolazioni fiscali introdotte si segnalano: la disciplina fiscale dei distretti produttivi e reti d’imprese finalizzata ad incentivare l’utilizzo di tali forme aggregative (articolo 6-bis del D.L. 112/2008, articolo 3 del D.L. 5/2009 e articolo 1, comma 1, lettera c) della L. 99/2009); gli incentivi alla capitalizzazione delle imprese. Per aumenti di capitale sociale fino a 500 milioni si presume un reddito pari al 3% del capitale stesso (articolo 5 del D.L. 78/2009); il credito d'imposta in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca (articolo 1 del D.L. 70/2011); il credito d’imposta (articolo 2 del citato D.L. 70/2011) per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno, utilizzabile in compensazione entro tre anni dalla data di assunzione; il rifinanziamento delcredito d’imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate, già previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 2-bis del citato D.L. 70/2011) mediante il ricorso ai fondi strutturali europei; gli incentivi fiscali (articolo 31 del D.L. 98 del 2011) al fine di sostenere l’avvio e la crescita di nuove imprese, vantaggio dei sottoscrittori di "Fondi di Venture Capital" specializzati nelle fasi di avvio delle nuove imprese; l'introduzione a regime di una deduzione forfettaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante (articolo 34 della legge di stabilità per il 2012, l. n. 134/2011); agevolazioni fiscali in favore dei soggetti concessionari, al fine di realizzare nuove infrastrutture autostradali; si consente di compensarel’ammontare dovuto a titolo di specifiche imposte, in via totale o parziale, con le somme da versare al concessionario a titolo di contributo pubblico a fondo perduto per la realizzazione dell’infrastruttura, mediante riduzione o azzeramento di quest’ultimo (articolo 18 della citata legge n. 134/2011); la possibilità la per le regioni, in conformità al proprio ordinamento, di disporre la deduzione dall’IRAP delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività (articolo 22, comma 7 della legge n. 134/2011). Si evidenzia, inoltre, che con delibera CIPE dell'8 maggio 2009 (pubblicata in G.U. l'11 luglio 2009) sono state individuate 22 località qualificate come zone franche urbane. Con la stessa delibera sono state assegnate le risorse a ciascuna zona nell'ambito della dotazione complessiva fissata dalla legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Si ricorda che l'articolo 6 del D.L. 185/2008 ha introdotto una deduzione forfetaria, ai fini IRPEF ed IRES, pari al 10% dell’IRAP pagata (articolo 6, D.L. 185/2008). Per effetto delle modifiche operata dall'articolo 2 del D.L. 201 del 2011,è stato resa integralmente deducibile ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF), a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la quota di IRAP dovuta relativa al costo del lavoro.Il medesimo provvedimento introduce altresì agevolazioni IRAP per l’assunzione di lavoratrici e giovani di età inferiore ai 35 anni e introduce (articolo 1), al fine di favorire il finanziamento delle imprese mediante capitale proprio introduce un Aiuto alla crescita economica – ACE, consentendo di dedurre dal reddito imponibile la componente derivante dal rendimento nozionale di nuovo capitale proprio. Altre misure Tra le altre misure introdotte si segnalano: le modifiche alla disciplina dei fondi immobiliari chiusi (articolo 82, commi da 17 a 22, del D.L. 112/2008 e articolo 32del decreto-legge n. 78/2010). In materia son intervenuti sia il decreto legge n. 225/2010 ("milleproroghe"; tra le altre novità, ha introdotto il regime di tassazione basato sul realizzato in luogo di quello basato sul maturato) e il decreto legge n. 70 del 2011 ("decreto sviluppo"; viene introdotto un regime di tassazione per trasparenza per i partecipanti diversi da quelli istituzionali che possiedono una quota di partecipazione superiore al 5%. L’attuale regime fiscale di cui al citato articolo 7 resta, quindi, invariato per i soli investitori istituzionali e per gli altri partecipanti con una quota di partecipazione pari o inferiore al 5%); la limitazione di alcune agevolazioni previste in favore delle cooperative (articolo 82, commi da 25 a 29, del D.L. 112/2008). Si tratta, in particolare, dell’obbligo di destinare almeno il 5% degli utili realizzati dalle cooperative a mutualità prevalente ad un fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti, dell’incremento dal 30% al 55% della quota di utili che le cooperative di consumo e i consorzi devono destinare a riserve indivisibili, dell’aumento dal 12,5% al 20% dell’aliquota della ritenuta fiscale operata sugli interessi corrisposti ai soci di cooperative; la possibilità di rimpatriare o regolarizzare le attività detenute illegalmente all'estero. La disciplina, introdotta dall'articolo 13-bis del D.L. 78/2009, è stata parzialmente modificata e integrata dai decreti-legge n. 103 del 2009 e n. 194 del 2009; l'incremento delle aliquote IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF nelle regioni che non hanno rispettato il piano di rientro del deficit sanitario (in attuazione dell'art. 2, comma 86, della legge n. 191 del 2009) e le modifiche recate alla disciplina dell'imposta dalle norme in materia di federalismo regionale e fabbisogni standard; le norme in materia di società cooperative introdotte dal D. L. 138 del 2011, ai sensi delle quali - in anticipazione della riforma del sistema fiscale - vengono ridotti i benefici fiscali a vantaggio delle stesse, relativamente alle somme destinate a riserve indivisibili. In particolare nella formazione della base imponibile è previsto un aumento del peso degli utili annuali destinati alla riserva minima obbligatoria; la maggiorazione dell'IRES per le cd. "società di comodo" (anch'essa introdotta dal D. L. 138 del 2011) nella misura di 10,5 punti percentuali, estesa anche alle società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi. Approfondimenti Il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali (13/08/2010) Dossier pubblicati Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra l'Italia e la Libia - A.C. 2041 (12/01/2009) Misure di sostegno dei settori industriali in crisi - D.L. 5/2009 - A.C. 2187 - Schede di lettura Documenti e risorse web Circolare Agenzia Entrate n. 16 del 2009 "Deduzione forfetaria IRAP" Circolare Agenzia Entrate n. 11 del 2009 "Rivalutazione beni immobili d'impresa" Circolare Agenzia Entrate n. 28 del 2009 "Riallineamento valori a seguito operazioni straordinarie" Circolare Agenzia Entrate n. 44 del 2009 "Detassazione degli investimenti in macchinari" Circolare Agenzia Entrate n. 35 del 2010 "Addizionale IRES per il settore energetico" Circolare Agenzia Entrate n. 61 del 2008 "Modifiche alla disciplina dei fondi immobiliari" |














