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CAMERA- Tutela della proprietà industriale, informazioni aggiornate al 14 novembre 2011 PDF Stampa E-mail
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La legge 99/2009 (c.d. collegato energia) mira, tra l'altro, a rafforzare la tutela penalistica della proprietà industriale e a contrastare più efficacemente la contraffazione; misure anche di natura penale di tutela del made in Italy sono contenute nel decreto-legge 135/2009 (legge 166/2009), di attuazione di obblighi comunitari; nell'ambito di un decreto-legge di più ampio contenuto, convertito all'inizio della legislatura, è stata apportata una modifica al codice di procedura penale volta a prevedere la distruzione delle merci contraffatte sequestrate.

Informazioni aggiornate a lunedì, 14 novembre 2011

Tutela penale della proprietà industriale

Lotta alla contraffazione: le modifiche al codice di procedura penale

Disegni e modelli industriali

Tutela penale della proprietà industriale

La legge 99/2009 (c.d. collegato in materia di energia) mira, tra l’altro, a rafforzare la tutela penale della proprietà industriale riformulando alcuni articoli del codice penale, inserendovi nuove fattispecie di reato e apportando modifiche alla disciplina della confisca.

In particolare, il provvedimento:

riformula l’art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e l’art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), inasprendo le sanzioni penali e prevedendo la confisca obbligatoria dei beni inerenti alla commissione di questi delitti;

introduce nuove circostanze aggravanti (es. per la commissione dei delitti in modo sistematico o con l’allestimento di mezzi e attività organizzate) e attenuanti (per colui che collabora con le autorità) dei delitti di contraffazione.

raddoppia la pena detentiva prevista per il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);

interviene sul codice penale per inserire nel capo relativo ai delitti contro l’industria e il commercio due ulteriori fattispecie, volte a sanzionare:

- la fabbricazione ed il commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);

- la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

attribuisce la competenza a svolgere le indagini per i reati previsti dagli articoli 473 e 474 c.p., quando tali delitti rappresentino lo scopo di un’associazione a delinquere, al pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello;

stabilisce che i beni mobili registrati sequestrati (automobili, navi, imbarcazioni, natanti e aeromobili) nel corso dei procedimenti per la repressione dei reati contro la proprietà industriale siano affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o enti pubblici non economici per finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale;

limita l’accesso ai benefici penitenziari per i condannati per delitto di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di contraffazione (artt. 473 e 474 c.p.).

interviene infine sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per introdurre specifiche sanzioni pecuniarie a carico dell’ente che si avvantaggia della commissione di delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio.

Si segnala, da ultimo, l'art. 16 del decreto-legge 135/2009, convertito dalla legge 166/2009 (A.C. 2897), che interviene sulla disciplina del Made in Italy (sulla quale Made in Italy e lotta alla contraffazione):

chiarendo cosa deve intendersi per prodotto o merce realizzato interamente in Italia;

richiamando le sanzioni previste dall’art. 517 c.p. – aumentate di un terzo – per chiunque fraudolentemente presenti un prodotto come interamente realizzato in Italia (es. «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano»);

sanzionando la condotta del produttore e del licenziatario che maliziosamente omettano di indicare l’origine estera dei prodotti pur utilizzando marchi naturalmente riconducibili a prodotti italiani.

Lotta alla contraffazione: le modifiche al codice di procedura penale

Nel corso della legislatura, il Parlamento ha convertito il decreto-legge 92/2008 (legge 125/2008) in tema di sicurezza pubblica (per un esame delle disposizioni contenute nel decreto si rinvia a Sicurezza urbanae a Sicurezza - Profili penali).

Il provvedimento è, tra l’altro, intervenuto sul codice di procedura penale prevedendo la distruzione delle merci prodotte in violazione delle norme a tutela della proprietà industriale e sequestrate dall’autorità giudiziaria, anche al fine di risolvere le difficoltà di carattere economico e pratico che la custodia e la conservazione di ingenti quantitativi di merce può porre.

Attraverso la modifica dell’art. 260 c.p.p. si è in particolare stabilito che l'autorità giudiziaria deve procedere alla distruzione delle cose di cui sono vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, in presenza delle seguenti condizioni:

le cose sono di difficile custodia (ad es. per l’ingente quantità) ovvero

la loro custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica.

Si segnala, inoltre, che ulteriori misure di contrasto alla contraffazione sono contenute nella sopra richiamata legge 99/2009 (vedi Made in Italy e lotta alla contraffazione).

Disegni e modelli industriali

Il decreto-legge n. 70/2011 (Il decreto-legge per il semestre europeo), ora convertito dalla legge n. 106/2011, aveva modificato l'art. 239 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs n. 30/2005) prevedendo, dopo la novella alla stessa norma ad opera del D.Lgs 131/2010, la limitazione della tutela ai sensi della legge del diritto d’autore alle opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001 (data di entrata in vigore della normativa nazionale di trasposizione della direttiva 98/71), erano divenute di pubblico dominio a seguito della cessazione degli effetti della registrazione. Analogo principio ispirava la disciplina del regime transitorio di cui al secondo periodo dell’art. 239, che accorda tale tutela alle sole opere di disegno industriale fabbricate o commercializzate nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, divenute di pubblico dominio prima di tale data a seguito della scadenza degli effetti della registrazio! ne, escl udendo la tutela per le opere di pubblico dominio mai registrate.

Nel corso dell'esame alla Camera del decreto-legge è stato, tuttavia, approvato un emendamento soppressivo della citata novella al Codice della proprietà industriale.

Sulla materia in questione, si era recentemente pronunciata la Corte di Giustizia dell’Unione europea con la sentenza 27 gennaio 2011 (causa C-168/2009) in risposta al rinvio pregiudiziale da parte del Tribunale di Milano (nel cd. “caso Flos”)[1], concernente la compatibilità dell’art. 239 Codice della proprietà industriale con la direttiva 98/71 e, dunque la compatibilità della normativa italiana sulla protezione del design industriale ai sensi della legge sul diritto d’autore (in attuazione della citata direttiva) con il diritto europeo. La Corte UE, affermando che gli Stati membri non possono negare l’accesso alla tutela di diritto d’autore alle opere di design che presentano i requisiti per l’ottenimento di detta tutela ai sensi della legge sul diritto d’autore, a prescindere dal momento in cui questi sono diventati di pubblico dominio, ha tuttavia precisato (paragrafo 32 della motivazione) che “ai sensi dell’articolo 17 della Direttiva 98/71 solo un disegno o modello che sia stato oggetto di una registrazione in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro, in conformità delle disposizioni di tale direttiva, può beneficiare, ai sensi della medesima, della protezione concessa dalla normativa sul diritto d’autore di tale Stato membro”. Prosegue la Corte (paragrafo 33) che “ne consegue che i disegni e modelli che, prima della data di entrata in vigore della normativa nazionale di trasposizione della direttiva 98/71 nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro), erano di pubblico dominio a causa della mancata registrazione non rientrano nell’ambito di applicazione di tale articolo”. La stessa sentenza della Corte ha pure affermato “non si può escludere che la protezione del diritto d’autore per le opere che possano costituire disegni o modelli non registrati possa risultare da altre direttive in materia di diritto d’autore e, in particolare, dalla direttiva 2001/29, se ricorrono le condizioni per la sua applicazione, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio” (paragrafo 34).

 


[1] Si tratta del caso sollevato da Flos – nota multinazionale dell’illuminazione di lusso - contro la ditta Semeraro che ha importato dalla Cina un modello di lampade (chiamate “Fluida”) che Flos ha definito imitazioni delle proprie lampade “Arco”. La Flos non aveva, a suo tempo, fatto registrare lampada di propria produzione.

Dossier pubblicati

Sul collegato energia

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia - A.C. 1441-ter-C - Elementi per l'esame in Assemblea (19/06/2009)

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia - A.C. 1441-ter-B - Elementi per l'istruttoria legislativa (06/06/2009)

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia - A.C. 1441-ter-B - Schede di lettura (06/06/2009)

Sul decreto-legge sicurezza

Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica - D.L. 92/2008 - A.C. 1366 - Elementi per l'istruttoria legislativa (27/06/2008)

Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica - D.L. 92/2008 - A.C. 1366 - Schede di lettura (27/06/2008)

Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica - D.L. 92/2008 - A.C. 1366 - Normativa di riferimento (27/06/2008)

Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica - D.L. 92/2008 - A.C. 1366 - Iter al Senato (A.S. 692) - Esame in sede referente e consultiva (26/06/2008)

Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica - D.L. 92/2008 - A.C. 1366 - Iter al Senato (A.S. 692) - Discussione in Assemblea (26/06/2008)

Sull'attuazione di obblighi comunitari

Attuazione di obblighi comunitari - D.L. 135/2009 - A.C. 2897 - Sintesi del contenuto (09/11/2009)

D.L. 135/2009 - Attuazione di obblighi comunitari - A.C. 2897 - Schede di lettura (articolo 16) (09/11/2009)

A.C. 2897-A: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (Conversione in legge del decreto-legge n. 135/2009- Approvato dal Senato A.S. 1784) (17/11/2009)

 

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