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Home Documenti CAMERA- Pesca e caro-gasolio, informazioni aggiornate al 2 novembre 2011
CAMERA- Pesca e caro-gasolio, informazioni aggiornate al 2 novembre 2011 PDF Stampa E-mail
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L'emergenza determinata per le imprese di pesca dal rialzo dei prezzi dei prodotti petroliferi ha dato luogo all'adozione di specifici provvedimenti in sede europea e nazionale, nel quadro delle azioni da tempo intraprese per la riduzione dello sforzo di pesca. Sono stati poi realizzati alcuni interventi di semplificazione amministrativa per le imprese del settore.

Informazioni aggiornate a mercoledì, 2 novembre 2011

Le difficoltà economiche causate alle imprese di pesca dell’intera area europea dal rialzo dei prezzi dei prodotti petroliferi, che hanno sensibilmente ridotto i margini di redditività dell’attività, hanno provocato l’adozione di misure di sostegno del settore sia da parte delle autorità europee che nazionali.

Le misure di emergenza presentate dalla Commissione europea, confluite nel Regolamento (CE) n. 744/2008, sono state dirette ad accellerare la ristrutturazione delle flotte pescherecce europee ed hanno consentito il sostegno del comparto fino al 31 dicembre 2010.

Sul piano interno l’intervento è stato definito con l’approvazione dell'art. 4-ter del decreto-legge 97/2008 che ha introdotto le seguenti misure
nazionali contro il caro-gasolio e per agevolare il processo di ristrutturazione della flotta peschereccia:

un fermo di emergenza temporaneo facoltativo delle attività di pesca, con concessione di un premio alle imprese e di una indennità giornaliera
ai marittimi imbarcati (commi 1-3 e 5);

l’attivazione immediata della misura di arresto definitivo dell’attività, nell’ambito dei Piani di disarmo previsti dal Fondo europeo per
la pesca - FEP (commi 4 e 6);

la possibilità di estendere al comparto della pesca, per l'anno 2008, l'applicazione della Cassa integrazione guadagni straordinaria
(commi 7-9).

In attuazione delle menzionate norme sono stati adottati due decreti del Ministro delle politiche agricole (entrambi nella GU n. 238/2008):
il DM 18/7/2008, che ha regolato il fermo pesca nel 2008, prevedendo sia l’erogazione diretta ad ogni marittimo del minimo monetario, sia una
compensazione per le imprese di pesca; ed il DM 8/82008 che ha definito le modalità di arresto definitivo delle attività delle unità da pesca.

Nello stesso anno, con il successivo decreto-legge n. 185/2008 (articolo 19, co. 1 e co. 1-bis ), completato dal decreto del
Ministro del lavoro n. 46441 del 15/5/2009 (GU 168/09), la CIGS staordinaria è stata estesa in modo permanente al comparto della pesca, consentendo così di imporre per il 2009 un fermo pesca obbligatorio e non retribuito. Pertanto (DM 30/7/2009 nella GU n. 191/2009) nulla è stato versato agli armatori, mentre i marittimi hanno potuto beneficiare della CIG straordinaria, che viene erogata dall'INPS, solo per il periodo di interruzione non dipendente dalla volontà dell'armatore e se non è prevista altra forma di compensazione. L'ammortizzatore agisce nella misura dell'80% del minimo monetario garantito dal contratto di lavoro, ma con la esclusione dei soci lavoratori di cooperative della piccola pesca (a tale iniquità ha sopperito - per il solo 2010 - la "manovra d'estate", con l'art. 54-bis del DL 78/2010).

Con il biennio 2010-2011 si è conclusa la fase di elaborazione degli strumenti di pianificazione, che consentono di accedere alle misure previste dal regolamento FEP - reg. (CE) n. 1198/2006 - che autorizza la concessione di aiuti per l'arresto temporaneo delle attività di pesca sia ai marittimi che agli armatori (articolo 24, par. 1, lett. v)). E' stato pertanto adottato un Piano di adeguamento dello sforzo pesca (decreto del 19 maggio 2011 - nella GU 154/11 - che ha sostituito il precedente per accogliere le osservazioni formulate dalla Commissione), che si articola in 18 piani nazionali di disarmo definiti per aree di pesca (GSA) e sistemi utilizzati, e sono stati altresì definiti i seguenti Piani nazionali di gestione diretti ad adeguare lo sfruttamento degli stock alla necessità di una loro conservazione:

decreto 27 dicembre 2010, piano di gestione per la pesca con il sistema a draghe idrauliche e rastrelli;

decreto 27 dicembre 2010, piano di gestione per la pesca con la sciabica da natante;

dcreto 10 maggio 2011 per la pesca del rossetto;

decreto 20 maggio 2011 per la pesca a strascico.

Il fermo pesca obbligatorio per il 2010 (DM del 23/6/2010 pubblicato nella GU n. 174 e DM del 19 luglio 2010 di attuazione nella GU n. 175) ha assicurato aiuti anche agli armatori; per l'anno 2011 è invece intervenuta la manovra per la stabilizzazione finanziaria (D.L. n. 98/2011), che con i commi 1-3 dell'art. 35 ha disposto l'arresto temporaneo dell'attività di pesca per le imbarcazioni autorizzate all'uso del sistema strascico e/o volante, per un periodo massimo di 45 giorni. Le modalità di attuazione e l'entità del premio, come richiesto, sono state definite con il
il DM 14 luglio 2011 (GU 176/11), cui sono seguiti il DM 15 luglio ed il decreto direttoriale 4 agosto (entrambi nella GU n. 185/11).

Un ulteriore sostegno al comparto, che nel corso del 2008 ha subito una riduzione dell'attività fortemente penalizzata dal caro-gasolio, è stato assicurato con lo stanziamento di 30 milioni di euro (art. 2 del DL n.16 del 2008) riservati al Dicastero agricolo. I provvedimenti attuativi (DM n. 1032 del 9 aprile 2009 - GU 153- e DM del 10 giugno 2010 - GU 170) hanno destinato tali risorse:

a) al sostegno del credito mediante il rafforzamento del Fondo di garanzia dei consorzi fidi e delle strutture finanziarie di settore;

b) all'erogazione di un contributo forfettario per l'istallazione del sistema satellitare di controllo;

c) al rimborso per le spese sostenute dal 1 giugno 2008 per l’acquisto di strumentazione ed equipaggiamento di bordo.

L’aiuto al comparto della pesca è stato anche assicurato dagli interventi di semplificazione amministrativa che sono stati disposti con il Decreto-legge n. 171/2008. Emendato in sede di conversione, il provvedimento prevede le seguenti norme per il comparto:

l’articolo 4-ter demanda ad un decreto del dicastero agricolo il compito di semplificare le procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso acquacoltura;

l’articolo 4-sexies riduce, per agevolare l'accesso alla professione, il novero dei requisiti necessari per l’iscrizione nel registro dei pescatori marittimi, cui è subordinata la possibilità di esercitare la pesca marittima professionale; relativamente poi agli accertamenti sanitari dispone che per il personale di bordo dei pescherecci la visita del medico competente prevista dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro
sostituisca la visita medica biennale;

l’articolo 4-septies esenta le navi ed i galleggianti adibiti alla pesca marittima che non toccano parti o territori di altri Stati dall’obbligo di munirsi di certificazione di derattizzazione.

Nella stessa direzione - agevolare l’attività economica del comparto - va la delega attribuita al Governo, con l’articolo 28 della legge Comunitraia 2009, legge n. 96/2010, per la compilazione di un testo unico che riorganizzi la normativa nazionale in materia di pesca ed acquacoltura.

ll termine per l’esercizio della delega è di diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge, ed i princìpi e criteri cui il Governo dovrà attenersi, piuttosto articolati, dovranno essere diretti alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

valorizzazione del ruolo multifunzionale delle imprese, anche attraverso la concentrazione dell’offerta;

semplificazione della normativa;

sostegno alle iniziative dell’imprenditoria locale;

razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di contrasto alle frodi;

individuazione di misure tecniche per assicurare lo sviluppo sostenibile del settore;

contrasto della pesca illegale;

armonizzazione della disciplina della pesca non professionale con la normativa comunitaria;

Il testo unico dovrà peraltro dare piena attuazione ai principali provvedimenti europei in materia: il cosiddetto regolamento FEP (reg. (CE) 1198/2006); i nuovi Orientamenti in materia di aiuti di stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2008/C 84/06); il regolamento contro
la pesca illegale (reg. (CE) n. 1005/2008).

Devono ancora essere approvate le norme, disposte dalla Comunitaria 2010, attualmente all'esame del Senato (AS 2322 B), che, con l’articolo 13, inaspricono le sanzioni amministrative accessorie - che vanno dalla confisca del pescato e degli strumenti, alla distruzione degli stessi ed alla
sospensione della licenza di pesca – da applicare a taluni illeciti commessi nell’esercizio della pesca.

Le nuove disposizioni, rese più rigorose dalle modifiche apporate dalla Camera, sono in particolare dirette a porre fine alla pesca del pesce spada con l’utilizzo delle reti da posta derivante, cosiddette spadare, che ha indotto la Comunità a condannarci con una sentenza emessa nella causa C-249/2998, in merito alla quale si rinvia alla scheda d’approfondimento.



Approfondimenti



Riforma di medio termine e Italia (30/06/2009)

 

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