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Home Documenti Parità di accesso agli organi delle società quotate, informazioni al 6 ottobre 2011
Parità di accesso agli organi delle società quotate, informazioni al 6 ottobre 2011 PDF Stampa E-mail
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La legge 12 luglio 2011, n. 120 reca modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria concernenti la parita' di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle societa' quotate in mercati regolamentati. La legge, preso atto della situazione di cronico squilibrio nella rappresentanza dei generi nelle posizioni di vertice delle imprese quotate in mercati regolamentati, intende riequilibrare a favore delle donne l'accesso alle cariche direttive di tali società.

Informazioni aggiornate a giovedì, 6 ottobre 2011

La legge 12 luglio 2011, n. 120 sulla parità di accesso agli organi delle società quotate è volta a superare il problema - secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa dell’A.C. 2426 (Golfo) - della scarsa presenza di donne negli organi di vertice delle società commerciali e, in particolare, nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa. A tal fine è previsto un “doppio binario” normativo: per le società non controllate da Pubbliche Amministrazioni, la disciplina in materia di equilibrio di genere è recata puntualmente dalle disposizioni di rango primario. Tali disposizioni si intendono applicabili anche alle società a controllo pubblico, ma per queste ultime la disciplina di dettaglio è affidata ad un apposito regolamento, con la finalità di garantire una disciplina uniforme per tutte le società interessate.

L'articolo 1 introduce il comma 1-ter all’articolo 147-ter del testo unico dell’intermediazione finanziaria - TUIF (di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) a mente del quale lo statuto societario deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, dovendo il genere meno rappresentato ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. A seguito delle modifiche apportate al testo durante l'esame al Senato, in luogo della sanzione della decadenza dei membri del CdA inottemperante, viene disciplinata un’articolata procedura per l’ipotesi in cui il CdA eletto non rispetti i predetti criteri di equilibrio dei generi: in particolare, la Consob diffida la società inottemperante affinché si adegui entro il termine massimo di quattro mesi. L’inottemperanza alla diffida comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa (da 100.000 euro a 1 milione di euro), secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento della Consob, e la fissazione di un ulteriore termine di tre mesi per adempiere. Solo all’inosservanza di tale ultima diffida consegue la decadenza dei membri del CdA. Le norme proposte affidano allo statuto societario la disciplina delle modalità di formazione delle liste e dei casi di sostituzione in corso di mandato, al fine di garantire l’equilibrio dei generi. 

La legge estende le disposizioni in materia di equilibrio di genere (inserendo, all'articolo 147-quater del TUIF, il comma 1-bis) anche al consiglio di gestione, ove costituito da almeno tre membri; affidano all'atto costitutivo della società il compito di disciplinare il riparto dei membri del collegio sindacale (a tal fine inserendo il comma 1-bis all'articolo 148 del TUIF) secondo i già commentati criteri di tutela del genere meno rappresentato. Anche per tale ipotesi si prevede l'attivazione di apposita procedure di diffida da parte della Consob per l'ipotesi di inottemperanza, con eventuale applicazione di una sanzione pecuniaria (da 20.000 a 200.000 euro) e, in ultima istanza, la decadenza dei membri del collegio sindacale della società inottemperante.

Le norme (articolo 2) troveranno applicazione dal primo rinnovo degli organi societari interessati successivo ad un anno dall'entrata in vigore delle norme stesse. Sono inoltre previste disposizioni transitorie per il primo mandato degli organi eletti secondo le nuove prescrizioni, al fine di renderne graduale l’applicazione: almeno un quinto degli organi amministrativi e di controllo societario devono essere riservati al genere meno rappresentato.

Come già anticipato, le disposizioni in materia di equilibrio di genere (articolo 3 della legge) si applicano anche alle società a controllo pubblico non quotate. Si demanda però a un regolamento la definizione di termini e modalità di attuazione delle prescrizioni in tema di equilibrio dei generi negli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche, con lo scopo di recare una disciplina uniforme per tutte le società interessate. Al predetto regolamento è affidata la disciplina della vigilanza sull’applicazione delle norme introdotte, nonché delle forme e dei termini dei provvedimento ivi previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.

Approfondimenti

La rappresentanza femminile nei consigli di amministrazione delle società in alcuni Paesi europei (24/06/2011)

Dossier pubblicati

Parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate - A.C. 2426-2956-B - Elementi per l'istruttoria legislativa (23/03/2011)

 

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